Formazione continua e credibilità alternata
Di Angelo Dedola
La vicenda professionale e culturale di Giuseppe Prezzolini, "capitano durante la guerra senza essere mai stato soldato, professore alla Columbia University di New York senza diplomi scolastici, capo di un ufficio della Società delle Nazioni a Parigi senza aver mai fatto l'impiegato e partecipato a un concorso, corrispondente dall'America di quotidiani italiani pur non essendo mai passato per una
redazione"(1), è da considerarsi, sia pur scevra della sua sorprendente originalità, paradigmatica di una realtà meno eccezionale di quanto si creda. La realtà di quanti, per curiosità e passione per il proprio lavoro, ampliano gli ambiti del loro sapere al di fuori dei - ovvero malgrado certi - percorsi istituzionali, ottenendone talora lusinghieri riconoscimenti morali e materiali. Nel solco di quel primato della sostanza sulla forma teorizzato dalla scuola di pensiero che ebbe in Luigi Einaudi il più lucido esponente. E da questi estremizzato fino alla famosa e coraggiosa proposta dell'abolizione del valore legale dei titoli di studio: "Gli esaminatori guardino, come è loro dovere, alla sostanza del sapere più che alle dichiarazioni dei pezzi di
carta"(2).
Non sembra darsene per inteso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndc), che ha recentemente varato il progetto della cosiddetta Formazione professionale continua obbligatoria (Fpco), al fine di assicurare "la qualità e il pregio della prestazione professionale", "nell'interesse della collettività e dei committenti". Un obbligo - la cui trasgressione può essere sanzionata anche con la radiazione - da assolvere con l'accumulo di crediti formativi attraverso la partecipazione ad eventi (convegni, seminari etc.) "approvati dal Cndc". E da dimostrare con attestati che andranno esibiti all'Ordine di appartenenza per ottenerne ulteriori attestati (l'attestato dell'attestato), con i "pezzi di carta" che si sprecano, e la forma che si eleva a sostanza. A fronte tuttavia di un impianto che non convince nel merito e soprattutto nelle finalità. Iniziando dalla giustificazione della tutela del cliente, che dovrebbe essere pertanto l'unico soggetto legittimato a rilasciare attestati al proprio consulente. Non dell'assolvimento non si sa bene di quale obbligo (della ricezione orecchiata e approssimativa di contenuti che meriterebbero un diverso impegno applicativo? di una presenza in aula mentalmente assente?). Ma di stima, se e quando ne constata la competente professionalità. Ovvero di biasimo, in caso contrario, con i codici civile e penale a garantire, quelli sì, un'efficace tutela dell'affidamento del cliente. Del tutto in armonia con quelle proprietà autoregolatrici del mercato di cui parla tale Vernon Smith, Nobel per l'economia fresco di nomina, rinverdendo tre secoli di filosofia morale applicata all'economia. Come dire, il mercato (leggi: il cliente) che si tutela da sé, "interviene e
punisce"(3).
Né si comprende, venendo al merito, l'omissione dello studio personale, debitamente accertato, dal novero delle attività riconosciute valide ai fini dell'accreditamento formativo. Non c'è infatti alcuna ragione per negare all'apprendimento autonomo e individuale, conseguito nei modi, nei tempi e nei luoghi al singolo professionista più congeniali, quella valenza che si è invece disposti a riconoscere a priori all'apprendimento eteronomo e collettivo proposto dai corsi e dai convegni. A priori, si badi bene. A prescindere, cioè, dall'effettiva acquisizione di nuove conoscenze, dal momento che la Fpco non contempla né esami né verifiche. Sarebbe un po' come negare la laurea allo studente lavoratore impossibilitato a frequentare l'università, e assegnarla ipso iure allo studente a tempo pieno in virtù della semplice presenza alle lezioni. Laddove solo i voti degli esami sostenuti possono ragionevolmente dire quale dei due ha impiegato meglio il proprio tempo.
La verità, insomma, per dirla con Prezzolini, è che "non si studia veramente che da
soli"(4). E che, più in generale, varrebbe forse la pena - per continuarla con Sturzo - di cominciare a capovolgere le basi concettuali di un sistema dell'istruzione fallimentare, "finalizzando lo studio, non il diploma (leggi: l'attestato, n.d.r.) all'accesso al
lavoro"(5).
