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Federalismo contro Costituzione

di Vincenzo Caianiello

Tra gli squilli di tromba di chi ha vinto mostrando i muscoli e le proteste di che grida al federalismo tradito (ma non sappiamo se tutti coloro che protestano in cuor loro vogliano veramente quello che sono costretti a dire e a promettere per conquistarsi la manciata di voti di chi fino ieri parlava di devolution nel senso di dissoluzione dello Stato nazionale) è stata approvata la legge costituzionale che modifica il Titolo quinto della Costituzione su “Le Regioni, le Province, i Comuni”. Non è stata una bella pagina per il Paese e possono essere scusati solo coloro che hanno dato il loro voto favorevole senza rendersi esattamente conto di quello che avrebbero approvato. In questo primo commento si vuole solo segnalare un aspetto che può ferire l’orgoglio degli italiani i quali credono nello Stato unitario e un aspetto che scuote la coscienza dei cittadini che vedono nel Parlamento il luogo ove le leggi vengono approvate in piena libertà e senza altro vincolo se non la Costituzione. L’art. 14 di quest’ultima, che si intende modificare, stabiliva che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni”. Il nuovo testo recita: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. Orbene non è chi non vede il colpo che in tal modo viene inferto al principio supremo della “unità ed indivisibilità della Repubblica” contenuto nell’art. 5 della Costituzione rispetto al quale, nonostante le assicurazioni secondo cui la riforma non avrebbe dovuto incidere sulla prima parte di esse, il nuovo articolo 14 si pone in contrasto insanabile. Anche se nella Costituzione non risulta una precisa definizione del termine Stato, tuttavia, se è vero che talvolta nelle disposizioni di essa in cui si parla di leggi dello Stato per indicare quelle approvate dal Parlamento e diversificarle così dalle leggi delle Regioni, altre volte (art. 17) la legge dello Stato viene indicata come legge della Repubblica. Nelle norme più significative (es. art. 7, 8, 33, 38) però il termine Stato è sinonimo di Repubblica inteso come supremo punto di riferimento della sovranità. Dire oggi che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, significa mettere quest’ultimo sullo stesso piano delle altre entità. Lo stato, del quale il Popolo nella sua globalità rappresenta uno dei suoi elementi essenziali, non è più il massimo punto di riferimento della sovranità del quale il Popolo stesso è titolare, ma diventa una delle componenti della Repubblica e condivide con le altre entità quel modo di essere. La Repubblica diventa una sorta di condominio nel quale convivono cinque entità politiche pariordinate e giustapposte non aventi più un punto di riferimento unitario. Il rilievo non è solo formale o lessicale ma, come è facile immaginare, è gravido di pericoli per la tenuta dello stato unitario anche per i riflessi nella comunità internazionale dove tutti gli altri Stati si presentano ciascuno come punto di riferimento unitario della sovranità proprio come riflesso del loro modo di essere all’interno dei rispettivi ordinamenti. Insomma un bel regalo alla spinte disgregatrici che da tutte e due le parti si assicura di voler contrastare. Né ciò può essere giustificato dal fatto che la disposizione è identica a quella contenuta nell’infausto testo licenziato dalla bicamerale, perché già allora si levarono autorevoli voci critiche contro questa idea di uno stato cooperativo che coabita in un condominio di entità politiche pariordinate. L’altro aspetto che turba è la grave ferita che con la legge costituzionale viene inferta alla sovranità del Parlamento la cui potestà legislativa era fino ad oggi limitata, come in tutti gli altri stati occidentali, soltanto dalla Costituzione. Solo per le materie nelle quali – a condizione di reciprocità con gli altri “Stati”, come previsto dall’art. 11 della Costituzione – l’Italia ha acconsentito a limitare la propria sovranità per devolvere i propri poteri alla Comunità europea, le normative sopranazionali prevalgono sulle leggi del Parlamento. Ma è del tutto inimmaginabile che, una volta ratificato un qualunque Trattato internazionale, d’ora in poi gli obblighi nascenti da esso possano creare, per il Parlamento nazionale, un vincolo equiparato alla Costituzione ed ogni legge che contrasterà con un Trattato sarà incostituzionale. Questo è invece quello che deriverà dal nuovo art. 117 della Costituzione se la legge costituzionale, approvata con tanto clamore, passerà il vaglio del corpo referendario e di chi dovrà promulgarla. Questa preoccupazione maturata da tempo nel leggere il testo all’esame del Parlamento è stata enunciata giorni fa anche da un illustre costituzionalista di area non sospetta, Massimo Lucani, sulle colonne de La Stampa. Ho sperato che quel “grillo parlante” facesse breccia sulla ragione, ma hanno vinto i muscoli. Sarebbe interessante conoscere con quali argomenti sarà sorretto questa volta il giustificazionismo dei “sapienti” Maestri di Palazzo. Vorremmo solo ricordare che, come ben rappresentò Collodi nell’aureo libro di Pinocchio, non sempre la cerchia dei sapienti coincide con quella dei Saggi.

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