Rapporto
Società Libera, 2002.
L’Italia verso la globalizzazione della professione legale
di P.G.Monateri
Ordinario
Diritto Civile Università di Torino
Professore
nella Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Roma e A.M.Musy
Ass.
di Diritto Comparato Università. Piemonte Orientale
Negli anni passati il nostro
rapporto si era incentrato, prima sui costi e tempi della giustizia in italia,
poi sulla gestione delle insolvenze come settore particolarmente delicato e
importante per le imprese nel contesto della europeizzazione e globalizzazione
dell’economia.
Quest’anno il rapporto è dedicato
alla questione centrale dell’organizzazione giuridica professionale, giacchè in
essa si sta assistendo a fenomeni molto rapidi di trasformazione.
Una prima parte del rapporto è
dedicata al modello organizzativo tradizionale italiano; la seconda parte del
lavoro analizza il modello istituzionale italiano; la terza si rivolge alle
tendenze ora in atto. Nella quarta e ultima parte mostreremo che cosa si può
ragionevolmente prevedere, onde concludere che, nella situazione attuale,
ancora una volta l’Italia si dimostra un sistema al margine della
europeizzazione e globalizzazione del diritto, e che vi è il rischio concreto
che l’intero settore avanzato della professione legale italiana divenga
appannaggio di controllo internazionale.
1. Il modello organizzativo
tradizionale
Il modello organizzativo
tradizionale[1] degli studi legali italiani fino agli anni
’80 era quello dell’impresa unipersonale. La studio legale si basava sulla
figura di un unico avvocato il quale si occupava di presenziare alle udienze
cruciali, la parte principale della sua opera la svolgeva in ufficio dove si
occupava di redigere gli atti, rispondere alle telefonate e alla
corrispondenza, ricevere i clienti e studiare le riviste[2].
Generalmente, nella sua opera era coadiuvato da una segretaria e da un
praticante.
Dipendendo esclusivamente dalla
sua opera il successo e la fama del suo studio, grande importanza era, ed è
tuttora, riservata al reperimento di nuova clientela. Nonostante il divieto di
pubblicità, la sua attività proseguiva anche fuori dello studio, attraverso
un’intensa vita di relazione, in particolare, nella frequentazione di circoli
politici, culturali e sportivi, in cui entrava in contatto con altre figure professionali
(commercialisti, notai, consulenti del lavoro), tessendo così una rete di
conoscenze e di fiducia reciproca, necessaria per la sua affermazione
personale.
Da uno studio
condotto di recente dal CENSIS[3],
in collaborazione con la Cassa Nazionale Forense, risulta come ancora nel 1997
il modello dello studio associato fosse ancora decisamente minoritario rispetto
al modello tradizionale[4].
I numeri confermano che il quadro di
insieme dell’offerta di servizi legali in Italia avviene attraverso studi
monotitolari oppure composti da un numero esiguo di associati, spesso nemmeno
legati tra di loro in una vera e propria associazione professionale. Come si
può rilevare dalla tabella 1 (tab.1), stenta ad affermarsi – almeno in termini
numerici – l’offerta di servizi legali attraverso una struttura organizzativa
più ampia, idonea a dare un’assistenza legale complessa.
Tabella
1 – Dimensione degli studi associati in
Italia
|
Numero
di titolari associati
|
Studi associati
|
Totale numero di componenti
|
|
Numero
|
%
|
|
2
|
2.602
|
65
|
5.204
|
|
3
|
916
|
23
|
2.748
|
|
4
|
314
|
8
|
1.256
|
|
5
|
89
|
2
|
445
|
|
6
|
40
|
1
|
240
|
|
7 o
più
|
46
|
1
|
460
|
|
Totale
|
4.007
|
100
|
10.353[5]
|
Fonte: Censis, “L’evoluzione dell’avvocatura tra
logica professionale ed orientamento al mercato”, in Norme e Tributi, 1997
Altri due dati
appaiono rilevanti. Da un lato risulta che gli studi di maggiori dimensioni
sono concentrati nel Centro-Nord (tab.2), dall’altro che il reddito medio di
ciascun avvocato componente lo studio cresce progressivamente al crescere delle
dimensioni.
