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Giustizia e politica: un commento a Guizot * 

di Agostino Carrino

Uno scritto polemico e d’occasione, sia pure di un autore noto ed importante come Guizot[1], deve dimostrare di possedere un’importanza particolare ed una capacità di insegnare qualcosa a chi lo legge oggi, per essere ristampato a distanza di quasi duecento anni. Qual è il significato di questo lavoro e quale ammaestramento se ne può trarre?

Io credo che l’importanza del saggio di Guizot discenda innanzi tutto da una sua straordinaria attualità: alcune pagine di questo libro sembrano scritte oggi, per il lettore italiano, inclusa la particolare vis polemica. In poche parole, queste considerazioni dello storico liberale francese ci ammoniscono a non confondere due sfere di attività distinte e separate, che tali devono restare: la sfera della politica e quella della giustizia.

Si tratta, in altri termini, di una riaffermazione – fondata sulle nefaste conseguenze che il mancato rispetto di esso comporta – del principio fondativo di quello che la scienza giuridica conosce come “Stato di diritto”: il principio della separazione dei poteri, in base al quale il potere dei giudici deve essere confinato al potere di “dire la legge” e non di crearla e il potere legislativo deve trovare un limite in quello del governo (il cosí detto “potere esecutivo”, termine per alcuni aspetti improprio), senza il quale corre il rischio di diventare tirannico.

Non si è mai riflettuto abbastanza sul fatto che per Montesquieu la teoria della separazione dei poteri aveva la funzione di impedire esiti tirannici nell’esercizio del potere, ma che questi esiti venivano scorti innanzi tutto in un esercizio non controllato del potere legislativo e di quello giudiziario, rispetto ai quali è il governo – con i suoi propri “limiti naturali” – che ha il còmpito di impedire degenerazioni e comportamenti arbitrari. Il sistema dei pesi e contrappesi funziona soltanto là dove il governo è consapevole della propria funzione attiva, propulsiva, di limitazione e di controllo degli altri poteri, e dove proprio in virtú di questa stessa attività riesce a mantenersi in quelli che sono i suoi stessi limiti.

Ciò è dimostrato dalle vicende politiche italiane dell’ultimo decennio, dove l’indebolirsi del ruolo di governo – per ragioni che esula da queste brevi considerazioni ricostruire –  ha comportato il crescere abnorme di una attività giudiziale che nel vuoto della decisione politica fondamentale si è arrogato còmpiti e missioni che esulano del tutto dalla fisiologia della funzione giudiziaria. Basti pensare alle ambizioni dei pubblici ministeri, la cui attività di polizia giudiziaria si è spesso trasformata in attività pre-giudicante, con conseguenze nefaste sull’intera vita del paese e sugli stessi giudici, travolti senza distinzioni in una critica totalizzante che ha rischiato di confondere “buoni” e “cattivi” in una notte senza chiaroscuri.

Questa situazione non è specifica dell’Italia – si parla infatti da qualche tempo di “politicizzazione della giustizia” persino in Gran Bretagna[2] –, ma non è specifica nemmeno del nostro periodo storico, come dimostra il saggio di Guizot. Direi anzi che questo rischio è insito nello Stato di diritto in quanto tale, in alcune sue contraddizioni originarie e in alcune sue fragilità congenite. Lo Stato di diritto (la “rule of law”, si direbbe in inglese, anche se non sono la stessa cosa) è infatti una costruzione complessa e delicata, che si regge (che può reggersi) unicamente a condizione di fondarsi su una realtà culturale solida, su un popolo bene educato e fornito di un elevato livello di coscienza culturale e senso civico. La democrazia, in altri termini, presuppone una educazione alla democrazia che non è di tutti e non è di tutte le epoche.

Le vicende italiane degli ultimi anni sono esemplari da questo punto di vista, ma lo sono anche per l’assenza di coscienza democratica che certi ambienti della magistratura hanno svelato nel momento in cui hanno ritenuto di dover travalicare la sfera di competenza (e di giustizia) loro propria, ergendosi al rango di depositari di un livello di moralità superiore a quella dei loro concittadini[3], con il risultato di sfondare gli argini necessari al mantenimento del “governo della legge”.

