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Giustizia
e politica: un commento a Guizot
di
Agostino Carrino
Uno
scritto polemico e d’occasione, sia pure di un autore
noto ed importante come Guizot,
deve dimostrare di possedere un’importanza particolare
ed una capacità di insegnare qualcosa a chi lo legge
oggi, per essere ristampato a distanza di quasi duecento
anni. Qual è il significato di questo lavoro e quale
ammaestramento se ne può trarre?
Io
credo che l’importanza del saggio di Guizot discenda
innanzi tutto da una sua straordinaria attualità:
alcune pagine di questo libro sembrano scritte oggi, per
il lettore italiano, inclusa la particolare vis
polemica. In poche parole, queste considerazioni
dello storico liberale francese ci ammoniscono a non
confondere due sfere di attività distinte e separate,
che tali devono restare: la sfera della politica e
quella della giustizia.
Si
tratta, in altri termini, di una riaffermazione –
fondata sulle nefaste conseguenze che il mancato
rispetto di esso comporta – del principio fondativo di
quello che la scienza giuridica conosce come “Stato di
diritto”: il principio della separazione dei poteri,
in base al quale il potere dei giudici deve essere
confinato al potere di “dire la legge” e non di
crearla e il potere legislativo deve trovare un limite
in quello del governo (il cosí detto “potere
esecutivo”, termine per alcuni aspetti improprio),
senza il quale corre il rischio di diventare tirannico.
Non
si è mai riflettuto abbastanza sul fatto che per
Montesquieu la teoria della separazione dei poteri aveva
la funzione di impedire esiti tirannici nell’esercizio
del potere, ma che questi esiti venivano scorti innanzi
tutto in un esercizio non controllato del potere
legislativo e di quello giudiziario, rispetto ai quali
è il governo – con i suoi propri “limiti
naturali” – che ha il còmpito di impedire
degenerazioni e comportamenti arbitrari. Il sistema dei
pesi e contrappesi funziona soltanto là dove il governo
è consapevole della propria funzione attiva,
propulsiva, di limitazione e di controllo degli altri
poteri, e dove proprio in virtú di questa stessa
attività riesce a mantenersi in quelli che sono i suoi
stessi limiti.
Ciò
è dimostrato dalle vicende politiche italiane
dell’ultimo decennio, dove l’indebolirsi del ruolo
di governo – per ragioni che esula da queste brevi
considerazioni ricostruire –
ha comportato il crescere abnorme di una attività
giudiziale che nel vuoto della decisione politica
fondamentale si è arrogato còmpiti e missioni che
esulano del tutto dalla fisiologia della funzione
giudiziaria. Basti pensare alle ambizioni dei pubblici
ministeri, la cui attività di polizia giudiziaria si è
spesso trasformata in attività pre-giudicante,
con conseguenze nefaste sull’intera vita del paese e
sugli stessi giudici, travolti senza distinzioni in una
critica totalizzante che ha rischiato di confondere
“buoni” e “cattivi” in una notte senza
chiaroscuri.
Questa
situazione non è specifica dell’Italia – si parla
infatti da qualche tempo di “politicizzazione della
giustizia” persino in Gran Bretagna
–, ma non è specifica nemmeno del nostro periodo
storico, come dimostra il saggio di Guizot. Direi anzi
che questo rischio è insito nello Stato di diritto in
quanto tale, in alcune sue contraddizioni originarie e
in alcune sue fragilità congenite. Lo Stato di diritto
(la “rule of law”, si direbbe in inglese, anche se
non sono la stessa cosa) è infatti una costruzione
complessa e delicata, che si regge (che può reggersi)
unicamente a condizione di fondarsi su una realtà
culturale solida, su un popolo bene educato e fornito di
un elevato livello di coscienza culturale e senso
civico. La democrazia, in altri termini, presuppone una
educazione alla democrazia che non è di tutti e non è
di tutte le epoche.
Le
vicende italiane degli ultimi anni sono esemplari da
questo punto di vista, ma lo sono anche per l’assenza
di coscienza democratica che certi ambienti della
magistratura hanno svelato nel momento in cui hanno
ritenuto di dover travalicare la sfera di competenza (e
di giustizia) loro propria, ergendosi al rango di
depositari di un livello di moralità superiore a quella
dei loro concittadini,
con il risultato di sfondare gli argini necessari al
mantenimento del “governo della legge”.