Tabella 2 – Distribuzione degli studi associati in
Italia
|
|
Numero di studi professionali
|
|
Valle
d’Aosta
|
5
|
|
Piemonte
|
272
|
|
Lombardia
|
693
|
|
Trentino
|
57
|
|
Friuli
Venezia Giulia
|
93
|
|
Veneto
|
269
|
|
Liguria
|
160
|
|
Emilia
Romagna
|
357
|
|
Totale Nord
|
1.906
|
|
Toscana
|
313
|
|
Lazio
|
417
|
|
Abruzzo
|
82
|
|
Umbria
|
50
|
|
Marche
|
164
|
|
Molise
|
19
|
|
Totale Centro
|
1.105
|
|
Campania
|
391
|
|
Basilicata
|
32
|
|
Puglia
|
201
|
|
Calabria
|
140
|
|
Sardegna
|
45
|
|
Sicilia
|
187
|
|
Totale Sud e Isole
|
996
|
Fonte: vedi tabella 1
E’ soltanto
negli ultimi anni che il modello dello studio associato ha iniziato ad
affermarsi e gli studi tradizionali – formati da un solo professionista – hanno
via via perso terreno per lasciare il posto, soprattutto nelle grandi città, a
strutture composte da più colleghi che condividono sedi e biblioteche e, in rari
casi, a veri e propri colossi cui fanno capo, a immagine degli studi
anglosassoni, decine di partners,
collaboratori e impiegati[6].
La gestione
informatizzata delle pratiche, delle ricerche e della redazione degli atti,
insieme alla creazione di studi sempre più improntati sul modello di una
società di servizi piuttosto che a quello dell’atelier di un artigiano, hanno reso il mondo del foro italiano un
po’ più simile a quello delle imprese.
Il ruolo
dell’avvocato va modificandosi, soprattutto, sotto la spinta dell’apertura dei
mercati[7];
i fanatici del mercato rappresentano il mondo italiano delle professioni come
il paradigma dell’autoreferenzialità corporativa inadatto a fronteggiare le
parole d’ordine della modernità: globalizzazione, rischio, flessibilità.
Costoro vedono le professioni legali come sacche di ingiustificato monopolio,
determinanti inefficienze e costi, mentre la nascita di grandi studi legali
viene salutata come una importante, quanto necessaria, innovazione.
I fautori della libertà di concorrenza
e dell’apertura delle professioni liberali alle sue regole ritengono che,
affinché la professione forense vada sempre più assimilandosi all’impresa, sia
necessaria una globalizzazione dei servizi legali e una maggiore capacità
gestionale e organizzativa. Solo in questo modo gli studi legali italiani
potranno essere competitivi sul mercato, europeo prima, mondiale poi.
In Italia non si
vede certo prevalere il modello liberista: è probabilmente in corso da tempo
uno scontro tra il modello nazionale e quello internazionale di offerta dei
servizi legali, ma l’avvocatura italiana preferisce combattere una guerra di
retrovia, attaccandosi alle proprie rendite di posizione per evitare di
mettersi in gioco a livello internazionale.
2. Il modello
istituzionale italiano.
Fino agli anni
’60 fu viva la ratio della normativa fascista[8]
in base alla quale le società di professionisti erano bandite, essendo
consentita soltanto una forma di associazione interna. Ratio di tale normativa
risiedeva nella necessità di evitare che una denominazione diversa rispetto
alla qualificazione professionale, risultante dai titoli posseduti o dalle
autorizzazioni concesse, avesse potuto indurre in equivoco i terzi, attraverso
l’esercizio di un’attività non corrispondente a quella abilitata e quindi
sfornita delle necessarie garanzie tecniche e morali[9].
La legittimità
di tali disposizioni venne successivamente ribadita dalla Corte Costituzionale,
con una prima decisione del 1976[10]
e con una successiva ordinanza del 1988[11],
in cui la Corte dichiarò infondate le eccezioni sollevate circa
l’incostituzionalità della legge 1815, ritenuta in contrasto con gli articoli 3
e 41 della Costituzione[12].
Una piccola ma
importante conquista si ottenne nel 1980. Fu nel maggio di quell’anno che la
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3012, ritenne lecita la costituzione di
una associazione occasionale e delle c.d. “società professionali interne”,
finalizzate esclusivamente alla condivisione delle spese di studio e alla
suddivisione dei compensi. Fu ritenuto che in queste società l’attività
professionale non veniva svolta in comune, ma si aveva un professionista che
restava ad ogni effetto unico titolare del rapporto professionale, associando a
sé altri. Nella motivazione di questa decisione è stato affermato che la norma
dell’art.1 della legge del 1939 non invalidava quegli accordi conclusi da
professionisti legittimati all’esercizio congiunto delle professioni cosiddette
protette e disciplinanti criteri e modalità circa la ripartizione di spese e compensi.
L’accordo era valido se veniva rispettato il principio della personalità della
prestazione personale.
Il primo grande
tentativo di riforma è la legge n. 266 dell’11 agosto 1997, la “legge Bersani”
la quale ha provveduto ad abrogare il divieto di esercitare le attività
professionali in forma societaria, sancito dall’art. 1 legge 23 novembre 1939
n. 1815[13].
La Corte di
Cassazione, intervenuta in materia con sentenza n. 9500 del 27 settembre 1997,
ha tuttavia ribadito che «il professionista deve restare l’unico soggetto
direttamente in contatto con la sua clientela»[14].