Emergono allora intorno alla Fpco due interrogativi:
1. Se ne sentiva la necessità? No, perché quella del commercialista è una professione complessa che già incorpora l'aggiornamento quotidiano. È la sua stessa essenza: senza questo non c'è quella. No, inoltre, se lo scopo è quello di incidere positivamente sul piano della deontologia e della disciplina sostanziali, già sufficientemente presidiate come detto dalle leggi vigenti. Viceversa, sarebbe interessante conoscere, a proposito di deontologia, i risultati dell'impegno con cui i Consigli dell'Ordine prevengono, ed eventualmente sanzionano, le commistioni in capo agli iscritti fra attività di consulenza e di revisione rivolte al medesimo
soggetto(6). E magari pensare a voce alta alle implicazioni di quella specie di nebulosa che è la certificazione
tributaria(7), secondo cui il professionista, che tutela l'interesse del cliente, verrebbe pagato da quest'ultimo per tutelare l'interesse del Fisco, in conflitto a sua volta con l'interesse del cliente, e sulla quale giustamente la Lapet chiede lumi alla Corte
Europea(8).
2. A chi giova? Non al professionista serio il quale, se lo è per davvero, non ne ha bisogno, mentre uno mediocre resta tale anche con la Fpco. Non al cliente, che ha un fiuto contadino nel rendersi conto se ha di fronte un interlocutore capace, indipendentemente dalla Fpco. E infatti non è certo lui ad averla chiesta. Scrive al riguardo Milton Friedman: "La giustificazione avanzata è sempre la stessa: proteggere il consumatore. Ma per conoscere la ragione basta guardare chi preme sulle legislature per imporre o per rafforzare il sistema delle licenze. I gruppi di pressione sono invariabilmente costituiti dai rappresentanti delle professioni in questione e non dai
consumatori"(9). Giova invece a quanti organizzano i corsi a pagamento riconosciuti idonei per l'attribuzione dei crediti formativi, per i quali si spalanca adesso un mercato inaspettatamente profittevole.
Con riferimento ad una presunta contiguità fra professionisti contabili ed evasori fiscali, ventilata qualche tempo fa dall'allora presidente del Consiglio Giuliano Amato, l'organo ufficiale dei dottori commercialisti ci ha ricordato recentemente che il Cndc dovette sporgere querela nei suoi confronti "per incaute dichiarazioni al Corriere della
Sera"(10). Si dimenticò di aggiungerci una denuncia postuma per istigazione a delinquere nei confronti di quell'altro irresponsabile di Luigi Einaudi, ancora lui, per le affermazioni non meno "incaute" di qualche tempo addietro, peraltro molto attuali: "Bisogna avere il coraggio di dire la verità ed affermare che in Italia il contribuente, il quale cerca di occultare parte del suo reddito al fisco, compie un'azione di legittima
difesa"(11). E si dimenticò anche di revocare la licenza a taluni professionisti docenti di master universitari in diritto tributario, i quali, senza neanche preoccuparsi di far spegnere i registratori agli studenti, discettano di strane tecniche di redazione del bilancio note con l'espressione "Con quanto usciamo
quest'anno?"(12).
Arroccarsi in un dirigismo corporativo e paternalista può allora essere un modo di affrontare la delicata questione della crescita e della dignità della categoria. Non aiuta tuttavia a capirne l'aspetto fondante, che pure è di un'evidenza elementare e devastante al tempo stesso: l'autodisciplina e l'etica (e onestà) professionale il singolo iscritto, molto semplicemente, se le può solo dare da sé, e le patenti accreditanti che si vogliono adesso introdurre non possono conferire più credibilità di quanta ne goda il soggetto che le rilascia. Specie se quest'ultimo - ma qui il discorso investe tutte le professioni - indulge a una gestione degli esami di abilitazione secondo canoni di cui capita talora di avere spettacolare contezza, come nel caso dell'Ordine forense di Catanzaro nella sessione del 1997. A conferma che gli esercizi di autoreferenzialità sono sterili, oltre che rischiosi, ma soprattutto estranei al principio della responsabilità individuale che deve presiedere, in assoluta autonomia, alla preparazione prima ancora che all'esercizio della professione. Che è poi l'unico modo di perseguire in modo coerente quell'altro fondamentale principio della personalità della prestazione, ripetutamente enunciato ma senza una chiara
cognizione(13).