Non si discute, qui, di buona o mala fede; il problema travalica le intenzioni dei singoli e diventa un problema di convivenza civile e di corretto funzionamento delle istituzioni dello Stato, rispetto alle quali la magistratura è un “ordine”, un “grado” di concretizzazione del diritto e non un “potere” diverso, contrapposto e superiore. Lo Stato di diritto si fonda sull’idea di una funzione giudiziaria indipendente e questa indipendenza va mantenuta e difesa[4], ma al giudice come terzo, non al giudice come parte: questo è uno dei problemi centrali dello Stato di diritto e il saggio di Guizot contribuisce a conoscerlo e a denunciarlo.

Non so se vi siano delle strade sicure per impedire che la giustizia diventi politica, che la parte diventi terzo, che la politica si faccia giudice; è vero che i giudici sommi della storia dell’uomo sono stati dei re e che la funzione del giudizio è stata spesso connessa alla funzione regale, ma ciò implicava una regalità che discendeva da Dio, una giustizia che attraverso i re si svelava come la giustizia di Dio. Dubito che i nostri attuali pubblici ministeri conoscano verità ignote al popolo o siano depositari di una moralità superiore agli altri comuni mortali; a parte qualche considerazione sociologico-consolatoria[5], si tratta di funzionari dello Stato che dovrebbero svolgere con competenza il mestiere che hanno scelto di esercitare, cosí come i giudici (quelli veri, i “terzi”) sono stati e sono consapevoli della delicatezza di un ruolo che esige riservatezza, meditazione, scienza, non certo prime pagine dei giornali. Forse Guizot si illude eccessivamente[6] sulla necessità e sulla possibilità che nelle aule dei tribunali restino fuori le passioni, i contrasti della società politica; nessuno può infatti ignorare gli inevitabili intrecci tra politica e giustizia che spesso si organizzano nella attività interpretativa e decisoria dei giudici (tema trattato in dottrina da Kelsen al realismo giuridico americano ai Critical legal studies[7]), ma una cosa è il sano realismo politico e intellettuale che vede ciò che nelle cose umane spesso non può non accadere o che di fatto accade, altro è la costruzione preventiva di un paradigma politico-morale di tipo giustizialista fondato su una presunta “cultura della legalità” opposta ad una altrettanto presunta “cultura” della illegalità, dove ciò che crolla sono appunto tutti i principi dello Stato di diritto e della distinzione delle funzioni tra organi statali, tutti bisognosi in democrazia di un fondamento oggettivo di legittimazione, che nel caso della magistratura può essere dato soltanto da una indiscussa competenza, da una certa autonomia professionale e da un profilo di basso livello rispetto alla pubblicità mediatica[8].

Naturalmente, c’è un dato sociologico dal quale occorre partire, in una prospettiva di sano realismo politico, e cioè dal fatto che nella società moderna i poteri del giudice si sono notevolmente ampliati e la sua vocazione politica – solitamente velata – è esplosa in forme differenti, ma sempre polemogene. Il cambiamento di funzione della legge ha infatti prodotto un radicale cambiamento di funzione della sentenza giudiziaria, che da confermativa e dichiarativa si è trasformata in produttiva e promozionale di diritto. D’altra parte la richiesta concreta di “giustizia” da parte dei singoli[9] pare imporre al giudice un attivismo impensabile nello “Stato legislativo” dell’Ottocento, che ha determinato un’immagine diversa della figura del giudice, corrispondente del resto ad una ambivalente domanda di garanzie da parte dei cittadini moderni, del resto impigliati in una condizione ontologicamente ambivalente[10].

