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Rapporto Società Libera, 2002.

L’Italia verso la globalizzazione della professione legale

di P.G.Monateri

Ordinario Diritto Civile Università di Torino
Professore nella Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Roma e A.M.Musy
Ass. di Diritto Comparato Università. Piemonte Orientale

Negli anni passati il nostro rapporto si era incentrato, prima sui costi e tempi della giustizia in italia, poi sulla gestione delle insolvenze come settore particolarmente delicato e importante per le imprese nel contesto della europeizzazione e globalizzazione dell’economia.

Quest’anno il rapporto è dedicato alla questione centrale dell’organizzazione giuridica professionale, giacchè in essa si sta assistendo a fenomeni molto rapidi di trasformazione.

Una prima parte del rapporto è dedicata al modello organizzativo tradizionale italiano; la seconda parte del lavoro analizza il modello istituzionale italiano; la terza si rivolge alle tendenze ora in atto. Nella quarta e ultima parte mostreremo che cosa si può ragionevolmente prevedere, onde concludere che, nella situazione attuale, ancora una volta l’Italia si dimostra un sistema al margine della europeizzazione e globalizzazione del diritto, e che vi è il rischio concreto che l’intero settore avanzato della professione legale italiana divenga appannaggio di controllo internazionale.

1. Il modello organizzativo tradizionale

Il modello organizzativo tradizionale[1]  degli studi legali italiani fino agli anni ’80 era quello dell’impresa unipersonale. La studio legale si basava sulla figura di un unico avvocato il quale si occupava di presenziare alle udienze cruciali, la parte principale della sua opera la svolgeva in ufficio dove si occupava di redigere gli atti, rispondere alle telefonate e alla corrispondenza, ricevere i clienti e studiare le riviste[2]. Generalmente, nella sua opera era coadiuvato da una segretaria e da un praticante.

Dipendendo esclusivamente dalla sua opera il successo e la fama del suo studio, grande importanza era, ed è tuttora, riservata al reperimento di nuova clientela. Nonostante il divieto di pubblicità, la sua attività proseguiva anche fuori dello studio, attraverso un’intensa vita di relazione, in particolare, nella frequentazione di circoli politici, culturali e sportivi, in cui entrava in contatto con altre figure professionali (commercialisti, notai, consulenti del lavoro), tessendo così una rete di conoscenze e di fiducia reciproca, necessaria per la sua affermazione personale.

Da uno studio condotto di recente dal CENSIS[3], in collaborazione con la Cassa Nazionale Forense, risulta come ancora nel 1997 il modello dello studio associato fosse ancora decisamente minoritario rispetto al modello tradizionale[4]. I numeri  confermano che il quadro di insieme dell’offerta di servizi legali in Italia avviene attraverso studi monotitolari oppure composti da un numero esiguo di associati, spesso nemmeno legati tra di loro in una vera e propria associazione professionale. Come si può rilevare dalla tabella 1 (tab.1), stenta ad affermarsi – almeno in termini numerici – l’offerta di servizi legali attraverso una struttura organizzativa più ampia, idonea a dare un’assistenza legale complessa.

 

Tabella 1 – Dimensione degli studi associati in Italia

Numero di titolari associati

Studi associati

Totale numero di componenti

Numero

%

2

2.602

65

5.204

3

916

23

2.748

4

314

8

1.256

5

89

2

445

6

40

1

240

7 o più

46

1

460

Totale

4.007

100

10.353[5]

 

Fonte: Censis, “L’evoluzione dell’avvocatura tra logica professionale ed orientamento al mercato”, in Norme e Tributi, 1997

 

Altri due dati appaiono rilevanti. Da un lato risulta che gli studi di maggiori dimensioni sono concentrati nel Centro-Nord (tab.2), dall’altro che il reddito medio di ciascun avvocato componente lo studio cresce progressivamente al crescere delle dimensioni.

 

Tabella 2 – Distribuzione degli studi associati in Italia

 

Numero di studi professionali

Valle d’Aosta

5

Piemonte

272

Lombardia

693

Trentino

57

Friuli Venezia Giulia

93

Veneto

269

Liguria

160

Emilia Romagna

357

Totale Nord

1.906

Toscana

313

Lazio

417

Abruzzo

82

Umbria

50

Marche

164

Molise

19

Totale Centro

1.105

Campania

391

Basilicata

32

Puglia

201

Calabria

140

Sardegna

45

Sicilia

187

Totale Sud e Isole

996

Fonte: vedi tabella 1

 

E’ soltanto negli ultimi anni che il modello dello studio associato ha iniziato ad affermarsi e gli studi tradizionali – formati da un solo professionista – hanno via via perso terreno per lasciare il posto, soprattutto nelle grandi città, a strutture composte da più colleghi che condividono sedi e biblioteche e, in rari casi, a veri e propri colossi cui fanno capo, a immagine degli studi anglosassoni, decine di partners, collaboratori e impiegati[6].