Infatti, tutti i più significativi disegni di legge di riordino delle libere
professioni hanno previsto, nella legislatura appena passata (la XIII),
l’introduzione in Italia delle società professionali[15];
il dato emerso dal lungo e a volte assai animato dibattito, è che la mera
rimozione del divieto non avesse comunque aperto la strada alla immediata
possibilità di costituire società professionali.
Una spinta riformatrice delle
professioni legali, tesa alla creazione di uno spazio unico per gli avvocati
arriva, soprattutto, dalla collaborazione internazionale tra gli avvocati
stessi, dal lavoro di armonizzazione effettuato dalle organizzazioni e associazioni internazionali.
La stessa
Comunità Europea ha dotato gli avvocati di uno strumento quale il Geie (Gruppo
Europeo di Interesse Economico)[16],
disciplinato dal Regolamento Cee n. 2137 del 25 luglio 1985, il cui scopo è
facilitare le attività commerciali e non trarre beneficio individuale. La sua
importanza, oltre che per aver avviato l’equiparazione tra imprese e liberi
professionisti, è esplicitata dal fatto che il Geie si pone in posizione
ausiliaria per l’esercizio a livello europeo dell’attività imprenditoriale e
professionale. In definitiva il Geie fra professionisti acquisisce il principio
della mutualità a favore degli associati, rappresenta una forma intermedia fra
la società e le associazioni senza fini di lucro ed è in parte assimilabile ai
consorzi.
Sempre a livello europeo è poi
intervenuta la direttiva 98/5, con la quale l’esercizio della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la
relativa qualifica cessa di avere, finalmente, un carattere di concessione, per
assumere invece la connotazione di atto dovuto.
L’approvazione della direttiva
sulla libertà di stabilimento rappresenta un momento storico nel cammino
dell’Europa in tema di libertà di circolazione degli avvocati comunitari, ed è
interessante notare che per la sua emanazione è stata prevista l’audizione dei
rappresentanti del Consigli Nazionali Forensi, audizione che è andata ben oltre
rispetto al semplice parere consultivo.
In virtù delle
disposizioni contenute in tale direttiva, pertanto, il professionista straniero
è autorizzato a prestare i propri servizi alla rappresentanza e alla difesa in
giudizio nello Stato membro ospitante facendo uso del proprio titolo
professionale, alle stesse condizioni previste per gli avvocati stabiliti in
detto Stato[17].
In Italia la
riforma è stata attuata con il recente d. lgs. n. 96/2001[18],
con un ritardo di quasi un anno rispetto al termine per la recezione della
direttiva stabilito nel marzo 2000.
Con il recepimento della
direttiva 98/5/CE, il Legislatore italiano ha inteso fornire al Governo
principi e criteri direttivi, seppur modesti, atti allo sviluppo di una
organizzazione peculiare di società professionale di avvocati idonea a
misurarsi con il mercato europeo, statunitense e internazionale.
La direttiva non
recava infatti alcun obbligo per gli Stati membri di prevedere anche la forma
societaria di esercizio della professione; all’art. 11 ha previsto soltanto che
gli avvocati comunitari, già membri di uno studio collettivo nel paese di
origine, di cui esiste una succursale nel paese ospitante, siano considerati
legittimati all’esercizio della professione[19].
In realtà, la
nuova figura è stata generata da talune vicende normative italiane, come
l’abrogazione del divieto generale di costituzione di società tra
professionisti a opera della “legge Bersani”. Tuttavia, il dato che emerse è
che la mera rimozione del divieto non avesse comunque aperto la strada, sic et simpliciter, alla possibilità
immediata di costituzione di società professionali, tenuto conto non solo
dell’aspetto formale (la legge stessa rinviava a un successivo regolamento), ma
anche della stratificazione di livelli normativi diversi che sottostanno alla
materia e per la delicatezza degli interessi in gioco.
Era pertanto prevedibile che
l’attuazione della direttiva 98/5/CE potesse essere colta come occasione per
introdurre, se non in tutte, almeno in una delle professioni liberali più
importanti, l’innovazione più volte tentata dell’esercizio in forma societaria
della professione.
La s.t.p.,
soltanto sommariamente trattata dalla direttiva 98/5/CE, è stata, invece,
debitamente regolamentata dalla legge delega n. 526/1999[20].
I lineamenti essenziali della disciplina del primo tipo normativo di società
professionali[21] sono
pertanto già definiti dal Parlamento, il che chiude per sempre la strada a tentativi
di introdurre la società tra avvocati per il tramite di fonti regolamentari.
Il legislatore
ha voluto pertanto ricondurre la società tra avvocati a una società tra
professionisti, della quale ancora non si conosce alcuna base normativa ma che
probabilmente verrà istituita nel quadro della riforma generale delle libere
professioni di cui si discute da tempo nel nostro paese.
