Le cause strutturali dell’inarrestabile cedimento della Comunità Europea.
Il sogno del mercato europeo e la realtà del mercato globale
di Dario Ciccarelli *
Il 15 aprile 1994 è venuta meno la ragion d’essere delle Comunità Europee ed è pertanto cominciato il crollo - inarrestabile, a giudizio di chi scrive - dell’edificio comunitario, essendosi sgretolato quel giorno il cd. « primo pilastro » dell’Unione Europea.
Il 15 aprile furono infatti sottoscritti a Marrakesh gli accordi che definivano il nuovo quadro delle regole del mercato mondiale, unitamente al trattato che istituiva l’Organizzazione Mondiale del Commercio, chiamata a sovrintendere a tali regole anzitutto attraverso il rinnovato ed efficace sistema di risoluzione delle controversie.
I 25 Stati membri dell’Unione Europea sottoscrissero anch’essi gli accordi di Marrakesh e sono quindi membri a pieno titolo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO o
OMC). L’Italia ratificò gli Accordi WTO con la legge n. 747 del 29 dicembre 1994.
La nascita dell’Organizzazione Mondiale del Commercio sottraeva dunque alle Comunità Europee la ragione che ne aveva motivato l’istituzione. La stessa Corte costituzionale italiana, nella fondamentale sentenza 96/82, aveva già riconosciuto che l’accordo GATT e i trattati CEE avevano la medesima missione.
A partire dal 15 aprile 1994 il mondo guardava quindi all’Organizzazione Mondiale del Commercio come coronamento del processo GATT (1947) e quindi come sede comune per la regolazione del mercato globale. Dai dazi al ‘made
in’, dagli ogm agli ormoni, dalla contraffazione agli aiuti di Stato, il diritto delle nazioni di tutto il mondo (oggi i membri WTO sono 150) veniva a trovare una nuova base di armonizzazione/coordinamento nel quadro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
La dinamica che aveva spinto alcune nazioni europee ad istituire la Comunità Europea veniva in tal modo a perdere la propria ragion d’essere. Il 15 aprile 1994 nasceva il mercato globale, capace di unire nel commercio e nel diritto - quindi, prospetticamente, nella pace - le nazioni di tutto il mondo. E l’Organizzazione Mondiale del Commercio veniva a costituire il luogo deputato a darvi le regole.
A differenza del Titanic, che - anch’esso il 15 aprile (ma del 1912) - affondò solo poche ore dopo l’impatto contro il suo iceberg (qualunque cosa noi faremo, questa nave affonderà, rilevò, poco dopo l’impatto, l’ingegnere Thomas
Andrews), le Comunità Europee non si sono ancora dissolte, anche se il processo sembra essere in corso in maniera ormai inesorabile.
Venute meno le ragioni che l’avevano originata, la parabola comunitaria, pur di sopravvivere, sembra invece alla ricerca di nuovi percorsi, di nuovi inconfessabili orizzonti. Poichè il diritto inter-nazionale - anche quello che regola il mercato - ha, per definizione, nelle nazioni l’entità giuridica di riferimento, gli apparati delle Comunità Europee tentano l’operazione, evidentemente impossibile, di legittimarsi ora come nazione.
Il diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio si fonda anch’esso sulla « nazione » (le clausole della « nazione più favorita » e del « trattamento nazionale » sono i due pilastri su cui si regge il sistema
GATT-WTO) e la lettera degli Accordi pone nella identificazione della « country » (« country of origin » art. 2 Accordo Antidumping, « country of origin » art. 11 Accordo Sussidi, « country member » art. 9 Accordo Salvaguardie,
etc.) il riferimento sogettivo essenziale ai fini dell’applicazione del diritto WTO.
C’è da aggiungere che le Note esplicative del Trattato WTO pongono una sola eccezione al principio generale secondo il quale sono le nazioni
(countries) il soggetto naturalmente titolare dei diritti e degli obblighi generati dagli Accordi. Tale eccezione riguarda i « territori doganali separati », quali Macao ed Hong Kong, i quali infatti detengono anch’essi lo status di Membri WTO, pur non essendo nazioni. Ai fini WTO, chiariscono le citate Note esplicative, i « territori doganali separati » vanno assimilati alle « nazioni » come soggetti titolari di diritti ed obblighi WTO.