La gestione informatizzata delle pratiche, delle ricerche e della redazione degli atti, insieme alla creazione di studi sempre più improntati sul modello di una società di servizi piuttosto che a quello dell’atelier di un artigiano, hanno reso il mondo del foro italiano un po’ più simile a quello delle imprese.

Il ruolo dell’avvocato va modificandosi, soprattutto, sotto la spinta dell’apertura dei mercati[7]; i fanatici del mercato rappresentano il mondo italiano delle professioni come il paradigma dell’autoreferenzialità corporativa inadatto a fronteggiare le parole d’ordine della modernità: globalizzazione, rischio, flessibilità. Costoro vedono le professioni legali come sacche di ingiustificato monopolio, determinanti inefficienze e costi, mentre la nascita di grandi studi legali viene salutata come una importante, quanto necessaria, innovazione.

I fautori della libertà di concorrenza e dell’apertura delle professioni liberali alle sue regole ritengono che, affinché la professione forense vada sempre più assimilandosi all’impresa, sia necessaria una globalizzazione dei servizi legali e una maggiore capacità gestionale e organizzativa. Solo in questo modo gli studi legali italiani potranno essere competitivi sul mercato, europeo prima, mondiale poi.

In Italia non si vede certo prevalere il modello liberista: è probabilmente in corso da tempo uno scontro tra il modello nazionale e quello internazionale di offerta dei servizi legali, ma l’avvocatura italiana preferisce combattere una guerra di retrovia, attaccandosi alle proprie rendite di posizione per evitare di mettersi in gioco a livello internazionale.

2. Il modello istituzionale italiano.

Fino agli anni ’60 fu viva la ratio della normativa fascista[8] in base alla quale le società di professionisti erano bandite, essendo consentita soltanto una forma di associazione interna. Ratio di tale normativa risiedeva nella necessità di evitare che una denominazione diversa rispetto alla qualificazione professionale, risultante dai titoli posseduti o dalle autorizzazioni concesse, avesse potuto indurre in equivoco i terzi, attraverso l’esercizio di un’attività non corrispondente a quella abilitata e quindi sfornita delle necessarie garanzie tecniche e morali[9].

La legittimità di tali disposizioni venne successivamente ribadita dalla Corte Costituzionale, con una prima decisione del 1976[10] e con una successiva ordinanza del 1988[11], in cui la Corte dichiarò infondate le eccezioni sollevate circa l’incostituzionalità della legge 1815, ritenuta in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione[12].

Una piccola ma importante conquista si ottenne nel 1980. Fu nel maggio di quell’anno che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3012, ritenne lecita la costituzione di una associazione occasionale e delle c.d. “società professionali interne”, finalizzate esclusivamente alla condivisione delle spese di studio e alla suddivisione dei compensi. Fu ritenuto che in queste società l’attività professionale non veniva svolta in comune, ma si aveva un professionista che restava ad ogni effetto unico titolare del rapporto professionale, associando a sé altri. Nella motivazione di questa decisione è stato affermato che la norma dell’art.1 della legge del 1939 non invalidava quegli accordi conclusi da professionisti legittimati all’esercizio congiunto delle professioni cosiddette protette e disciplinanti criteri e modalità circa la ripartizione di spese e compensi. L’accordo era valido se veniva rispettato il principio della personalità della prestazione personale.

Il primo grande tentativo di riforma è la legge n. 266 dell’11 agosto 1997, la “legge Bersani” la quale ha provveduto ad abrogare il divieto di esercitare le attività professionali in forma societaria, sancito dall’art. 1 legge 23 novembre 1939 n. 1815[13].

La Corte di Cassazione, intervenuta in materia con sentenza n. 9500 del 27 settembre 1997, ha tuttavia ribadito che «il professionista deve restare l’unico soggetto direttamente in contatto con la sua clientela»[14]. Infatti, tutti i più significativi disegni di legge di riordino delle libere professioni hanno previsto, nella legislatura appena passata (la XIII), l’introduzione in Italia delle società professionali[15]; il dato emerso dal lungo e a volte assai animato dibattito, è che la mera rimozione del divieto non avesse comunque aperto la strada alla immediata possibilità di costituire società professionali.

