I partiti politici e la loro ingerenza nella giustizia e
nell'amministrazione
DI ALTRI MALI CONSEGUENTI DAL GOVERNO DI PARTITO.
SUE INDEBITE INGERENZE NELLA GIUSTIZIA E NELL’AMMINISTRAZIONE
I mali che intendo descrivere in questo capitolo non sono così insiti
al governo parlamentare, che non sia agevole immaginarlo anche spoglio di
questa triste accompagnatura. Si potrebbero dire accidentali, sebbene la
forma del governo vi presti occasione ed aiuto, ma riescono assai più
pericolosi di quelli che abbiamo discorso. E sono di varie maniere; e chi
volesse comparare il corpo sociale col corpo umano, direbbe che gli uni
sono morbi acuti, e cronici gli altri.
Ma dei primi non intendo intrattenermi. Così come non mi sono proposto
d’investigare il valore del governo parlamentare in sé stesso e in
confronto degli altri, in tal guisa non mi soffermo ad esaminare come
possa rimutarsi per la violenza dei partiti. Veramente qui non si tratta
più di partiti propriamente detti, ma di fazioni. ben potrebbe oppormisi
che una volta costituito il partito, sia facil cosa, e la storia ne porge
abbondevoli esempi, che ove esso senta di non poter giungere per vie
legittime al governo, si sforzi di afferrarlo con audaci usurpazioni.
Poterono i francesi nel luglio 1830 addurre a cagione del rivolgimento
loro le ordinanze contrarie alla Carta, ma la Carta era fondata sulla
inviolabilità della Corona, e sulla responsabilità dei ministri, sicché
a buon diritto si dovevano accusare e condannare questi; non dovevasi
espellere la dinastia. Ma a Luigi Filippo non poté neppure imputarsi la
costituzione violata, sibbene una soverchia rigidezza nel non allargare le
franchigie, e anche pusillanimità, e poca cura della dignità nazionale.
E che dire della Spagna dove un manipolo di soldati abbatteva gli ordini
costituti, e ne costituiva dei nuovi, finché altri mosso da pari libidine
di potere e parimente assecondato da ambizioni militari, rinnovasse la
prova di rovesciarli in senso opposto? Che dire del Portogallo, dove un
vecchio ottuagenario sprofondato nei debiti, per cupidigia di danaro,
sforzava il Re a mutare ministri contro la volontà della nazione? Che
dire della Grecia che mutò non solo ministri, ma Re? Felice l’Italia
dove finora né plebea violenza, né soldatesca indisciplina poté
attentare allo Statuto; e dove la dinastia è fondata sull’affetto e
sulla devozione popolare. Questo stato di cose durò prima dodici anni in
Piemonte, e dura da oltre venti anni in Italia, e se il filosofo può
osservare che troppo è breve il periodo per state a piena fidanza , che
come in Inghilterra, le fazioni non pervengano mai a impossessarsi della
cosa pubblica, nondimeno dai fatti passati giova prendere fiducia
nell’avvenire.
Oltre a queste che chiamerei catastrofi, v’ha un altro guaio nei governi
elettivi ed è che lo spirito di parte mette in opera mezzi disonesti per
far eleggere i suoi, e mira a falsificare la rappresentanza nazionale, di
che gli esempi non sono rari. Laonde si fecero leggi dovunque per punire
le frodi, le venalità, le intimidazioni, i brogli elettorali. Ed è
singolare che l’Inghilterra donde prendiamo sempre giustamente gli
esempi, n’é stata grandemente inquinata in ispecie nel secondo passato.
E non pure inganni e brogli e corruzioni per essere eletto, ma per
acquistare voti e per cattivarsi proseliti dentro la Camera. Sarei troppo
lungo se volessi riferire ciò che gli scrittori inglesi unanimamente
descrivono, soprattutto dei tempi di Roberto Walpole primo ministro, del
quale si narra che soleva dire aver egli la tariffa della coscienza di
tutti i deputati. E sebbene queste colpe degli elettori e degli eletti
siano venute colà sempre scemando, nondimeno si riconobbe necessario di
stabilire nuove e più severe leggi punitive, l’ultima delle quali se
non erro è del 1854. Ma io mi passo anche di questa categoria di mali che
pur sono accidentali, e intramezzano fra quelli che ho detto di violenza,
e gli altri dei quali entro a parlare.