Nel 2004, nel pronunciarsi sulla controversia in materia di Indicazioni Geografiche, il collegio giudicante WTO
(DS 174, DS 290: i rapporti sono integralmente disponibili sul sito web WTO), nel ribadire che le Comunità Europee non sono una nazione (« The European Communities is not a country », DS 174, par. 7.160 pag. 50), ha però confermato che le Comunità Europee non sono nemmeno un « territorio doganale separato »
(DS 174, par. 7.156) e che non sono uno Stato (par. 7.159).
L’intero impianto CE - cd. diritto comunitario – è stato dunque declassato a mera prassi dal diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, essendo certamente il diritto internazionale indisponibile a diluire il rigore e la chiarezza dei propri codici (i soggetti di diritto sono le nazioni), solo per assecondare le anomalie del quadro europeo. Coerentemente con tale scenario, nell’ambito di una controversia in materia di aiuti di Stato (paragrafo 7.53 del Rapporto finale del Panel WTO, controversia DS 301,
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm), alla Commissione Europea che si richiamava alle norme dei Trattati comunitari per giustificare misure di sostegno praticate in alcuni Stati UE, i ‘giudici’ WTO si limitavano a ricordare che la conformità ai trattati comunitari non presenta “particolare rilevanza” ai fini della verifica di conformità con il diritto WTO che essi erano chiamati a compiere. A Ginevra appare chiaro: dovrà, necessariamente, essere il quadro europeo a recuperare, urgentemente, in tempi di
globalizzazione, le chiarezze e le certezze dei solidi riferimenti del diritto internazionale.
Per effetto della mancata comprensione di tutti gli effetti che devono necessariamente associarsi alla rivoluzione copernicana che ebbe luogo a Marrakesh il 15 aprile 1994, le nazioni comunitarie si trovano dunque ad essere le uniche al mondo ad avere, tra sé e l’Organizzazione Mondiale del Commercio, una ulteriore struttura amministrativa, la quale, nel coltivare l’impossibile aspirazione a proporsi come suprema fonte di regolazione del mercato anche nelle aree già coperte dalla fonte autenticamente legittimata che è l’Organizzazione Mondiale del Commercio, genera in tal modo, inevitabilmente, gravi ridondanze, costrizioni, discriminazioni, promiscuità, isolamenti.
Alla vigilia delle recente conferenza ministeriale WTO di Hong Kong (13-18 dicembre 2005), lo stesso Presidente della Repubblica Francese J. Chirac rilevava, implicitamente, che il ruolo centralizzatore della Commissione Europea presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio è oggi soltanto una prassi e non ha alcuna base di diritto, quando, di fronte alle forti pressioni relative alla riduzione dei sussidi agricoli europei, in ottobre (la notizia ha avuto ampio risalto sulla stampa internazionale nonchè sui notiziari on line dove è tuttora disponibile) Egli pubblicamente considerava la possibilità che la Francia esercitasse
autonomanente, in sede WTO, i propri diritti di paese membro, così legittimamente smarcandosi dalla posizione europea ed impedendo il conseguimento di un accordo che le dovesse risultare sconveniente (l’Organizzazione Mondiale del Commercio delibera all’unanimità).
L’equivoco circa l’entità istituzionale - la Comunità Europea in quanto tale, oppure, autonomamente, ciascuno dei 25 Stati CE/WTO – che è titolare dei diritti e dei doveri in ambito WTO dura incredibilmente da oltre 10 anni ormai, con, da un lato, il diritto ad avere piena contezza della rivoluzione copernicana maturata a Marrakesh e quindi a riconoscere diritti e doveri in capo alle nazioni europee e con, dall’altro lato, l’inerzia della tolemaica prassi amministrativa a continuare a vedere nelle Autorità di Bruxelles il centro del diritto e del mercato.