Una spinta riformatrice delle professioni legali, tesa alla creazione di uno spazio unico per gli avvocati arriva, soprattutto, dalla collaborazione internazionale tra gli avvocati stessi, dal lavoro di armonizzazione effettuato dalle organizzazioni  e associazioni internazionali.

La stessa Comunità Europea ha dotato gli avvocati di uno strumento quale il Geie (Gruppo Europeo di Interesse Economico)[16], disciplinato dal Regolamento Cee n. 2137 del 25 luglio 1985, il cui scopo è facilitare le attività commerciali e non trarre beneficio individuale. La sua importanza, oltre che per aver avviato l’equiparazione tra imprese e liberi professionisti, è esplicitata dal fatto che il Geie si pone in posizione ausiliaria per l’esercizio a livello europeo dell’attività imprenditoriale e professionale. In definitiva il Geie fra professionisti acquisisce il principio della mutualità a favore degli associati, rappresenta una forma intermedia fra la società e le associazioni senza fini di lucro ed è in parte assimilabile ai consorzi.

Sempre a livello europeo è poi intervenuta la direttiva 98/5, con la quale l’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la relativa qualifica cessa di avere, finalmente, un carattere di concessione, per assumere invece la connotazione di atto dovuto.

L’approvazione della direttiva sulla libertà di stabilimento rappresenta un momento storico nel cammino dell’Europa in tema di libertà di circolazione degli avvocati comunitari, ed è interessante notare che per la sua emanazione è stata prevista l’audizione dei rappresentanti del Consigli Nazionali Forensi, audizione che è andata ben oltre rispetto al semplice parere consultivo.

In virtù delle disposizioni contenute in tale direttiva, pertanto, il professionista straniero è autorizzato a prestare i propri servizi alla rappresentanza e alla difesa in giudizio nello Stato membro ospitante facendo uso del proprio titolo professionale, alle stesse condizioni previste per gli avvocati stabiliti in detto Stato[17].

In Italia la riforma è stata attuata con il recente d. lgs. n. 96/2001[18], con un ritardo di quasi un anno rispetto al termine per la recezione della direttiva stabilito nel marzo 2000.

Con il recepimento della direttiva 98/5/CE, il Legislatore italiano ha inteso fornire al Governo principi e criteri direttivi, seppur modesti, atti allo sviluppo di una organizzazione peculiare di società professionale di avvocati idonea a misurarsi con il mercato europeo, statunitense e internazionale.

La direttiva non recava infatti alcun obbligo per gli Stati membri di prevedere anche la forma societaria di esercizio della professione; all’art. 11 ha previsto soltanto che gli avvocati comunitari, già membri di uno studio collettivo nel paese di origine, di cui esiste una succursale nel paese ospitante, siano considerati legittimati all’esercizio della professione[19].

In realtà, la nuova figura è stata generata da talune vicende normative italiane, come l’abrogazione del divieto generale di costituzione di società tra professionisti a opera della “legge Bersani”. Tuttavia, il dato che emerse è che la mera rimozione del divieto non avesse comunque aperto la strada, sic et simpliciter, alla possibilità immediata di costituzione di società professionali, tenuto conto non solo dell’aspetto formale (la legge stessa rinviava a un successivo regolamento), ma anche della stratificazione di livelli normativi diversi che sottostanno alla materia e per la delicatezza degli interessi in gioco.

Era pertanto prevedibile che l’attuazione della direttiva 98/5/CE potesse essere colta come occasione per introdurre, se non in tutte, almeno in una delle professioni liberali più importanti, l’innovazione più volte tentata dell’esercizio in forma societaria della professione.

La s.t.p., soltanto sommariamente trattata dalla direttiva 98/5/CE, è stata, invece, debitamente regolamentata dalla legge delega n. 526/1999[20]. I lineamenti essenziali della disciplina del primo tipo normativo di società professionali[21] sono pertanto già definiti dal Parlamento, il che chiude per sempre la strada a tentativi di introdurre la società tra avvocati per il tramite di fonti regolamentari.

Il legislatore ha voluto pertanto ricondurre la società tra avvocati a una società tra professionisti, della quale ancora non si conosce alcuna base normativa ma che probabilmente verrà istituita nel quadro della riforma generale delle libere professioni di cui si discute da tempo nel nostro paese.

In ogni caso, l’intento del legislatore è stato quello di non dare luogo a una disciplina specifica per le società tra avvocati incompatibile con una futura regolamentazione delle società professionali, precisando fin da subito che le società tra avvocati sono un tipo particolare di s.t.p.[22].