Nei prossimi anni la ridefinizione del ruolo dell’ordine giudiziario sarà senz’altro uno dei còmpiti principali nella delineazione del nuovo ordinamento giuridico europeo; la meditazione del saggio di Guizot, semmai associata con una rilettura di classici come Montesquieu e di autori come il nostro Minghetti, autore di un'opera classica in un periodo di non rara dipendenza della magistratura dal potere politico[11], può a mio avviso costituire una buona base di partenza per una riflessione libera da pregiudizi. Certo, se, come si dice, lo Stato è morto, è morto anche lo Stato di diritto[12]; resta però l’idea eterna di un “governo della legge”, che sappia trovare le gambe solide sulle quali crescere e camminare. Si apre forse una nuova stagione per il ceto dei giuristi, se questi sapranno evitare i vantaggi che offrono loro il mantello dei principi e talvolta le loro lusinghe.

 

 



* Le considerazioni che seguono sono tratte da un saggio di prossima pubblicazione, dal titolo “Giustizia e politica”.

[1] Il titolo originale del saggio di François Guizot è “Des conspirations, et de la justice politique” e fu pubblicato a Parigi, nel 1821, per i tipi della Librairie Française de Ladvocat. Su Guizot si veda il volume di Pierre Rosanvallon, Le moment Guizot, Paris, Gallimard, 1989. Cfr. anche A. Coco, François Guizot, Napoli, Guida, 1983. Per una ricostruzione del contesto culturale nel quale opera Guizot si veda Dominique Bagge, Les idées politiques en France sous la Restauration, Paris, Presses Universitaires de France,1952.

[2] Cfr. John Griffith, The open conspiracy. How the Government is politicizing the judiciary, in “The Times Literary Supplement”, April 20, 2001, pp. 16-17. Il problema si pone oramai in modo aperto e dichiarato anche nel Regno Unito da quando è stata approvata una legge, lo “Human Rights Act”, che ha incorporato la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, il cui testo è diventato quindi una legge scritta del diritto britannico. La Convenzione, com’è noto, contiene una serie di affermazioni di principio sul tipo di quelle presenti in molte costituzioni continentali e relative alla tutela dei diritti e cosí via; ciò di fatto ha implicato la mutazione ufficiale della attività dei giudici in senso piú dichiaratamente e marcatamente “interpretativo”, attribuendo quindi loro un ruolo di censura e di interpretazione delle leggi; questo ruolo (nuovo o semplicemente piú dichiaratamente creativo) ha prodotto un altro fenomeno che in certa misura è alle origini del problema ‘politico’ della magistratura, ovvero la sua organizzazione e, per citare l’autore dell’articolo del “TLS”, quello “spirito di squadra” – ma noi forse diremmo di casta – che costituisce “il passo successivo verso la creazione di una filosofia politica alla quale i giudici (…) dovranno conformarsi se vogliono progredire nella loro carriera”.

[3] È stato infatti scritto che il giudice è una persona dalla quale “ci si può attendere (…) un livello medio di onestà e di rispetto della legalità superiore a quello dei loro concittadini”: cosí Elena Paciotti, Sui magistrati. La questione della giustizia in Italia, Roma, Laterza, 1999, p. 13 (l’autrice è un ex-magistrato, oggi parlamentare, conformemente ad una progressione di carriera che andrebbe drasticamente ridimensionata per via legislativa). Questa affermazione esprime, pur nella sua banalità, tutto il male che si racchiude in quella che da Hegel è stata definita giustizia ‘virtuosa’, cioè di parte e di passione, quella giustizia che pensa a se stessa come strumento di un fine assoluto e che terrorizzava a ragione giuristi come Calamandrei e Satta.

[4] Si tratta in effetti di uno dei cardini dello Stato di diritto; come scriveva Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Oxford, At the Clarendon Press, 1765, Book I, p. 259 (reprint Chicago and London, The University of Chicago Press, 1979): “[i]n this distinct and separate existence of the judicial power, in a peculiar body of men, nominated indeed, but not removable at pleasure, by the crown, consists one main preservative of the public liberty; which cannot subsist long in any state, unless the administration of common justice be in some degree separated both from the legislative and also from the executive power. Were it joined with the legislative, the life, liberty, and property, of the subject would be in the hands of arbitrary judges, whose decisions would be then regulated only by their own opinions, and not by any fundamental principles of law; which, though legislators may depart from, yet judges are bound to observe”.