Questa prassi ha quindi le sequenze poste dal mondo, dal diritto e dal buon senso. Poichè sia i 25 Stati CE sia le Comunità Europee sono Membri WTO (una duplicazione che costituisce una eccezionale anomalia nel quadro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio), anzichè riconoscere uno status sui generis (« The voting rules in Article IX :1 of the WTO Agreement reflect the sui generis character of the European Communities among the Members of the WTO », DS 174 par. 7.159 pag. 49) alle Comunità Europee, la prassi amministrativa comunitaria ha meccanicamente, ma impropriamente, replicato su Ginevra i ruoli cristallizzati a Bruxelles, finendo con l’assecondare promiscuità che invece il diritto non puo’ tollerare, prima tra tutte quella che risiede nel considerare le Comunità Europee una nazione.
* * * *
Per effetto del citato rapporto prassi/diritto, accade che, mentre da un lato l’Organizzazione Mondiale del Commercio considera irrilevante la fonte comunitaria come parametro di legittimità delle norme nazionali, essendo la norma WTO l’unico parametro di riferimento, dall’altro lato le Autorità comunitarie cercano di affermare l’irrilevanza del diritto WTO all’interno dell’Unione Europea, così provocando un insostenbile isolamento, che si ripercuote su tutte le sfere della vita. A dispetto della rivoluzione di
Marrakesh, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, chiamata a pronunciarsi su questioni coperte dalle norme WTO, si è recentemente (caso C-377/02, 1 marzo 2005) limitata a ribadire che “è giurisprudenza costante che … gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie”.
L’atteggiamento delle Autorità comunitarie viene giudicato da molti autorevoli studiosi come un’inaccettabile aberrazione giuridica.
“Il GATT non è la caricatura di un accordo internazionale, ma è obbligatorio per la Comunità ed i suoi Stati Membri. Esso va quindi preso sul serio dalle istituzioni e dalla Corte”
(Everling). “E’ interessante osservare come l’effetto diretto degli accordi sia molto meno controverso quando l’impatto sulle strutture di potere interne non appare significativo … L’effetto diretto è riconosciuto quando gli obblighi ricadono sugli Stati Membri o sui paesi stranieri, ma non sugli organi comunitari”.
(T. Cottier e M. Oesch). “La Corte di Giustizia … ha affermato più volte la sua contrarietà a riconoscere effetto diretto alle norme Gatt … Tale posizione è stata criticata da parte di vari studiosi (..) poiché riduce le potenzialità applicative del sistema WTO, offre minor tutela ai privati, ed infine non è, allo stato delle cose, giustificabile sulla base della flessibilità dell’accordo
Gatt, ormai chiaramente improntato ad un legalistic approach … Dato il deciso rifiuto di tale soluzione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, alcuni autorevoli studiosi hanno cercato una via alternativa e posto la questione in termini di effettiva tutela dei singoli e dei loro diritti fondamentali” (C.
Marcolungo). “Si dovrebbe, anche indipendentemente dall’effetto diretto, fare in modo da consentire agli Stati membri di contestare la legittimità di atti comunitari rispetto al parametro delle norme
OMC. Ritengo invero inaccettabile, questo sì, l’idea che l’idoneità delle norme
OMC, e già del GATT, a fungere da parametro della legittimità della norma comunitaria nazionale configgente sia condizionata all’effetto diretto della norma stessa, così come la Corte di giustizia ha fino ad oggi affermato (Giuseppe
Tesauro).