Se questo è il percorso normativo sino a oggi fatto, il dato che deve essere oggetto della nostra riflessione, però, è quello di come, dal punto di vista organizzativo e istituzionale si sono via via organizzati gli studi legali italiani e come hanno reagito agli influssi di derivazione straniera – particolarmente anglosassoni – che da qualche tempo interessano il nostro tessuto economico, industriale e finanziario.

È infatti percepibile, non appena ci si affaccia nel mondo delle professioni, che alle strutture predisposte dal legislatore in tempi piuttosto lunghi il mercato delle professioni legali ha affiancato modelli organizzativi completamente autonomi, frutto spesso della recezione dell’esempio anglosassone.

3. Linee di evoluzione nell’organizzazione istituzionale degli studi.

L’avvento di studi legali stranieri nel nostro paese, principalmente americani e inglesi, cui si è assistito negli ultimi anni, ha indotto gli studi legali italiani ad intraprendere la strada della ristrutturazione della loro organizzazione interna in ossequio ai modelli di competizione internazionale.

Gli studi legali italiani ed europei stanno vivendo adesso quello che è avvenuto in America tra gli anni Ottanta e Novanta. Il mercato delle professioni legali sta assumendo una dimensione globale in conseguenza dell’accentuarsi dell’internazionalizzazione delle imprese. La struttura delle law firms muta in ossequio ai modelli manageriali di organizzazione delle imprese. Gli Stati Uniti d’America hanno sviluppato per primi la necessità di una presenza capillare di strutture professionali in grado di assistere le imprese nei singoli Stati o in quelli più importanti (New York, Illinois, California). Sulla scorta di quanto è avvenuto al di là dell’Atlantico, in Europa si va sviluppando un sistema integrato di studi legali.

Sull’esempio delle grandi law firms americane, anche da noi si assiste ad una tendenza alla specializzazione in campi e settori sempre più ristretti, intessendo una serie di rapporti relazionali con altri specialisti in modo da offrire ai clienti (in particolare: aziende, società) una più ampia gamma di servizi altamente qualificati. Per riprendere l’immagine utilizzata dall’editore di The American Lawyer, Steven Brill, gli studi legali che avranno maggior successo nei prossimi anni saranno costituiti non da un gruppo di professionisti con competenze generiche, ma da un gruppo di specialisti che per soddisfare le esigenze dei clienti dovrà superare le 500 unità[23].

La causa di quest’ultimo fenomeno è sicuramente da rinvenirsi nell’aumento del numero degli uffici legali in seno alle corporations: disponendo già al loro interno di avvocati che si occupano delle varie questioni giuridiche, le aziende sono diventate più selettive nella scelta dello studio legale esterno al quale chiedere una consulenza.

Ciò ha comportato, innanzi tutto, uno spostamento di competenze, per cui gli studi legali si sono rivolti a quei settori del diritto che venivano trascurati dagli uffici legali interni alle aziende, o perché di particolare complessità tecnica, o perché antieconomici, vista la loro rara incidenza nei casi concreti.

Una diretta conseguenza di questa evoluzione è rappresentata dalla diversa natura dei rapporti tra studi legali e clienti: se prima si caratterizzavano per la loro ampiezza e durata, oggi sono meno esclusivi e più orientati a una consulenza specifica.

La modernità è caratterizzata dal sopravvento dell’economia rispetto alla politica, cui deve aggiungersi la portata globalizzante del progresso tecnologico e scientifico, linfa vitale del capitalismo moderno, che mette sempre più imprese in condizione di operare in un mercato senza confini nazionali o geo-fisici[24].

In questo modello, alla figura dell’avvocato tradizionale si affianca quella di un super-avvocato con caratteristiche molto diverse. Al professionista dotato di notevole prestigio e potere, il cui sapere e le cui tecniche sono state acquisite attraverso un addestramento specifico (lo studio del diritto e delle argomentazioni legali), si aggiunge un nuovo modello di professionista, concentrato più sui risultati finali del proprio operato che sulla corretta costruzione del proprio argomentare[25].

Ma, soprattutto, si assiste alla nascita di colossi della consulenza legale la cui importanza va via via aumentando, fino a farli assurgere a nuovi centri di emanazione di sapere giuridico, di produzione di soluzioni, di modelli e di regole del diritto. I super-avvocati stanno creando un nuovo tessuto di esperti chiaramente in concorrenza con i tradizionali formanti del diritto nella determinazione delle linee evolutive dei sistemi giuridici della tradizione occidentale. La rete dei nuovi mercanti del diritto contende alla giurisprudenza e alla dottrina il ruolo di formante di avanguardia nella creazione del diritto e nell’influenza del formante legale, sia a livello nazionale che a livello comunitario.