In ogni caso,
l’intento del legislatore è stato quello di non dare luogo a una disciplina
specifica per le società tra avvocati incompatibile con una futura
regolamentazione delle società professionali, precisando fin da subito che le
società tra avvocati sono un tipo particolare di s.t.p.[22].
Se questo è il
percorso normativo sino a oggi fatto, il dato che deve essere oggetto della
nostra riflessione, però, è quello di come, dal punto di vista organizzativo e
istituzionale si sono via via organizzati gli studi legali italiani e come
hanno reagito agli influssi di derivazione straniera – particolarmente
anglosassoni – che da qualche tempo interessano il nostro tessuto economico,
industriale e finanziario.
È infatti
percepibile, non appena ci si affaccia nel mondo delle professioni, che alle
strutture predisposte dal legislatore in tempi piuttosto lunghi il mercato
delle professioni legali ha affiancato modelli organizzativi completamente
autonomi, frutto spesso della recezione dell’esempio anglosassone.
3. Linee di
evoluzione nell’organizzazione istituzionale degli studi.
L’avvento di
studi legali stranieri nel nostro paese, principalmente americani e inglesi,
cui si è assistito negli ultimi anni, ha indotto gli studi legali italiani ad
intraprendere la strada della ristrutturazione della loro organizzazione
interna in ossequio ai modelli di competizione internazionale.
Gli studi legali
italiani ed europei stanno vivendo adesso quello che è avvenuto in America tra
gli anni Ottanta e Novanta. Il mercato delle professioni legali sta assumendo
una dimensione globale in conseguenza dell’accentuarsi
dell’internazionalizzazione delle imprese. La struttura delle law firms muta in ossequio ai modelli
manageriali di organizzazione delle imprese. Gli Stati Uniti d’America hanno
sviluppato per primi la necessità di una presenza capillare di strutture
professionali in grado di assistere le imprese nei singoli Stati o in quelli
più importanti (New York, Illinois, California). Sulla scorta di quanto è
avvenuto al di là dell’Atlantico, in Europa si va sviluppando un sistema
integrato di studi legali.
Sull’esempio
delle grandi law firms americane, anche da noi si assiste ad una
tendenza alla specializzazione in campi e settori sempre più ristretti,
intessendo una serie di rapporti relazionali con altri specialisti in modo da
offrire ai clienti (in particolare: aziende, società) una più ampia gamma di servizi
altamente qualificati. Per riprendere l’immagine utilizzata dall’editore di The American Lawyer, Steven Brill, gli
studi legali che avranno maggior successo nei prossimi anni saranno costituiti
non da un gruppo di professionisti con competenze generiche, ma da un gruppo di
specialisti che per soddisfare le esigenze dei clienti dovrà superare le 500
unità[23].
La causa di
quest’ultimo fenomeno è sicuramente da rinvenirsi nell’aumento del numero degli
uffici legali in seno alle corporations:
disponendo già al loro interno di avvocati che si occupano delle varie
questioni giuridiche, le aziende sono diventate più selettive nella scelta
dello studio legale esterno al quale chiedere una consulenza.
Ciò ha comportato, innanzi tutto,
uno spostamento di competenze, per cui gli studi legali si sono rivolti a quei
settori del diritto che venivano trascurati dagli uffici legali interni alle
aziende, o perché di particolare complessità tecnica, o perché antieconomici,
vista la loro rara incidenza nei casi concreti.
Una diretta
conseguenza di questa evoluzione è rappresentata dalla diversa natura dei
rapporti tra studi legali e clienti: se prima si caratterizzavano per la loro
ampiezza e durata, oggi sono meno esclusivi e più orientati a una consulenza
specifica.
La modernità è
caratterizzata dal sopravvento dell’economia rispetto alla politica, cui deve
aggiungersi la portata globalizzante del progresso tecnologico e scientifico,
linfa vitale del capitalismo moderno, che mette sempre più imprese in
condizione di operare in un mercato senza confini nazionali o geo-fisici[24].
In questo
modello, alla figura dell’avvocato tradizionale si affianca quella di un
super-avvocato con caratteristiche molto diverse. Al professionista dotato di
notevole prestigio e potere, il cui sapere e le cui tecniche sono state
acquisite attraverso un addestramento specifico (lo studio del diritto e delle
argomentazioni legali), si aggiunge un nuovo modello di professionista,
concentrato più sui risultati finali del proprio operato che sulla corretta
costruzione del proprio argomentare[25].
Ma, soprattutto, si assiste alla
nascita di colossi della consulenza legale la cui importanza va via via
aumentando, fino a farli assurgere a nuovi centri di emanazione di sapere
giuridico, di produzione di soluzioni, di modelli e di regole del diritto. I
super-avvocati stanno creando un nuovo tessuto di esperti chiaramente in
concorrenza con i tradizionali formanti del diritto nella determinazione delle
linee evolutive dei sistemi giuridici della tradizione occidentale. La rete dei
nuovi mercanti del diritto contende alla giurisprudenza e alla dottrina il
ruolo di formante di avanguardia nella creazione del diritto e nell’influenza
del formante legale, sia a livello nazionale che a livello comunitario.