Le ragioni per cui le Autorità comunitarie negano rilevanza alle norme WTO sono forse ora meglio comprensibili. Se la Corte di Giustizia
(CGCE) riconoscesse la rilevanza delle norme WTO, non potrebbe poi astenersi dal riconoscerne anche la primazìa rispetto al diritto comunitario, ciò che è peraltro pacifico nel resto del mondo, oltre che naturalmente a Ginevra. Se ciò diventasse chiaro anche in Europa, ogni Stato UE, in qualità di Membro WTO, prenderebbe piena coscienza del diritto di esercitare autonomamente tutti i diritti che derivano da questo status (ad esempio, per l’Italia, una disciplina a favore del « made in Italy » ex art. IX
GATT, oppure misure di salvaguardia contro gli incrementi anomali delle importazioni cinesi in un certo settore) in quanto la norma comunitaria che lo vieta verrebbe a degradare rispetto alla norma WTO che lo consente. Ad oggi, viceversa, quelli che l’Organizzazione Mondiale del Commercio riconosce come diritti perfetti in capo a tutti i propri Membri, la prassi comunitaria declassa, rispetto ai 25, al rango di ‘richieste’ da sottoporre all’Autorità (Commissione Europea).
L’atteggiamento « non-globale » adottato finora da parte degli organi comunitari nei confronti dei diritto WTO non può che svolgere la sua efficacia comunque soltanto sotto il profilo dei ‘diritti WTO’ dei 25 Stati
UE-WTO, in quanto, sotto l’altro profilo, quello degli obblighi WTO, non esiste naturalmente alcuna deferenza verso le norme comunitarie né presso gli altri 125 (150 - 25) Membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio nè tanto meno, come si è detto, presso gli organi giudicanti WTO. Sotto il profilo degli obblighi, cioè, i 25 Stati UE-WTO si trovano a dover sottostare ad entrambe le fonti, costretti da un lato dalle pressioni della Commissione e della
CGCE, dall’altro da quelle degli altri Stati membri WTO e dagli organi giudicanti WTO. In questo scenario, che vede da una parte gli Stati del mondo dall’altra gli Stati dell’Unione Europea, forse l’unica disposizione WTO in cui anche la prassi comunitaria attribuisce pacificamente ai singoli Stati UE, e non alle Comunità Europee in quanto tali, il pieno status di Membri WTO è quella che pone, in capo ai “Membri”, l’obbligo di contribuire finanziariamente al budget dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (art. VII comma 4 del Trattato WTO)!
Il fatto che le Autorità comunitarie non riconoscano, sul territorio dell’UE, le norme WTO come parametro di legittimità rispetto alle regolazioni dei singoli Stati UE o delle stesse Autorità comunitarie comporta altre conseguenze. Se lo Stato spagnolo o quello danese, se un lander tedesco o un dipartimento francese o la stessa Commissione Europea emana una certa disciplina che sia in violazione del diritto WTO, tale violazione può essere rilevata e opportunamente sanzionata - attraverso l’attivazione di una controversia in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio - dagli USA, dal Messico, dalla Tailandia, dall’Argentina, dal Kenya o dall’India (o da qualsiasi altro Membro WTO), ma non dall’Italia, né dalla Grecia né dal Portogallo (né da qualsiasi altro Membro UE). Tale negazione di diritto ha luogo perchè, da un lato, il foro comunitario
(CGCE) come si è detto, non accetta di riconoscere rilevanza alle norme WTO come parametro di legittimità delle condotte all’interno dell’UE, dall’altro, la pratica delle Amministrazioni nazionali degli Stati UE ha finora acconsentito a considerare non percorribile la strada dell’attivazione di controversie intracomunitarie presso il foro ginevrino (Organo di soluzione delle controversie WTO).
L’isolamento giuridico determinato dall’acquiescenza all’approccio comunitario genera ulteriori anomalìe. Di fronte alle grandi sfide del mercato globale, si è visto, le comunità civili ed imprenditoriali dei 25 Stati WTO-UE si trovano a dover sottostare a due fonti di obblighi (norme UE e norme WTO) - le quali possono anche essere in conflitto tra loro, come si evince dalle numerose pronunce WTO che hanno sancito l’illegittimità di norme comunitarie - giustiziabili davanti ai due fori competenti (Lussemburgo, Ginevra), senza però disporre di alcuna fonte certa di diritti (in quanto, come detto, quelli incorporati nelle norme UE restano evidentemente subordinati al rispetto delle norme WTO, mentre quelli accordati dalle norme WTO non sono azionabili se non dopo una eventuale decisione ulteriore delle Autorità centrali comunitarie). Tra le drammatiche conseguenze sistemiche di questa dinamica - che la parzialità delle visioni, delle competenze e degli interessi rischia di non far percepire nella sua interezza - rientra il fatto che gli Stati UE, e i loro cittadini, sono indotti a non interessarsi del diritto WTO, in quanto per loro « irrilevante ». In questo impianto concettuale e formale, la globalizzazione sarebbe infatti materia esclusiva degli uffici della Commissione Europea.