Il dato rilevante è quello dell’internazionalità, caratteristica che determina un nuovo corridoio di circolazione dei modelli legali[26]; tramite le sedi degli studi, infatti, attraversano l’oceano e le singole frontiere nazionali soluzioni, strumenti e glossari provenienti da altri paesi e altre tradizioni giuridiche.

4. Integrazione e Globalizzazione della professione legale: l’ Italia fuori dal mercato ?

L’avvento della globalizzazione ha trovato impreparati gli studi legali italiani ed europei i quali non sono stati in grado di offrire alle società multinazionali avvocati con una competenza giuridica e una struttura di tipo globale, sia per il modello di formazione che ricevono, sia per il luogo in cui svolgono la loro attività professionale.

Per ottenere il tipo di assistenza legale di cui gli operatori economici avevano bisogno, è stato necessario affiancare agli avvocati europei altri professionisti, provenienti da Stati non membri dell’Unione o che comunque operavano all’interno di studi legali nati al di fuori dell’Europa, in modo particolare provenienti dagli Stati Uniti.

Il fenomeno ha, pertanto, determinato un notevole vantaggio per i grandi studi legali statunitensi, che potevano contare su solide basi economiche e sperimentate capacità di promozione commerciale oltre che su contatti importanti presso le grandi multinazionali per poter offrire i loro servizi anche in Europa.

La Francia fu il primo Stato europeo, salvo fare marcia indietro negli anni successivi, a offrire ospitalità a studi legali stranieri; molte delle law firms che ivi si stabilirono negli anni Sessanta, peraltro, hanno ancora la loro sede operativa a Parigi. In generale però, fino a oggi, gli Stati europei, eccetto l’Inghilterra e in qualche misura i Paesi Bassi, hanno sempre imposto una serie di severe barriere all’accesso di studi legali stranieri.

Il mercato, tuttavia, ha potuto di più del volere degli Stati, e oggi si contano nella capitale amministrativa dell’Europa, Bruxelles, oltre trecento studi legali stranieri[27].

Nel Regno Unito, al contrario, vi sono avvocati e studi legali stranieri che fin dal 1992 sono iscritti alla Law Society[28]; essi praticano il diritto internazionale o straniero con il loro titolo originario, oppure lavorano con solicitors inglesi in studi associati multinazionali. Nel 1995, a Londra, vi erano approssimativamente 2.000 avvocati che esercitavano la professione con il titolo ottenuto nel loro paese di provenienza ed erano registrati 130 studi legali stranieri (la metà “made in USA”!)[29].

Tabella 3 – I grandi studi associati in Italia

Studio legale

Partner straniero

N. di avvocati

Bonelli, Erede, Pappalardo & Soci

Nessuno

125

Brosio, Casati e Associati

Allen & Overy

120

Carnelutti

Nessuno

155

Chiomenti

Nessuno

105

Freshfields Italia

Freshfields

110

Gianni, Origoni & Partners

Linklaters & Alliance

175

Grimaldi e Associati Clifford Chance

Clifford Chance

150

Negri, Clementi, Toffoletto, Mantironi & Soci

Nessuno

100

Pavia e Ansaldo

Network europeo

155

Simmons & Simmons

Simmons & Simmons

100

Tonucci

Nessuno

175

Fonte: Il Sole 24 Ore, 17 gennaio 2001

 

 

Tabella 4 – I grandi studi legali internazionali

 

Italia

Francia

Gran Bretagna

Germania

Studi

Partners

Studi

Partners

Studi

Partners

Studi

Partners

Allen & Overy

3

132

1

094

1

174

2

090

Freshfields

2

116

1

157

1

161

8

339

Clifford Chance

3

076

1

174

1

234

5

449

Lovell’s

2

018

1

072

1

139

5

264

Fonte: www.legal500.com aggiornato al 2002 e dedicato agli studi legali più importanti del mondo. Dalla tabella si possono rapportare i numeri dei grandi studi italiani e quelli degli altri tre grandi paesi europei

 

Le law firms più aggressive in questa dimensione multinazionale sono state quelle americane. Sotto la pressione della concorrenza esercitata dalle società di revisione contabile, gli studi legali americani hanno in questi ultimi anni aperto sedi in ogni angolo del mondo, dal Vietnam alla Finlandia, da Singapore a Mosca[30].