Il dato rilevante
è quello dell’internazionalità, caratteristica che determina un nuovo corridoio
di circolazione dei modelli legali[26];
tramite le sedi degli studi, infatti, attraversano l’oceano e le singole
frontiere nazionali soluzioni, strumenti e glossari provenienti da altri paesi
e altre tradizioni giuridiche.
4.
Integrazione e Globalizzazione della professione legale: l’ Italia fuori dal
mercato ?
L’avvento della globalizzazione
ha trovato impreparati gli studi legali italiani ed europei i quali non sono
stati in grado di offrire alle società multinazionali avvocati con una
competenza giuridica e una struttura di tipo globale, sia per il modello di
formazione che ricevono, sia per il luogo in cui svolgono la loro attività
professionale.
Per ottenere il tipo di assistenza
legale di cui gli operatori economici avevano bisogno, è stato necessario
affiancare agli avvocati europei altri professionisti, provenienti da Stati non
membri dell’Unione o che comunque operavano all’interno di studi legali nati al
di fuori dell’Europa, in modo particolare provenienti dagli Stati Uniti.
Il fenomeno ha,
pertanto, determinato un notevole vantaggio per i grandi studi legali
statunitensi, che potevano contare su solide basi economiche e sperimentate
capacità di promozione commerciale oltre che su contatti importanti presso le
grandi multinazionali per poter offrire i loro servizi anche in Europa.
La Francia fu il
primo Stato europeo, salvo fare marcia indietro negli anni successivi, a
offrire ospitalità a studi legali stranieri; molte delle law firms che ivi si stabilirono negli anni Sessanta, peraltro,
hanno ancora la loro sede operativa a Parigi. In generale però, fino a oggi,
gli Stati europei, eccetto l’Inghilterra e in qualche misura i Paesi Bassi,
hanno sempre imposto una serie di severe barriere all’accesso di studi legali
stranieri.
Il mercato,
tuttavia, ha potuto di più del volere degli Stati, e oggi si contano nella
capitale amministrativa dell’Europa, Bruxelles, oltre trecento studi legali
stranieri[27].
Nel Regno Unito,
al contrario, vi sono avvocati e studi legali stranieri che fin dal 1992 sono
iscritti alla Law Society[28];
essi praticano il diritto internazionale o straniero con il loro titolo
originario, oppure lavorano con solicitors
inglesi in studi associati multinazionali. Nel 1995, a Londra, vi erano
approssimativamente 2.000 avvocati che esercitavano la professione con il
titolo ottenuto nel loro paese di provenienza ed erano registrati 130 studi
legali stranieri (la metà “made in USA”!)[29].
Tabella 3 – I
grandi studi associati in Italia
|
Studio legale
|
Partner straniero
|
N. di avvocati
|
|
Bonelli, Erede,
Pappalardo & Soci
|
Nessuno
|
125
|
|
Brosio,
Casati e Associati
|
Allen & Overy
|
120
|
|
Carnelutti
|
Nessuno
|
155
|
|
Chiomenti
|
Nessuno
|
105
|
|
Freshfields Italia
|
Freshfields
|
110
|
|
Gianni,
Origoni & Partners
|
Linklaters
& Alliance
|
175
|
|
Grimaldi
e Associati Clifford Chance
|
Clifford
Chance
|
150
|
|
Negri,
Clementi, Toffoletto, Mantironi & Soci
|
Nessuno
|
100
|
|
Pavia
e Ansaldo
|
Network
europeo
|
155
|
|
Simmons
& Simmons
|
Simmons
& Simmons
|
100
|
|
Tonucci
|
Nessuno
|
175
|
Fonte: Il Sole
24 Ore, 17 gennaio 2001
Tabella 4 – I
grandi studi legali internazionali
|
|
Italia
|
Francia
|
Gran Bretagna
|
Germania
|
|
Studi
|
Partners
|
Studi
|
Partners
|
Studi
|
Partners
|
Studi
|
Partners
|
|
Allen
& Overy
|
3
|
132
|
1
|
094
|
1
|
174
|
2
|
090
|
|
Freshfields
|
2
|
116
|
1
|
157
|
1
|
161
|
8
|
339
|
|
Clifford
Chance
|
3
|
076
|
1
|
174
|
1
|
234
|
5
|
449
|
|
Lovell’s
|
2
|
018
|
1
|
072
|
1
|
139
|
5
|
264
|
Fonte: www.legal500.com aggiornato al 2002 e
dedicato agli studi legali più importanti del mondo. Dalla tabella si possono
rapportare i numeri dei grandi studi italiani e quelli degli altri tre grandi
paesi europei
Le law firms più aggressive in questa
dimensione multinazionale sono state quelle americane. Sotto la pressione della
concorrenza esercitata dalle società di revisione contabile, gli studi legali
americani hanno in questi ultimi anni aperto sedi in ogni angolo del mondo, dal
Vietnam alla Finlandia, da Singapore a Mosca[30].