Al contrario, il bel libro di G. C. Shaffer, « Defending Interests. Public-Private Partnerships in WTO litigation » descrive la fortissima ed efficace collaborazione, costruitasi negli anni negli USA, tra un ampio numero di avvocati, le associazioni imprenditoriali ed il Rappresentante del Governo per il commercio, al fine di utilizzare la leva del diritto (WTO) come strumento di difesa degli interessi nazionali.
L’attuale impianto UE-WTO comporta dunque una serie di paradossi che appare ormai necessario superare. Basti pensare,
paradigmaticamente, al caso del « made in », con riferimento al quale si può notare che in altri Stati Membri WTO - e non in Italia - è in vigore l’obbligo dell’indicazione obbligatoria della nazione d’origine
(made in), consentito dall’art. IX GATT. In tal modo sono altri Stati, e non l’Italia, a tenere in vita il « made in Italy » (o il « made in Germany », o il « made in France ») e a permettere quindi al mercato stesso, attraverso la libera scelta informata dei consumatori, di valorizzare e difendere le diversità di culture, tradizioni, capacità nazionali (ai prodotti « made in Italy » i consumatori associano notoriamente le sensibilità estetiche della nostra Nazione, nella quale - vale ricordare - è localizzata grande parte del patrimonio storico-artistico mondiale). In conflitto con il diritto WTO, e coerentemente con il disegno
dell’Europa-nazione, le Autorità comunitarie affermano invece che ai singoli Stati UE l’adozione di misure a protezione del « made in » nazionale debba essere preclusa, in quanto i consumatori - quindi le persone - non devono operare più distinzione tra prodotti provenienti dai diversi Stati comunitari.
Osservando tali questioni nel loro complesso, si vede che un nuovo scenario ha preso ormai forma: le Comunità Europee, originariamente concepite per ridimensionare il potere in qualità di istituzioni a sostegno del diritto che emerge dal mercato, hanno gioco forza sviluppato – a seguito della novità « esterna » legata alla nascita dell’Organizzazione Mondiale del Commercio – una diversa, propria dinamica interna, che le porta a caratterizzarsi ‘necessariamente’ come Entità di tipo statale (‘potere
europeo’), in quanto la loro prima ragion d’essere è stata ormai irreversibilmente assunta dalla World Trade
Organization. Che lo schema UE, e le dinamiche che vi si associano, sia oggi fondato sulla centralità del potere politico (Commissione) e sia quindi qualitativamente diverso da quello WTO, saldamente fondato sulla centralità del diritto e della competizione meritocratica, si vede nitidamente anche attraverso l’osservazione dei due diversi approcci alla questione dello sviluppo dei paesi poveri dell’Africa : l’UE affronta la questione accordando aiuti o ‘preferenze’ (concessioni reversibili accordate ad alcuni e non ad altri sulla base di valutazioni unilaterali), mentre l’Organizzazione Mondiale del Commercio riconosce
‘diritti’.