Nel 1990, l’ammontare delle parcelle degli avvocati statunitensi verso clienti stranieri ha superato il miliardo di dollari e ha fatto comprendere all’American Bar Association (Aba) e al governo di Washington la necessità di adottare un ruolo attivo per incrementare questo andamento.

La Section for International Law and Practice dell’Aba ha ritenuto che il miglior modo per incentivare l’espansione degli studi legali nazionali all’estero fosse quello di rendere relativamente libero l’accesso degli studi legali stranieri negli Stati Uniti; nel 1993 ratificò tali intenti adottando un’apposita delibera[31].

Gli studi legali inglesi e americani possono approfittare di due fattori strategici pregressi: la posizione dominante delle merchant banks americane nel mondo e il ruolo cruciale delle piazze d’affari di New York e Londra[32].

Queste law firms hanno gestito, tra le varie, fusioni e acquisizioni in Inghilterra e negli Stati Uniti, dal 1993 le privatizzazioni francesi e operazioni di project financing e sviluppo in quasi tutto il mondo.

Shearman & Sterling, per esempio, una delle più importanti delle Wall Street law firms, ottiene il 40% circa del suo fatturato da operazioni fatte all’estero. Dei 603 avvocati che lavorano al suo interno ben 102 sono di stanza presso le sedi d’oltremare dello studio. Ovviamente molti avvocati che lavorano per questi studi sono stranieri[33].

Se all’inizio la globalizzazione degli studi legali poteva dirsi un fenomeno comune a tutte le grandi nazioni industrializzate, verso la fine degli anni Novanta si deve segnalare una sempre maggiore espansione degli studi anglosassoni, che in molti casi hanno assorbito grandi studi europei, e una certa diminuzione dell’espansione delle grandi law firms europee.

Al grande sconvolgimento in corso nel panorama delle professioni legali corrisponde la notevole crescita del fatturato degli studi legali. In alcuni paesi si registra un incremento pari al 100%[34].

Negli Stati Uniti l’ammontare pagato per i servizi legali nel 1995 fu di circa 114 miliardi di dollari, pari all’1,6% del Pil. Le prime cento law firms hanno fatturato 16,2 miliardi di dollari, pari a circa un settimo del totale. Dal 1980 al 1995 il valore dei servizi legali, senza tener conto dell’inflazione, è aumentato del 148%, passando dallo 0,9 all’1,6% del Pil[35].

Il dato che deve essere preso in esame con maggior attenzione, però, è quello della crescita del fatturato dei grandi studi legali e della quota di questo fatturato relativa ai servizi offerti all’estero. Buona parte degli introiti degli studi legali americani, infatti, è dovuta alle grandi law firms, molte delle quali hanno sedi in altri paesi.

Dal 1986 al 1996 il totale dei ricavi delle prime cento law firms è aumentato del 75%, mentre i ricavi per l’avvocato medio sono saliti solo del 14% e per il socio di uno studio legale medio solo del 13%[36].

Il fenomeno può essere riassunto nel seguente modo: più uno studio legale è grande, meglio riesce a sfruttare sinergie internazionali che gli consentono un’espansione globale. I dati di partenza dei grandi studi americani e, in seconda battuta, di quelli inglesi erano tali da consentire a queste strutture di avere sin dall’inizio del fenomeno della globalizzazione un peso specifico superiore rispetto agli omologhi dei paesi dell’Europa continentale; si aggiunga a questo il vantaggio di essere basati sulle piazze finanziarie più importanti al mondo (Londra e New York) e di avere da tempo sviluppato contatti con le più prestigiose banche d’affari, e si comprende come i termini della competizione non potevano che essere a loro favorevoli.

Concludendo possiamo sottolineare come la mobilità delle grandi Transnational Corporation sia la fonte del crescente ruolo assunto dalle transnational law firms, il cui compito è quello di elaborare nuove forme di sapere giuridico al fine di assecondare gli scopi di profitto delle imprese e accrescerne il potere al di fuori dei confini statali.

I grandi studi legali, le transnational law firms, costituiscono lo strumento attraverso il quale le corporations possono operare a livello globale, volta a volta, esportando o imponendo i tipi contrattuali, i modelli di risoluzione delle controversie, gli strumenti societari, le strutture patrimoniali e le regole di gestione delle procedure concorsuali che meglio si attagliano alle loro esigenze.

Si assiste al ritorno del diritto nel mondo degli affari, ma tale ritorno coincide con l’assunzione di una posizione di centralità delle regole e delle tecniche di amministrazione aziendale anche all’interno delle strutture degli attori giuridici più rilevanti: le corporate law firms. Queste sono ormai diventate un tutt’uno con l’impresa, anche se fino adesso hanno mantenuto, a differenza dei giuristi d’impresa, una propria indipendenza, necessaria per preservare il capitale simbolico del diritto[37].