Nel 1990,
l’ammontare delle parcelle degli avvocati statunitensi verso clienti stranieri
ha superato il miliardo di dollari e ha fatto comprendere all’American Bar
Association (Aba) e al governo di Washington la necessità di adottare un
ruolo attivo per incrementare questo andamento.
La Section
for International Law and Practice dell’Aba ha ritenuto che il miglior modo
per incentivare l’espansione degli studi legali nazionali all’estero fosse
quello di rendere relativamente libero l’accesso degli studi legali stranieri
negli Stati Uniti; nel 1993 ratificò tali intenti adottando un’apposita
delibera[31].
Gli studi legali
inglesi e americani possono approfittare di due fattori strategici pregressi:
la posizione dominante delle merchant
banks americane nel mondo e il ruolo cruciale delle piazze d’affari di New
York e Londra[32].
Queste law firms hanno gestito, tra le varie,
fusioni e acquisizioni in Inghilterra e negli Stati Uniti, dal 1993 le
privatizzazioni francesi e operazioni di project
financing e sviluppo in quasi tutto il mondo.
Shearman & Sterling, per esempio, una delle più importanti delle Wall Street law firms, ottiene il 40% circa del suo fatturato da
operazioni fatte all’estero. Dei 603 avvocati che lavorano al suo interno ben
102 sono di stanza presso le sedi d’oltremare dello studio. Ovviamente molti
avvocati che lavorano per questi studi sono stranieri[33].
Se all’inizio la
globalizzazione degli studi legali poteva dirsi un fenomeno comune a tutte le
grandi nazioni industrializzate, verso la fine degli anni Novanta si deve
segnalare una sempre maggiore espansione degli studi anglosassoni, che in molti
casi hanno assorbito grandi studi europei, e una certa diminuzione
dell’espansione delle grandi law firms
europee.
Al grande
sconvolgimento in corso nel panorama delle professioni legali corrisponde la
notevole crescita del fatturato degli studi legali. In alcuni paesi si registra
un incremento pari al 100%[34].
Negli Stati
Uniti l’ammontare pagato per i servizi legali nel 1995 fu di circa 114 miliardi
di dollari, pari all’1,6% del Pil. Le prime cento law firms hanno fatturato 16,2 miliardi di dollari, pari a circa un
settimo del totale. Dal 1980 al 1995 il valore dei servizi legali, senza tener
conto dell’inflazione, è aumentato del 148%, passando dallo 0,9 all’1,6% del Pil[35].
Il dato che deve
essere preso in esame con maggior attenzione, però, è quello della crescita del
fatturato dei grandi studi legali e della quota di questo fatturato relativa ai
servizi offerti all’estero. Buona parte degli introiti degli studi legali
americani, infatti, è dovuta alle grandi law
firms, molte delle quali hanno sedi in altri paesi.
Dal 1986 al 1996
il totale dei ricavi delle prime cento law
firms è aumentato del 75%, mentre i ricavi per l’avvocato medio sono saliti
solo del 14% e per il socio di uno studio legale medio solo del 13%[36].
Il fenomeno può essere riassunto
nel seguente modo: più uno studio legale è grande, meglio riesce a sfruttare
sinergie internazionali che gli consentono un’espansione globale. I dati di
partenza dei grandi studi americani e, in seconda battuta, di quelli inglesi
erano tali da consentire a queste strutture di avere sin dall’inizio del
fenomeno della globalizzazione un peso specifico superiore rispetto agli
omologhi dei paesi dell’Europa continentale; si aggiunga a questo il vantaggio
di essere basati sulle piazze finanziarie più importanti al mondo (Londra e New
York) e di avere da tempo sviluppato contatti con le più prestigiose banche
d’affari, e si comprende come i termini della competizione non potevano che
essere a loro favorevoli.
Concludendo possiamo sottolineare
come la mobilità delle grandi Transnational Corporation sia la fonte del
crescente ruolo assunto dalle transnational
law firms, il cui compito è quello di elaborare nuove forme di sapere
giuridico al fine di assecondare gli scopi di profitto delle imprese e
accrescerne il potere al di fuori dei confini statali.
I grandi studi
legali, le transnational law firms,
costituiscono lo strumento attraverso il quale le corporations possono operare a livello globale, volta a volta,
esportando o imponendo i tipi contrattuali, i modelli di risoluzione delle
controversie, gli strumenti societari, le strutture patrimoniali e le regole di
gestione delle procedure concorsuali che meglio si attagliano alle loro
esigenze.