* * * *
Un richiamo storico può essere forse di ausilio per inquadrare più chiaramente la parabola descritta finora. L’Accordo
GATT, stipulato all’indomani della seconda guerra mondiale (1947) al fine di promuovere il commercio e quindi relazioni pacifiche tra le nazioni di tutto il mondo, già prevedeva la costituzione di un’Organizzazione internazionale, universale, che, nell’ambito delle Nazioni Unite, curasse l’amministrazione dell’accordo GATT medesimo e assicurasse pertanto stimolo e presidio giuridico al mercato globale. Il progetto di
un’International Trade Organization fu poi rinviato perchè l’accordo, pur sottoscritto dai governi (L’Avana, 1948), non fu poi ratificato dai parlamenti nazionali. Sebbene a nessuno sia dato sapere come sarebbe stato il mondo se il progetto ITO si fosse concretizzato già nel 1948
(anzichè nel 1994, con l’Organizzazione Mondiale del Commercio), può però osservarsi come in tal caso sarebbe stato almeno improbabile che l’Italia, nonchè, verosimilmente, gli altri Paesi europei, s’impegnassero per promuovere una Comunità Economica Europea (CEE) : un’Organizzazione, cioè, la cui missione avrebbe duplicato quella del
GATT-ITO, da questa però differenziandosi per la sua portata regionale e non mondiale, parziale e non universale.
Le funzioni storiche dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e della Comuinità Europea vanno infatti rapportate, oltre che certamente al disegno
GATT-ITO, anche al progetto, collegato, ed anch’esso di portata cosmica, che i costituenti italiani (si veda in particolare, sulla questione Europa/mondo, il dibattito, chiarificatore, che ebbe luogo tra Bastianetto e Meuccio
Ruini, nel corso dei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente) espressero nell’art. 11 della Costituzione italiana :
« L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ».
Su questa disposizione, che costituisce un principio fondamentale - in quanto tale inviolabile - dell’ordinamento italiano, la nostra Corte costituzionale, in assenza di
un’ITO, potè nel 1973 fondare (sentenza n. 183) la legittimità costituzionale della legge italiana di ratifica del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, pur riconoscendo che l’art. 11 era stato pensato con riferimento alle Nazioni Unite e quindi al mondo intero:
“E’ appena il caso di aggiungere che in base all’art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma - sottoscritta da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini -, possano comunque comportare per gli organi della CEE un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed è ovvio che qualora dovesse mai darsi all’art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali …”.
L’istituzione, nel 1994, di un’Organizzazione Mondiale del Commercio mette dunque in crisi il sistema comunitario, perché viene a mutarne l’ambiente vitale, a intaccarne quindi le fondamenta, in termini di cornice di senso, di legittimità giuridica, di capacità d’impatto sostanziale. Se si tiene conto che, a dire di molti, il principale ostacolo ad un migliore funzionamento dell’Organizzazione Mondiale del Commercio è rappresentato oggi proprio dagli accordi commerciali regionali (CE,
Mercosur, Nafta, etc.), e quindi anzitutto dalle Comunità Europee che ne costituiscono certamente l’esempio piu’ audace, ben si comprende, su tali enormi questioni, sia urgente approdare a consapevolezze più avanzate.
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Ad un altro genere di promiscuità, altrettanto importanti, legate all’attuale scenario UE-WTO appare qui utile almeno fare cenno. Si tratta del modo in cui l’Italia, e con essa gli altri 24, affrontano, nel suo complesso, la
globalizzazione, al modo cioè in cui gli Stati UE-WTO si comportano nelle altre Organizzazioni Internazionali. Poiché il Trattato WTO costituisce un’eccezione rispetto ad altre Organizzazioni internazionali, perché esso, e non altri, accorda anche alle Comunità Europee lo status di Membro, e poiché gli accordi WTO rinviano talora a norme contenute in trattati amministrati da altre Organizzazioni Internazionali (come l’Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale, il Codex
Alimentarius, etc.) in cui gli Stati UE operano autonomamente e non attraverso la Commissione Europea, un altro importante e ricorrente problema si associa al fatto che ciascuno dei 25 Stati UE può trovarsi a sostenere una certa posizione nel foro dove si rappresenta autonomamente e vedere poi, in sede WTO, il “proprio rappresentante” (Commissione Europea) sostenere, sul medesimo argomento, la posizione esattamente opposta. Di fronte a tale paradosso, le Autorità comunitarie (Commissione,
CGCE) avrebbero comunque già elaborato la propria risposta: nei casi in cui vi sia un collegamento con la materia “mercato” (esiste forse qualche materia che non presenta tale collegamento?, vale domandarsi), il ‘diritto’ comunitario imporrebbe - in una certa interpretazione ‘comunitaria’ dei trattati comunitari - agli Stati UE di rinunciare alle proprie prerogative di diritto internazionale e di coordinare - meglio: di unificare - le proprie posizioni anche negli altri fori, dove pure non vi sarebbe una competenza comunitaria (si veda, con i contorni forse della contraddizione in termini, la recente Convenzione sulla diversità culturale, negoziata presso l’UNESCO).