Ma tant'è. La prospettiva, dunque, è quella di un Cndc che, riuscendo più e meglio dei singoli iscritti a cogliere gli indirizzi evolutivi della professione, ha assunto la missione di spiegare a ciascuno cosa è bene fare, e come e quando e dove farlo, e cosa invece no. Nel qual caso ("poveri noi", mormorerebbe
Pareto(14)), non resta che predisporsi fiduciosi ad assistere alle magnifiche sorti e progressive della categoria sotto l'attenta supervisione del vertice. Ma anche a meditare sulle conseguenze che lo scandalo Arthur Andersen ha prodotto nei confronti dei tanti professionisti formatisi a quella scuola, per i quali si pone il problema di rimediare all'inopinato appannamento di un'immagine che solo un anno fa rappresentava un'invidiata credenziale ("accreditamento"?) nell'approccio al cliente. Come? Ammainando la bandiera della decaduta società di revisione e issando precipitosamente quella dei crediti e degli attestati rilasciati dagli Ordini, non c'è il minimo dubbio. Fino ad allora, comunque, converrebbe mantenere la barra ben salda lungo una rotta un poco vetusta ma collaudata, al riparo dai marosi della superficialità e dell'ipocrisia: quella di continuare a dimostrare in concreto, nell'attività professionale quotidiana, che, al di là delle credenziali e degli accreditamenti, quando lavorano sanno quello che fanno, e quando parlano addirittura sanno quello che dicono.
NOTE
(1) Giuseppe PREZZOLINI, Manifesto dei conservatori, Rusconi, Milano 1972, p.151.
(2) Luigi EINAUDI, Prediche inutili, Einaudi, Torino 1974, p.149.
(3) Si veda l'intervista rilasciata al Sole-24 Ore del 10 ottobre 2002, p.11.
(4) Giuseppe PREZZOLINI, Ideario, Edizioni del Borghese, Milano 1967, p.209.
(5) Luigi STURZO, I mali della politica italiana, Armando Editore, Roma 2000, p.155.
(6) In queste situazioni ? come i recenti scandali finanziari americani hanno dimostrato ? è elevato il rischio di essere indotti a compiacere il cliente da un lato del rapporto professionale per non comprometterne l'altro più profittevole, rinunciando di fatto ad operare in modo indipendente e obiettivo. In violazione delle norme sulla deontologia di cui agli artt. 3 e 4 della delibera del Cndc del 31/12/2001. E, pregiudicando potenzialmente la dignità dell'intera categoria per effetto del discredito cagionato, in violazione altresì dell'ordinamento della professione di cui all'art. 35, primo comma, del D.P.R. n. 1067 del 27/10/1953. Si osservi come simili devianze possano trarre impulso dall'inerzia ? quando non dalla condotta omissiva ? degli Ordini, cui è fatto obbligo di "vigilare per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione" (art. 10, lett. a), D.P.R. 1067/'53). L'aspetto interessante della faccenda, tuttavia, è che la vigilanza che intendono gli Ordini non è la "sorveglianza assidua, a scopo di controllo o di correzione" definita dal Devoto-Oli, bensì il sanzionamento ex-post dei comportamenti devianti, limitatamente a quelli di cui si abbia notizia a mezzo esposto (in tal senso la Commissione per la tutela della professione dell'Ordine di Roma). Questa divaricazione interpretativa intorno a un concetto di assoluta centralità ha l'effetto di sterilizzare l'impegno profuso dal Cndc su un fronte particolarmente caldo della Fpco, quello relativo alla deontologia. L'obbligo esteso alla generalità degli iscritti di frequentare corsi proprio in tema di deontologia, per un minimo di sei crediti formativi annui, assume infatti per il Cndc un significato paradossale: quello di insegnare delle regole sul cui rispetto si è dichiaratamente (in tal senso ancora la citata commissione) incapaci di operare la vigilanza dettata dalla legge e spiegata dal vocabolario. Con possibile pregiudizio della fede pubblica ? clienti, fornitori, banche, azionisti di minoranza ? sottesa a quegli stessi rapporti economici che originano pur sempre il lavoro del commercialista. Tutto ciò per dire che alla domanda iniziale, vale a dire quali siano i risultati dell'attività di prevenzione svolta dagli Ordini, non si può che rispondere con il silenzio: non ci sono risultati perché non c'è vigilanza, intesa nell'accezione corrente della lingua italiana.