Si assiste al
ritorno del diritto nel mondo degli affari, ma tale ritorno coincide con l’assunzione
di una posizione di centralità delle regole e delle tecniche di amministrazione
aziendale anche all’interno delle strutture degli attori giuridici più
rilevanti: le corporate law firms.
Queste sono ormai diventate un tutt’uno con l’impresa, anche se fino adesso
hanno mantenuto, a differenza dei giuristi d’impresa, una propria indipendenza,
necessaria per preservare il capitale simbolico del diritto[37].
Non è ancora
possibile dire quale sarà il panorama della professione legale in Italia negli
anni a venire. Senz’altro il fenomeno delle mega
law firms è iniziato da tempo e i nostri numeri non rivelano alcuna
arretratezza rispetto agli altri paesi dell’Europa continentale. È piuttosto
difficile prevedere la capacità di resistenza degli studi di origine nazionale
rispetto a quelli frutto di fusioni o gemmazioni con studi internazionali. Il
vero rischio è che, una volta ancora, il controllo di un intero settore della
produzione nazionale di beni e servizi si trasferisca altrove.
[1] O. E. Williamson,
“Organization Form, Residual Claimant, and Corporate Control”, in Journal of Law and Economics, vol. XXVI,
n. 2, pp. 351-366; S. Macaulay, “Non-Contractual Relations in Business: A
Preliminary Study”, in Granovetter e Swedberg (a cura di), The Sociology of Economic Life, Oxford, 1992 (I ed. 1963).
[2] V. Andrioli, “Abrogazione del codice di procedura
civile?”, in Riv. dir. proc. civ.,
1946, IV, p. 152.
[3] Censis, “L’evoluzione dell’avvocatura tra logica
professionale ed orientamento al mercato”, in Norme e Tributi, 1997.
[4] L’analisi è stata effettuata sulla base delle
comunicazioni – non obbligatorie e quindi non esaustive – relative al fatturato
dell’associazione professionale inviato alla Cassa Nazionale Forense. Gli studi
associati che vi hanno provveduto sono stati 4.007; il numero delle
associazioni avrebbe potuto essere maggiore, ma il campione è decisamente utile
e consente un’analisi statistica sufficientemente corretta.
[5] Gli avvocati iscritti alla Cassa Nazionale di
Previdenza forense nel 1996 erano 67.248 – vedi G. Biancofiore, “La professione
di avvocato in associazione”, in La
previdenza forense, n. 1, gennaio-marzo 1999, p. 8. Per un aggiornamento
sul numero complessivo degli avvocati iscritti alla Cassa vedi idem, “Redditi degli avvocati distinti per sesso
e per età”, in La previdenza forense,
n. 3, luglio-settembre 2001, p. 199.
[6] È impossibile dare conto di tutti gli articoli che
hanno portato alla ribalta dell’opinione pubblica nazionale i grandi studi
legali italiani; si veda però L. Pozzi e M. Leoni, “I primi venti studi
d’affari”, in Italia Oggi, 3 febbraio
2000, p. 39.
[7] Uno spaccato interessante della querelle suscitata da questo fenomeno si ricava dal raffronto
dell’articolo di Andrea Bortoluzzi con quello di Giacinto Militello pubblicati
sul numero di maggio-giugno 1999 di Reset.
[8]
Il riferimento è alla legge n. 1815 del 23
novembre 1939, emanata nel XVIII anno dell’era fascista, che sanciva il divieto
di costituire, esercitare o dirigere – sotto qualsiasi forma societaria –
istituti, uffici, agenzie o enti i quali avessero avuto lo scopo di dare anche
gratuitamente ai propri consociati, o a terzi, prestazioni di assistenza o
consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o
tributaria. Da ciò traspare che per le “professioni protette”[8]
il divieto sembrava abbracciare tutte le forme societarie, sia di capitali che
di persone: per avvocati, commercialisti, medici, architetti l’unica forma
consentita di esercizio in comune dell’attività professionale sarebbe stata
quella dello “studio associato”[8],
che la Cassazione ha più tardi definito come “associazione atipica” o sui generis, ed è per questa ragione che
dopo l’entrata in vigore del codice civile del ’42 si sono diffusi gli “studi
professionali”.
[9] Cass. 8 ottobre 1975, n. 3139.
[10] “La legge 1815/1939 è legittima perché dettata per la
tutela degli interessi, non soltanto economici o corporativi, delle categorie
professionali, sia per garanzia del corretto esercizio delle professioni
intellettuali, nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in
generale, garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione
professionale e soprattutto dalla responsabilità professionale del
professionista”, Corte Cost., 22 gennaio 1976, n. 17.
[11] Corte Cost., 21 gennaio 1988, n. 71.