E cosa apportano, o apporteranno, al futuro del mondo i 25 Stati UE-WTO, chiamati a diluire la loro posizione nelle Organizzazioni Internazionali in un’unica posizione “europea”?
Sommessamente si osa citare:
“Karl Marx ha proposto la tesi secondo cui le religioni e le filosofie sarebbero solo sovrastrutture ideologiche di rapporti economici. Ciò non corrisponde totalmente alla verità, si dovrebbe piuttosto parlare di un’influenza reciproca: atteggiamenti spirituali determinano comportamenti economici, situazioni economiche influenzano poi a loro volta retroattivamente modi di vedere religiosi e morali … Che cosa significa tutto questo per il problema dell’Europa? [Il] progetto orientato unilateralmente alla costruzione di una potenza economica di fatto produce da se stesso una specie di nuovo sistema di valori, che deve essere collaudato per saggiarne la sua capacità di durata e di creare futuro”
(Joseph Ratzinger, “Europa”, Edizioni San Paolo, 2004).
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Ammoniva, nel 1996, Renato Ruggiero dalle pagine del Corriere della Sera (intervista ripubblicata nel 2004 da ‘Il
Denaro’), in qualità di Direttore Generale WTO: « L'Italia rischia di fare tutte le scelte sbagliate: per incomprensione di ciò che succede. In Italia, i mondi della politica, della cultura, dell'economia ma soprattutto quello dei media si concentrano solo sui problemi interni. Raccontano solo le piccole vicende domestiche come se nel mondo esterno non succedesse nulla. Invece sta cambiando tutto. Ma noi ci arrotoliamo su noi stessi. Col risultato che abbiamo creato falsi miti … al Paese servirebbe un colpo d'ala collettivo per misurarsi coi problemi del mondo, con la globalizzazione dell'economia, con le sfide che arrivano dai Paesi avanzati e da quelli emergenti. Al contrario, l'Italia dà l'impressione di avere perso sia i valori e gli ideali suoi propri, senza i quali una società non può vivere, sia il senso del mondo in cui sta ... … E' come se fossimo una vecchia marchesa che guarda la vita dalla finestra e non la capisce. Stiamo attraversando una grande rivoluzione: negli ultimi anni sono arrivati sui mercati due miliardi di individui che prima ne erano tenuti fuori e nei prossimi anni ne entreranno in campo altri due miliardi. ‘E' però in atto lo sforzo per entrare in Europa’ … La mia preoccupazione è che questo obiettivo abbia messo in seconda linea
quell'altro grande aggiustamento necessario, quello strutturale richiesto per partecipare con successo alla
globalizzazione’.
Non è irrilevante per il futuro dell’Italia - si sottolinea qui, e si conclude - che, ad oggi, nessuna casa editrice italiana abbia ritenuto di pubblicare una raccolta autonoma, in lingua italiana, degli accordi WTO o il Protocollo che disciplina gli impegni assunti dalla Cina in occasione della sua adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio. E non è certamente un fatto positivo che, operando una ricerca on line attraverso il motore
Google, all’espressione “Unione Europea” si associno risultati nell’ordine del milione e all’espressione “Organizzazione Mondiale del Commercio” risultati che sono solo nell’ordine delle decine di migliaia.
* Membro della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali di Ginevra. L’articolo costituisce la sintesi di una ricerca (“Prospettive evolutive dell’Organizzazione Mondiale del Commercio …”) operata dall’autore per conto della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la quale ha cortesemente acconsentito alla pubblicazione di un estratto.
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