Non
si discute, qui, di buona o mala fede; il problema
travalica le intenzioni dei singoli e diventa un
problema di convivenza civile e di corretto
funzionamento delle istituzioni dello Stato, rispetto
alle quali la magistratura è un “ordine”, un
“grado” di concretizzazione del diritto e non un
“potere” diverso, contrapposto e superiore. Lo Stato
di diritto si fonda sull’idea di una funzione
giudiziaria indipendente e questa indipendenza va
mantenuta e difesa,
ma al giudice come terzo, non al giudice come parte:
questo è uno dei problemi centrali dello Stato di
diritto e il saggio di Guizot contribuisce a conoscerlo
e a denunciarlo.
Non
so se vi siano delle strade sicure per impedire che la
giustizia diventi politica, che la parte diventi terzo,
che la politica si faccia giudice; è vero che i giudici
sommi della storia dell’uomo sono stati dei re e che
la funzione del giudizio è stata spesso connessa alla
funzione regale, ma ciò implicava una regalità che
discendeva da Dio, una giustizia che attraverso i re si
svelava come la giustizia di Dio. Dubito che i nostri
attuali pubblici ministeri conoscano verità ignote al
popolo o siano depositari di una moralità superiore
agli altri comuni mortali; a parte qualche
considerazione sociologico-consolatoria,
si tratta di funzionari dello Stato che dovrebbero
svolgere con competenza il mestiere che hanno scelto di
esercitare, cosí come i giudici (quelli veri, i
“terzi”) sono stati e sono consapevoli della
delicatezza di un ruolo che esige riservatezza,
meditazione, scienza, non certo prime pagine dei
giornali. Forse Guizot si illude eccessivamente
sulla necessità e sulla possibilità che nelle aule dei
tribunali restino fuori le passioni, i contrasti della
società politica; nessuno può infatti ignorare gli
inevitabili intrecci tra politica e giustizia che spesso
si organizzano nella attività interpretativa e
decisoria dei giudici (tema trattato in dottrina da
Kelsen al realismo giuridico americano ai Critical
legal studies),
ma una cosa è il sano realismo politico e intellettuale
che vede ciò che nelle cose umane spesso non può non
accadere o che di fatto accade, altro è la costruzione
preventiva di un paradigma politico-morale di tipo
giustizialista fondato su una presunta “cultura della
legalità” opposta ad una altrettanto presunta
“cultura” della illegalità, dove ciò che crolla
sono appunto tutti i principi dello Stato di diritto e
della distinzione delle funzioni tra organi statali,
tutti bisognosi in democrazia di un fondamento oggettivo
di legittimazione, che nel caso della magistratura può
essere dato soltanto da una indiscussa competenza, da
una certa autonomia professionale e da un profilo di
basso livello rispetto alla pubblicità mediatica.
Naturalmente,
c’è un dato sociologico dal quale occorre partire, in
una prospettiva di sano realismo politico, e cioè dal
fatto che nella società moderna i poteri del giudice si
sono notevolmente ampliati e la sua vocazione politica
– solitamente velata – è esplosa in forme
differenti, ma sempre polemogene. Il cambiamento di
funzione della legge ha infatti prodotto un radicale
cambiamento di funzione della sentenza giudiziaria, che
da confermativa e dichiarativa si è trasformata in
produttiva e promozionale di diritto. D’altra parte la
richiesta concreta di “giustizia” da parte dei
singoli
pare imporre al giudice un attivismo impensabile nello
“Stato legislativo” dell’Ottocento, che ha
determinato un’immagine diversa della figura del
giudice, corrispondente del resto ad una ambivalente
domanda di garanzie da parte dei cittadini moderni, del
resto impigliati in una condizione ontologicamente
ambivalente.