[12]
Secondo la Consulta, infatti, non si ravvisa
alcuna violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto non
venivano vietate le attività svolte in forma societaria da soggetti debitamente
abilitati e autorizzati all’esercizio di specifiche attività secondo la
normativa prescritta. Nemmeno appariva violato l’art. 41 Cost. ove, secondo la
Corte, i limiti imposti dal legislatore si armonizzavano pienamente con la
norma di cui all’art. 41, 2° comma Cost. in base alla quale l’iniziativa
economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in
modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
[13] C. Vaccà, Professionisti
e società di servizi, Milano, 1990.
[14] R. Bresciani, “Per le professioni protette no alle
società in convenzione”, in Il Sole 24
Ore, 27 ottobre 1997, p. 8.
[15] R. Danovi, Il
pendolo della professione, Milano, 1999, p.201 e ss.
[16] Per una descrizione approfondita del modello si legga
il pregevole contributo di A. Badini Confalonieri, Il GEIE, Torino, 1999.
[17] M. Dal e M. Defalque, “La direttiva di stabilimento”,
in Rassegna forense, 1999, p. 503.
[18] Il testo del d. lgs., definitivamente approvato il 2
febbraio 2001, è stato pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2001, suppl. n. 72.
[19] Purché le regole dello Stato di origine sullo studio
collettivo non fossero in contrasto con le regole fondamentali dello Stato
ospitante disposte nell’interesse generale dei terzi.
[20] In particolar modo vedi l’art. 19.
[21] Ci si riferisce alle professioni non tecniche.
[22] R. Danovi, Corso
di ordinamento forense e deontologia, VI ed., Milano, 2000, p. 183 e ss.
[23] S. Brill, The
Law Business in the Year 2000, The American Lawyer, June 1989, p. 14.
[24] R. Mullerat, Globalisation of the World, Globalisation of
Law, Globalisation of Lawyers, Globalisation of Firms, The Fellows of the
American Bar Foundation, Forum of International Legal Practice, San Diego,
California, atti dell’intervento del 18 febbraio 2001; Id., The Practice of Law in 2010, 45°
Congresso Unione Internazionale degli Avvocati, Torino, atti dell’intervento
del 29 agosto 2001.
[25] D. Clark, “A
Comparative Look at the Roles, Functions, and Activities of Lawyers”, in J. J.
Barcelò e R. C. Cramton, Lawyers’
Practice and Ideals: A Comparative View, L’Aja 1999, p. 22.
[26] A. Watson, Legal Transplant. An Approach to Comparative
Law, Edimburgo, Scottish Academic Press, 1974; R. Sacco, Introduzione al diritto comparato,
Torino, Utet, 1992.
[27] S. M. Cone, International Trade in Legal Services:
Regulation of Lawyers and Firms in Global Practice, L’Aja, 1996, p. 274.
[28] È l’autorità omologa al nostro Consiglio dell’Ordine.
[29] H. Adamson, The English System, in M. C. Daly e J.
C. Goebel (a cura di) eds., pp. 47-51.
[30] R. L. Abel,
“Revisioning Lawyers”, in R. L. Abel e P. S. C. Lewis (a cura di), Lawyers in Society: An Overview,
Berkeley, University of California Press, 1995, p. 13. L’autore considera questa ansia per la costruzione di
un network multinazionale e multidisciplinare come frutto della paura dei
revisori da parte degli avvocati americani e degli avvocati americani da parte
di tutti gli altri avvocati del mondo.
[31] American Bar
Association, Section for International Law and Practice Report to the House of
Delegates, “Model Rule for the Licensing of Legal Consultants”, 28 Int.l Lawyer 207-12, 214 (1994).
[32] La maggior parte del lavoro internazionale degli
studi legali di New York arriva dalle banche d’affari americane; le società
straniere di mano pubblica, fossero esse in Francia, Australia o Cile, che
intendevano privatizzarsi avevano la necessità di piazzare sul mercato
mobiliare americano parte dei loro titoli; inoltre, una gran parte del project financing sta abbandonando il
sistema dei prestiti bancari per transitare nel mercato dei titoli
obbligazionari; ancora una volta le obbligazioni dovranno essere piazzate sul
mercato americano, ed ecco altro lavoro per gli studi di quel paese.
[33] Metà degli avvocati di Shearman & Sterling a
Parigi sono iscritti al barreau di
Parigi; due terzi di quelli che lavorano a Düsseldorf e a Francoforte sono
avvocati tedeschi; Baker & McKenzie, per esempio, ha adottato molto tempo
fa la tecnica di utilizzare solo avvocati del paese in cui ha stabilito una sua
sede.
[34] D. S. Clark, “The
Legal Profession in Comparative Perspective: Growth and Specialization”, 30 Am. Jo. Comparative L. 163, 167-68 (Suppl.1982).
[35] In The American
Lawyer (Suppl. luglio-agosto 1997) tavole e articoli anonimi, p. 37 e ss.
[36] The American Lawyer, supra nota 35, pp. 37 e 49.
[37] P. Legendre, Les enfants du texte, Parigi, 1999, p.
132.