UN REFERENDUM AMBIGUO
di Claudio Martinelli
Le considerazioni svolte dal Prof. Caianiello in tema di revisione del titolo V della Costituzione, con le quali venivano messi in luce i gravi difetti, sia sul piano delle scelte riformatrici, sia su quello della tecnica legislativa, del testo approvato dal Parlamento al termine della legislatura, offre lo spunto per svolgere qualche considerazione critica anche su un altro documento in tema di rapporti Stato-Regioni, e cioè il referendum voluto dalla Regione Lombardia sulla cosiddetta devolution.
Il testo dell'ordinanza n. 102 del 2001 con la quale la Corte costituzionale ha rigettato l'istanza di sospensione, presentata da Presidente del Consiglio dei ministri, della proposta di referendum deliberata dal Consiglio regionale lombardo, è interessante per capire l'ambiguità di quel quesito su cui il corpo elettorale di questa regione dovrebbe essere chiamato a pronunciarsi (sempre che la Corte non annulli la proposta in sede di esame nel merito).
Come tutti sanno, le forze politiche che sostengono questo referendum annettono ad esso una fondamentale importanza nel processo di trasferimento di poteri dallo Stato alle Regioni, nell'ottica di una complessiva riforma costituzionale di stampo federalista. Si sottolinea quindi la storica valenza "rivoluzionaria" che questo pronunciamento assumerebbe come spinta politica decisiva per una revisione costituzionale.
Queste stesse forze politiche sanno, però, molto bene che la Corte costituzionale ha escluso, con la sentenza n. 496 del 2000, la possibilità di tenere referendum consultivi regionali in materia di revisione costituzionale. Così, contrariamente a quanto sostenuto nelle piazze, in sede processuale di fonte alla Consulta, la stessa Regione Lombardia sostiene che l'atto impugnato dal Governo attiene a "iniziative istituzionali" di "promozione" del trasferimento di talune funzioni statali. Si tratta dunque, rileva la Corte, di iniziative legislative ordinarie, o in campo organizzativo e amministrativo, ma comunque di attività che non si svolgono sul piano della revisione costituzionale, e quindi non coinvolgenti "scelte fondamentali di livello costituzionale", come detto non consentite dalla giurisprudenza della stessa Corte.
La considerazione che se ne ricava è, quindi, che nel dibattito politico di fronte all'opinione pubblica, si carica il quesito di un significato profondissimo a livello di revisione federalista della Costituzione, mentre in sede istituzionale necessariamente emerge una valenza molto più ridotta e tutta interna alla legislazione ordinaria o addirittura all'ambito amministrativo.
Qualunque opinione si abbia in materia di struttura dello Stato, un punto dovrebbe essere indiscutibile: il tanto lamentato distacco dei cittadini dalla politica dovrebbe essere attenuato attraverso il recupero di un rapporto fiduciario tra governanti e governati, che dovrebbe passare anche attraverso la chiarezza e univocità delle operazioni politiche.
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