Non è ancora possibile dire quale sarà il panorama della professione legale in Italia negli anni a venire. Senz’altro il fenomeno delle mega law firms è iniziato da tempo e i nostri numeri non rivelano alcuna arretratezza rispetto agli altri paesi dell’Europa continentale. È piuttosto difficile prevedere la capacità di resistenza degli studi di origine nazionale rispetto a quelli frutto di fusioni o gemmazioni con studi internazionali. Il vero rischio è che, una volta ancora, il controllo di un intero settore della produzione nazionale di beni e servizi si trasferisca altrove.


[1] O. E. Williamson, “Organization Form, Residual Claimant, and Corporate Control”, in Journal of Law and Economics, vol. XXVI, n. 2, pp. 351-366; S. Macaulay, “Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study”, in Granovetter e Swedberg (a cura di), The Sociology of Economic Life, Oxford, 1992 (I ed. 1963).

[2] V. Andrioli, “Abrogazione del codice di procedura civile?”, in Riv. dir. proc. civ., 1946, IV, p. 152.

[3] Censis, “L’evoluzione dell’avvocatura tra logica professionale ed orientamento al mercato”, in Norme e Tributi, 1997.

[4] L’analisi è stata effettuata sulla base delle comunicazioni – non obbligatorie e quindi non esaustive – relative al fatturato dell’associazione professionale inviato alla Cassa Nazionale Forense. Gli studi associati che vi hanno provveduto sono stati 4.007; il numero delle associazioni avrebbe potuto essere maggiore, ma il campione è decisamente utile e consente un’analisi statistica sufficientemente corretta.

[5] Gli avvocati iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza forense nel 1996 erano 67.248 – vedi G. Biancofiore, “La professione di avvocato in associazione”, in La previdenza forense, n. 1, gennaio-marzo 1999, p. 8. Per un aggiornamento sul numero complessivo degli avvocati iscritti alla Cassa vedi idem, “Redditi degli avvocati distinti per sesso e per età”, in La previdenza forense, n. 3, luglio-settembre 2001, p. 199.

[6] È impossibile dare conto di tutti gli articoli che hanno portato alla ribalta dell’opinione pubblica nazionale i grandi studi legali italiani; si veda però L. Pozzi e M. Leoni, “I primi venti studi d’affari”, in Italia Oggi, 3 febbraio 2000, p. 39.

[7] Uno spaccato interessante della querelle suscitata da questo fenomeno si ricava dal raffronto dell’articolo di Andrea Bortoluzzi con quello di Giacinto Militello pubblicati sul numero di maggio-giugno 1999 di Reset.

[8] Il riferimento è alla legge n. 1815 del 23 novembre 1939, emanata nel XVIII anno dell’era fascista, che sanciva il divieto di costituire, esercitare o dirigere – sotto qualsiasi forma societaria – istituti, uffici, agenzie o enti i quali avessero avuto lo scopo di dare anche gratuitamente ai propri consociati, o a terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria. Da ciò traspare che per le “professioni protette”[8] il divieto sembrava abbracciare tutte le forme societarie, sia di capitali che di persone: per avvocati, commercialisti, medici, architetti l’unica forma consentita di esercizio in comune dell’attività professionale sarebbe stata quella dello “studio associato”[8], che la Cassazione ha più tardi definito come “associazione atipica” o sui generis, ed è per questa ragione che dopo l’entrata in vigore del codice civile del ’42 si sono diffusi gli “studi professionali”.

[9] Cass. 8 ottobre 1975, n. 3139.

[10] “La legge 1815/1939 è legittima perché dettata per la tutela degli interessi, non soltanto economici o corporativi, delle categorie professionali, sia per garanzia del corretto esercizio delle professioni intellettuali, nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale, garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione professionale e soprattutto dalla responsabilità professionale del professionista”, Corte Cost., 22 gennaio 1976, n. 17.

[11] Corte Cost., 21 gennaio 1988, n. 71.

[12] Secondo la Consulta, infatti, non si ravvisa alcuna violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto non venivano vietate le attività svolte in forma societaria da soggetti debitamente abilitati e autorizzati all’esercizio di specifiche attività secondo la normativa prescritta. Nemmeno appariva violato l’art. 41 Cost. ove, secondo la Corte, i limiti imposti dal legislatore si armonizzavano pienamente con la norma di cui all’art. 41, 2° comma Cost. in base alla quale l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

[13] C. Vaccà, Professionisti e società di servizi, Milano, 1990.