(7) Istituto meglio noto come "visto pesante", introdotto con il D.Lgs. 490/1998. Ha la funzione di certificare l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con l'effetto di ridurre significativamente, per i contribuenti "vistati", i termini dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
(8) La Lapet (Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari) ha sollevato forti perplessità intorno all'affidamento al professionista, da parte del Fisco, di un'attribuzione fondamentale nella gestione del rapporto con il contribuente come quella relativa all'accertamento della sua capacità contributiva: "L'essenza del controllo deve risiedere in una distinzione di interessi tra controllato e controllore. Posizione che non può sussistere certo in capo a colui che, consulente dell'impresa (della quale ha tenuto la contabilità e redatto i bilanci), debba spogliarsi di tale veste per divenire, alla fine, colui che controlla la stessa impresa secondo le modalità proprie del Fisco e, con una parola che è destinata a divenire l'ultima, la sottrae alle verifiche fiscali attestandone la regolarità negli adempimenti tributari. Quali interessi tutela questo controllore del Fisco che è consulente dell'impresa?". Di qui, la decisione di proporre ricorso alla Corte di giustizia al fine di ottenere un pronunciamento chiarificatore al riguardo. Si veda Roberto FALCONE, La Lapet prova il rilancio: sul "visto" ricorso alla Ue, Il Sole-24 Ore, 6 luglio 2002, p.19.
(9) Milton FRIEDMAN, Liberi di scegliere, Tea, Milano 1994, p.240.
(10) Giovanni STELLA, L'etica e la professione, Il Giornale dei Dottori Commercialisti, Maggio 2002, p.3.
(11) Luigi EINAUDI, Rincaro dei fitti e dei calmieri, 11 maggio 1909, in Cronache economiche e politiche di un trentennio, Einaudi, Torino 1959, Vol. II, p.672.
(12) Testuale da una lezione del corso di Specializzazione in Diritto Internazionale Tributario dell'Impresa, Università Tor Vergata, Roma, a.a. 2000-2001. L'imprudenza del docente professionista è indicativa della disinvolta interpretazione e applicazione delle norme tributarie invalsa anche presso i massimi vertici della categoria. Ciò che conferma la fondatezza delle dichiarazioni dell'ex presidente Amato.
(13) Con la Fpco, in sostanza, si vuole dire che il professionista non è in grado di curare in modo autonomo e individuale la sua preparazione, e deve pertanto assoggettarsi obbligatoriamente ad una formazione eteronoma e collettiva. Nel contempo, però, quello stesso professionista dovrebbe essere capace di gestire, in modo rigorosamente personale (art. 2232 c.c.), il momento più delicato dell'attività professionale, costituito dal rapporto continuativo con il cliente. Si tratta di un paradosso analogo a quello che vizia la logica di fondo dei sistemi previdenziali pubblici obbligatori a ripartizione. I quali si giustificano in base alla presunta incapacità degli individui di provvedere spontaneamente al proprio futuro. Salvo poi affidare il benessere di un intero Paese alle scelte elettorali di quegli stessi individui che la legge giudica incapaci di amministrare persino i propri affari: "Whether such a system of social security is a good or a bad policy is essentially a political problem. One may try to justify it by declaring that the wage earners lack the insight and the moral strength to provide spontaneously for their future. But then it is not easy to silence the voices of those who ask whether it is not paradoxical to entrust the nation's welfare to the decisions of voters whom the law itself considers incapable of managing their own affairs; whether it is not absurd to make those people supreme in the conduct of government who are manifestly in need of a guardian?". Ludwig Von MISES, Human action, Yale University Press, New Haven 1949, p.617.
http://www.mises.org/humanaction/chap21sec7.asp - p617
(14) L'esclamazione venne proferita da Pareto alla notizia che il suo maestro Léon Walras era intenzionato a pubblicare un trattato sul "fine dell'uomo su questa terra". Cfr. Lettere a Maffeo Pantaleoni, Roma 1960, I, p.378, in Sergio RICOSSA, Impariamo l'economia, Rizzoli, Milano 1988, pp.18-19. Fatte le debite proporzioni, e corretta (almeno per ora) la prospettiva dai fini ai mezzi, non si è molto distanti dalle preoccupanti velleità esibite dal
Cndc.
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