Nei
prossimi anni la ridefinizione del ruolo dell’ordine
giudiziario sarà senz’altro uno dei còmpiti
principali nella delineazione del nuovo ordinamento
giuridico europeo; la meditazione del saggio di Guizot,
semmai associata con una rilettura di classici come
Montesquieu e di autori come il nostro Minghetti, autore
di un'opera classica in un periodo di non rara
dipendenza della magistratura dal potere politico,
può a mio avviso costituire una buona base di partenza
per una riflessione libera da pregiudizi. Certo, se,
come si dice, lo Stato è morto, è morto anche lo Stato
di diritto;
resta però l’idea eterna di un “governo della
legge”, che sappia trovare le gambe solide sulle quali
crescere e camminare. Si apre forse una nuova stagione
per il ceto dei giuristi, se questi sapranno evitare i
vantaggi che offrono loro il mantello dei principi e
talvolta le loro lusinghe.
Le considerazioni che seguono sono tratte da un saggio
di prossima pubblicazione, dal titolo “Giustizia e
politica”.
Il titolo originale del saggio di François Guizot è
“Des conspirations, et de la justice politique” e
fu pubblicato a Parigi, nel 1821, per i tipi della
Librairie Française de Ladvocat. Su Guizot si veda il
volume di Pierre Rosanvallon, Le
moment Guizot, Paris, Gallimard, 1989. Cfr. anche
A. Coco, François
Guizot, Napoli, Guida, 1983. Per una ricostruzione
del contesto culturale nel quale opera Guizot si veda
Dominique Bagge, Les
idées politiques en France sous la Restauration,
Paris, Presses Universitaires de France,1952.
Cfr. John Griffith, The
open conspiracy. How the Government is politicizing
the judiciary, in “The Times Literary Supplement”,
April 20, 2001, pp. 16-17. Il problema si pone
oramai in modo aperto e dichiarato anche nel Regno
Unito da quando è stata approvata una legge, lo
“Human Rights Act”, che ha incorporato la
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, il cui
testo è diventato quindi una legge scritta del
diritto britannico. La Convenzione, com’è noto,
contiene una serie di affermazioni di principio sul
tipo di quelle presenti in molte costituzioni
continentali e relative alla tutela dei diritti e cosí
via; ciò di fatto ha implicato la mutazione ufficiale
della attività dei giudici in senso piú
dichiaratamente e marcatamente “interpretativo”,
attribuendo quindi loro un ruolo di censura e di
interpretazione delle leggi; questo ruolo (nuovo o
semplicemente piú dichiaratamente creativo) ha
prodotto un altro fenomeno che in certa misura è alle
origini del problema ‘politico’ della
magistratura, ovvero la sua organizzazione e, per
citare l’autore dell’articolo del “TLS”,
quello “spirito di squadra” – ma noi forse
diremmo di casta – che costituisce “il passo
successivo verso la creazione di una filosofia
politica alla quale i giudici (…) dovranno
conformarsi se vogliono progredire nella loro
carriera”.
È stato infatti scritto che il giudice è una persona
dalla quale “ci si può attendere (…) un livello
medio di onestà e di rispetto della legalità
superiore a quello dei loro concittadini”: cosí
Elena Paciotti, Sui
magistrati. La questione della giustizia in Italia,
Roma, Laterza, 1999, p. 13 (l’autrice è un
ex-magistrato, oggi parlamentare, conformemente ad una
progressione di carriera che andrebbe drasticamente
ridimensionata per via legislativa). Questa
affermazione esprime, pur nella sua banalità, tutto
il male che si racchiude in quella che da Hegel è
stata definita giustizia ‘virtuosa’, cioè di
parte e di passione, quella giustizia che pensa a se
stessa come strumento di un fine assoluto e che
terrorizzava a ragione giuristi come Calamandrei e
Satta.
Si tratta in effetti di uno dei cardini dello Stato di
diritto; come scriveva Blackstone, Commentaries
on the Laws of England, Oxford, At the Clarendon
Press, 1765, Book I, p. 259 (reprint Chicago and
London, The University of Chicago Press, 1979):
“[i]n this distinct and separate existence of the
judicial power, in a peculiar body of men, nominated
indeed, but not removable at pleasure, by the crown,
consists one main preservative of the public liberty;
which cannot subsist long in any state, unless the
administration of common justice be in some degree
separated both from the legislative and also from the
executive power. Were it joined with the legislative,
the life, liberty, and property, of the subject would
be in the hands of arbitrary judges, whose decisions
would be then regulated only by their own opinions,
and not by any fundamental principles of law; which,
though legislators may depart from, yet judges are
bound to observe”.