[5] Correttamente è stato scritto che il giudice appare di fatto come una figura fornita di un “potere autoreferenziale, che cioè dà conto del suo operato soltanto a se stesso” (Roberto Racinaro, Giustizia politica e crisi dello Stato di diritto, in Id., Esperienza, decisione, giustizia politica, Milano, Angeli, 1997, p. 156).

[6] Scrive per esempio Guizot (supra, p. 45): “Nelle aule dei tribunali, al contrario, null’altro deve entrare se non la legge e i fatti previsti dalla legge. Esse sono il luogo della impassibilità e della regola. La porta è chiusa a tutte quelle passioni, a tutte quelle forze in contrasto che ho appena ricordato. Altrove la loro presenza è inevitabile; qui sarebbe criminale. Tutte le forme e tutte le prescrizioni legali si propongono di allontanarle. L’inamovibilità dei giudici, l’intervento dei giurati, il rigore del testo delle leggi, i regolamenti tassativi della procedura, tutto attesta che si vuole porre l’operazione che qui si fa al di sopra di ogni influenza, ed elevarsi, per quanto è possibile all’uomo, in quella regione calma e pura dove non giungono le bufere della terra, dove nessuna nube offusca la chiarezza del giorno”.

[7] Cfr., per Kelsen, il capitolo conclusivo del mio L’ordine delle norme. Politica e diritto in Hans Kelsen, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992 (3. edizione). Sui Cls americani vedi ancora A. Carrino, Ideologia e coscienza. Critical Legal Studies, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992. Sul realismo giuridico americano si veda almeno la parte ad esso dedicata in Morton J. Horwitz, The Transformation of American Law 1870-1960, New York-Oxford, Oxford University Press, 1992, pp. 169 ss.

[8] Ha osservato giustamente M. Calise, La costituzione silenziosa, Roma, Laterza, 1998, pp. 126-7: “Proprio perché indipendente dalle regole della responsabilità democratica, il potere della magistratura ha bisogno di nutrirsi – senza ombre o sospetti – della fiducia nella sua neutralità. La personalizzazione della comunicazione giudiziaria ha accresciuto enormemente il potere di singoli magistrati, ma ha, al tempo stesso, eroso profondamente le basi della legittimità dell’operato della magistratura”.

[9] L. Friedmann, Total Justice, New York-London, Sage, 1992.

[10] Cfr. Duncan Kennedy, Comportamenti strategici nell’interpretazione del diritto, in Autori Vari, Diritto Giustizia e Interpretazione, a cura di J. Derrida e G. Vattimo, Roma, Laterza, 1998, p. 270.

[11] Mi riferisco, com’è ovvio, a Marco Minghetti, I partiti politici e la loro ingerenza nella giustizia e nell’amministrazione, 1881, ristampa anastatica, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992. La situazione di intreccio tra politica e magistratura nell'Italia della seconda metà dell'Ottocento può essere documentata rinviando a non poche opere dell'epoca, giuridiche e sociologiche. Mi limito qui a rammentare alcune righe da G. Mosca, Teorica dei governi e governo parlamentare, Milano, Giuffrè, 1958, p. 249: “I magistrati inferiori, ossia i pretori, sono in molte provincie addirittura in balìa delle autorità amministrative, cioè dei Prefetti, che ne fanno quel che ne vogliono. Per essi il parlare di indipendenza della magistratura è proprio un'ironia, giacchè spesso dipendono perfino da un delegato di pubblica sicurezza o da un maresciallo dei reali carabinieri". “Ed è per tutte queste ragioni che, nei casi rari in cui il Governo si mescola negli affari giudiziarii, generalmente ciò che il Ministro vuole il magistrato fa".

[12] Cfr. A. Carrino, L’Europa e il futuro delle costituzioni, Torino, Giappichelli, in corso di stampa.

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