Federalismo contro Costituzione
di Vincenzo Caianiello
Tra gli squilli di tromba di chi ha vinto mostrando i muscoli e
le proteste di che grida al federalismo tradito (ma non sappiamo
se tutti coloro che protestano in cuor loro vogliano veramente
quello che sono costretti a dire e a promettere per conquistarsi
la manciata di voti di chi fino ieri parlava di devolution nel
senso di dissoluzione dello Stato nazionale) è stata approvata la
legge costituzionale che modifica il Titolo quinto della
Costituzione su “Le Regioni, le Province, i Comuni”. Non è
stata una bella pagina per il Paese e possono essere scusati solo
coloro che hanno dato il loro voto favorevole senza rendersi
esattamente conto di quello che avrebbero approvato. In questo
primo commento si vuole solo segnalare un aspetto che può ferire
l’orgoglio degli italiani i quali credono nello Stato unitario e
un aspetto che scuote la coscienza dei cittadini che vedono nel
Parlamento il luogo ove le leggi vengono approvate in piena libertà
e senza altro vincolo se non la Costituzione. L’art. 14 di
quest’ultima, che si intende modificare, stabiliva che “La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Regioni”. Il nuovo testo recita: “La Repubblica è costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato”. Orbene non è chi non vede il colpo che
in tal modo viene inferto al principio supremo della “unità ed
indivisibilità della Repubblica” contenuto nell’art. 5 della
Costituzione rispetto al quale, nonostante le assicurazioni
secondo cui la riforma non avrebbe dovuto incidere sulla prima
parte di esse, il nuovo articolo 14 si pone in contrasto
insanabile. Anche se nella Costituzione non risulta una precisa
definizione del termine Stato, tuttavia, se è vero che talvolta
nelle disposizioni di essa in cui si parla di leggi dello Stato
per indicare quelle approvate dal Parlamento e diversificarle così
dalle leggi delle Regioni, altre volte (art. 17) la legge dello
Stato viene indicata come legge della Repubblica. Nelle norme più
significative (es. art. 7, 8, 33, 38) però il termine Stato è
sinonimo di Repubblica inteso come supremo punto di riferimento
della sovranità. Dire oggi che la Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato, significa mettere quest’ultimo sullo stesso piano
delle altre entità. Lo stato, del quale il Popolo nella sua
globalità rappresenta uno dei suoi elementi essenziali, non è più
il massimo punto di riferimento della sovranità del quale il
Popolo stesso è titolare, ma diventa una delle componenti della
Repubblica e condivide con le altre entità quel modo di essere.
La Repubblica diventa una sorta di condominio nel quale convivono
cinque entità politiche pariordinate e giustapposte non aventi più
un punto di riferimento unitario. Il rilievo non è solo formale o
lessicale ma, come è facile immaginare, è gravido di pericoli
per la tenuta dello stato unitario anche per i riflessi nella
comunità internazionale dove tutti gli altri Stati si presentano
ciascuno come punto di riferimento unitario della sovranità
proprio come riflesso del loro modo di essere all’interno dei
rispettivi ordinamenti. Insomma un bel regalo alla spinte
disgregatrici che da tutte e due le parti si assicura di voler
contrastare. Né ciò può essere giustificato dal fatto che la
disposizione è identica a quella contenuta nell’infausto testo
licenziato dalla bicamerale, perché già allora si levarono
autorevoli voci critiche contro questa idea di uno stato
cooperativo che coabita in un condominio di entità politiche
pariordinate. L’altro aspetto che turba è la grave ferita che
con la legge costituzionale viene inferta alla sovranità del
Parlamento la cui potestà legislativa era fino ad oggi limitata,
come in tutti gli altri stati occidentali, soltanto dalla
Costituzione. Solo per le materie nelle quali – a condizione di
reciprocità con gli altri “Stati”, come previsto dall’art.
11 della Costituzione – l’Italia ha acconsentito a limitare la
propria sovranità per devolvere i propri poteri alla Comunità
europea, le normative sopranazionali prevalgono sulle leggi del
Parlamento. Ma è del tutto inimmaginabile che, una volta
ratificato un qualunque Trattato internazionale, d’ora in poi
gli obblighi nascenti da esso possano creare, per il Parlamento
nazionale, un vincolo equiparato alla Costituzione ed ogni legge
che contrasterà con un Trattato sarà incostituzionale. Questo è
invece quello che deriverà dal nuovo art. 117 della Costituzione
se la legge costituzionale, approvata con tanto clamore, passerà
il vaglio del corpo referendario e di chi dovrà promulgarla.
Questa preoccupazione maturata da tempo nel leggere il testo
all’esame del Parlamento è stata enunciata giorni fa anche da
un illustre costituzionalista di area non sospetta, Massimo
Lucani, sulle colonne de La Stampa. Ho sperato che quel “grillo
parlante” facesse breccia sulla ragione, ma hanno vinto i
muscoli. Sarebbe interessante conoscere con quali argomenti sarà
sorretto questa volta il giustificazionismo dei “sapienti”
Maestri di Palazzo. Vorremmo solo ricordare che, come ben
rappresentò Collodi nell’aureo libro di Pinocchio, non sempre
la cerchia dei sapienti coincide con quella dei Saggi.
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