[14] R. Bresciani, “Per le professioni protette no alle società in convenzione”, in Il Sole 24 Ore, 27 ottobre 1997, p. 8.

[15] R. Danovi, Il pendolo della professione, Milano, 1999, p.201 e ss.

[16] Per una descrizione approfondita del modello si legga il pregevole contributo di A. Badini Confalonieri, Il GEIE, Torino, 1999.

[17] M. Dal e M. Defalque, “La direttiva di stabilimento”, in Rassegna forense, 1999, p. 503.

[18] Il testo del d. lgs., definitivamente approvato il 2 febbraio 2001, è stato pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2001, suppl. n. 72.

[19] Purché le regole dello Stato di origine sullo studio collettivo non fossero in contrasto con le regole fondamentali dello Stato ospitante disposte nell’interesse generale dei terzi.

[20] In particolar modo vedi l’art. 19.

[21] Ci si riferisce alle professioni non tecniche.

[22] R. Danovi, Corso di ordinamento forense e deontologia, VI ed., Milano, 2000, p. 183 e ss.

[23] S. Brill, The Law Business in the Year 2000, The American Lawyer, June 1989, p. 14.

[24] R. Mullerat, Globalisation of the World, Globalisation of Law, Globalisation of Lawyers, Globalisation of Firms, The Fellows of the American Bar Foundation, Forum of International Legal Practice, San Diego, California, atti dell’intervento del 18 febbraio 2001; Id., The Practice of Law in 2010, 45° Congresso Unione Internazionale degli Avvocati, Torino, atti dell’intervento del 29 agosto 2001.

[25] D. Clark, “A Comparative Look at the Roles, Functions, and Activities of Lawyers”, in J. J. Barcelò e R. C. Cramton, Lawyers’ Practice and Ideals: A Comparative View, L’Aja 1999, p. 22.

[26] A. Watson, Legal Transplant. An Approach to Comparative Law, Edimburgo, Scottish Academic Press, 1974; R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, Torino, Utet, 1992.

[27] S. M. Cone, International Trade in Legal Services: Regulation of Lawyers and Firms in Global Practice, L’Aja, 1996, p. 274.

[28] È l’autorità omologa al nostro Consiglio dell’Ordine.

[29] H. Adamson, The English System, in M. C. Daly e J. C. Goebel (a cura di) eds., pp. 47-51.

[30] R. L. Abel, “Revisioning Lawyers”, in R. L. Abel e P. S. C. Lewis (a cura di), Lawyers in Society: An Overview, Berkeley, University of California Press, 1995, p. 13. L’autore considera questa ansia per la costruzione di un network multinazionale e multidisciplinare come frutto della paura dei revisori da parte degli avvocati americani e degli avvocati americani da parte di tutti gli altri avvocati del mondo.

[31] American Bar Association, Section for International Law and Practice Report to the House of Delegates, “Model Rule for the Licensing of Legal Consultants”, 28 Int.l Lawyer 207-12, 214 (1994).

[32] La maggior parte del lavoro internazionale degli studi legali di New York arriva dalle banche d’affari americane; le società straniere di mano pubblica, fossero esse in Francia, Australia o Cile, che intendevano privatizzarsi avevano la necessità di piazzare sul mercato mobiliare americano parte dei loro titoli; inoltre, una gran parte del project financing sta abbandonando il sistema dei prestiti bancari per transitare nel mercato dei titoli obbligazionari; ancora una volta le obbligazioni dovranno essere piazzate sul mercato americano, ed ecco altro lavoro per gli studi di quel paese.

[33] Metà degli avvocati di Shearman & Sterling a Parigi sono iscritti al barreau di Parigi; due terzi di quelli che lavorano a Düsseldorf e a Francoforte sono avvocati tedeschi; Baker & McKenzie, per esempio, ha adottato molto tempo fa la tecnica di utilizzare solo avvocati del paese in cui ha stabilito una sua sede.

[34] D. S. Clark, “The Legal Profession in Comparative Perspective: Growth and Specialization”, 30 Am. Jo. Comparative L. 163, 167-68 (Suppl.1982).

[35] In The American Lawyer (Suppl. luglio-agosto 1997) tavole e articoli anonimi, p. 37 e ss.

[36] The American Lawyer, supra nota 35, pp. 37 e 49.

[37] P. Legendre, Les enfants du texte, Parigi, 1999, p. 132.

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