Correttamente è stato scritto che il giudice appare
di fatto come una figura fornita di un “potere
autoreferenziale, che cioè dà conto del suo operato
soltanto a se stesso” (Roberto Racinaro, Giustizia
politica e crisi dello Stato di diritto, in Id., Esperienza,
decisione, giustizia politica, Milano, Angeli,
1997, p. 156).
Scrive per esempio Guizot (supra,
p. 45): “Nelle aule dei tribunali, al contrario,
null’altro deve entrare se non la legge e i fatti
previsti dalla legge. Esse sono il luogo della
impassibilità e della regola. La porta è chiusa a
tutte quelle passioni, a tutte quelle forze in
contrasto che ho appena ricordato. Altrove la loro
presenza è inevitabile; qui sarebbe criminale. Tutte
le forme e tutte le prescrizioni legali si propongono
di allontanarle. L’inamovibilità dei giudici,
l’intervento dei giurati, il rigore del testo delle
leggi, i regolamenti tassativi della procedura, tutto
attesta che si vuole porre l’operazione che qui si
fa al di sopra di ogni influenza, ed elevarsi, per
quanto è possibile all’uomo, in quella regione
calma e pura dove non giungono le bufere della terra,
dove nessuna nube offusca la chiarezza del giorno”.
Cfr., per Kelsen, il capitolo conclusivo del mio L’ordine
delle norme. Politica e diritto in Hans Kelsen,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992 (3.
edizione). Sui Cls
americani vedi ancora A. Carrino, Ideologia
e coscienza. Critical Legal Studies, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 1992. Sul realismo
giuridico americano si veda almeno la parte ad esso
dedicata in Morton J. Horwitz, The
Transformation of American Law 1870-1960, New
York-Oxford, Oxford University Press, 1992, pp. 169
ss.
Ha osservato giustamente M. Calise, La
costituzione silenziosa, Roma, Laterza, 1998, pp.
126-7: “Proprio perché indipendente dalle regole
della responsabilità democratica, il potere della
magistratura ha bisogno di nutrirsi – senza ombre o
sospetti – della fiducia nella sua neutralità. La
personalizzazione della comunicazione giudiziaria ha
accresciuto enormemente il potere di singoli
magistrati, ma ha, al tempo stesso, eroso
profondamente le basi della legittimità
dell’operato della magistratura”.
L. Friedmann, Total
Justice, New York-London, Sage, 1992.
Cfr. Duncan Kennedy, Comportamenti
strategici nell’interpretazione del diritto, in
Autori Vari, Diritto
Giustizia e Interpretazione, a cura di J. Derrida
e G. Vattimo, Roma, Laterza, 1998, p. 270.
Mi riferisco, com’è ovvio, a Marco Minghetti, I
partiti politici e la loro ingerenza nella giustizia e
nell’amministrazione, 1881, ristampa anastatica,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992. La
situazione di intreccio tra politica e magistratura
nell'Italia della seconda metà dell'Ottocento può
essere documentata rinviando a non poche opere
dell'epoca, giuridiche e sociologiche. Mi limito qui a
rammentare alcune righe da G. Mosca, Teorica dei
governi e governo parlamentare, Milano, Giuffrè,
1958, p. 249: “I magistrati inferiori, ossia i
pretori, sono in molte provincie addirittura in balìa
delle autorità amministrative, cioè dei Prefetti,
che ne fanno quel che ne vogliono. Per essi il parlare
di indipendenza della magistratura è proprio
un'ironia, giacchè spesso dipendono perfino da un
delegato di pubblica sicurezza o da un maresciallo dei
reali carabinieri". “Ed è per tutte queste
ragioni che, nei casi rari in cui il Governo si
mescola negli affari giudiziarii, generalmente ciò
che il Ministro vuole il magistrato fa".
Cfr. A. Carrino, L’Europa
e il futuro delle costituzioni, Torino,
Giappichelli, in corso di stampa.
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