Imperocché i mali dei quali intendo discorrere appartengono ad un’altra
categoria diversa da tutte quelle che ho sopra indicato; e come non si
riferiscono ai difetti che si apparvero per dir così inseparabili dal
governo di partito, così neppure a catastrofi violente di Stato, né a
brogli frodolenti di elezioni. Invero la forma parlamentare muove la
inclinazione, appresta la facilità, lo sdrucciolo ad incorrervi, pure non
si dee riguardarli come sì fattamente connaturali in essa da non potersi
evitare almeno in gran parte. E ciò basta perché siano studiati
accuratamente in sé medesimi, e nei rimedi loro. Perché se alle
fortunose catastrofi, se alle storiche corruzioni, se alle inevitabili
imperfezioni del governo parlamentare si aggiungono anche altri mali che
non appartengono all’essenza sua propria, e che impediscono la sicurezza
e la prosperità del cittadino, può addivenire, come io dissi sopra, che
a lungo andare quel Governo non solo apparisca dannoso e contrario al bene
pubblico, ma eziandio spregevole alle popolazioni.
Innanzi tutto bisogna distinguere l’indirizzo generale della politica
dalla pubblica amministrazione, e dalla giustizia. L’indirizzo generale
della politica comprende i criteri ed i metodi da seguirsi nella condotta
degli affari interni e nelle relazioni coi potentati stranieri, e concetti
secondo i quali si mantengono o si riformano le leggi esistenti, o se ne
propugnano di nuove, e infine certi provvedimenti straordinari richiesti
da pubbliche necessità. E questo propriamente è il campo assai vasto
dove la diversità delle opinioni e l’azione dei partiti apparisce
legittima. Codesto indirizzo generale politico può adunque mutarsi col
mutare del ministero, e sovra di esso al Parlamento si appartiene
esercitare continuo sindacato.
Ma tale non è la giustizia né la pubblica amministrazione. La giustizia
è in vero un ramo della potestà esecutiva, ma un ramo che indipendente
opera, e per mezzo di tribunali sentenzia del diritto dei cittadini e lo
restaura se violato, riconosce i delitti e li punisce: fondamento precipuo
dell’ordine sociale. Laonde il primo tratto si mostra dover essere
estranea in tutto alle mutazioni di partito. La qual verità è
teoricamente riconosciuta da ognuno, anzi non si fa altro che parlare
della imparzialità dei magistrati, anche da coloro che in fatto la
insidiano.
Diversa dalla giustizia è l’amministrazione pubblica, della quale è
bene delineare le fattezze generali, imperocché il cittadino ha attinenze
con essa quasi in ogni momento della vita. Il Messedaglia1 notò molto
accuratamente la distinzione fra il giudice e l’amministratore. Il
giudice non agisce direttamente, e per effetto immediato della sua
funzione, ma lascia che agiscano gli altri, ed egli si limita a dirimere i
conflitti, mantenere a ciascheduno la sua posizione di diritto, reprimerne
la violazione. Inoltre esso risponde soltanto della legalità e giustizia
delle sue decisioni secondo coscienza, ma non mai delle conseguenze di
utilità o di danno che ponno derivarne. Quindi la sua funzione è
assolutamente passiva, repressiva, irresponsabile. L’amministratore per
lo contrario deve agire in virtù del proprio ufficio, ed al fine
dell’interesse pubblico. La legge che lo riguarda non è solo una norma
che egli debba far rispettare da altri, ma è la norma dei suoi proprii
atti: la sua funzione è quindi essenzialmente attiva, preventiva,
responsabile.
L’azione dell’amministratore è complessa. Si può distinguere la
direzione che si estrinseca colle ordinanze, coi decreti, colle
istruzioni; l’ispezione all’adempimento delle leggi e dei regolamenti;
l’esecuzione di tutto ciò che per legge, o per facoltà speciale dee
fare o crede necessario di fare pel pubblico bene; il sindacato dei corpi
civili che gli sono soggetti; e finalmente il giudizio sui ricorsi. Ma di
questa parte dei giudizi, e della distinzione fra il contenzioso
amministrativo e il contenzioso giudiziario tornerà opportuno il
discorrere là dove parleremo dei rimedi. Ciò che abbiamo detto sopra ci
pare bastevole a delineare la distinzione fra giustizia e amministrazione.
A mostrare poi la importanza di quest’ultima basti l’osservare che non
c’è cittadino che o per le tasse, o per la leva, o per la polizia, o
per i servigi pubblici, o per le scuole, o per la proprietà, o per
l’industria, per pel lavoro non si trovi quasi quotidianamente in
attinenze coll’amministrazione: si direbbe quasi ch’ella c’involge
da ogni parte; imperocché nelle moderne costituzioni ha preso anche in
molti rispetti il posto della Chiesa come in tutte le funzioni dello Stato
civile dal nascimento sino alla morte.
Basta scorrere col pensiero le attribuzioni di tutti i ministeri onde è
composto un governo moderno per iscorgere la vasta tela
dell’amministrazione pubblica. Dico di tutti i ministeri, in quanto che
anche quello di Grazia e Giustizia è un organo amministrativo dirigente,
non è per potestà giudicatoria. Il ministero dell’interno ha nella
società odierna un compito amplissimo. La sua azione preventiva si stende
a tutto ciò che riguarda la sicurezza pubblica ed è quella parte che si
chiama propriamente polizia, la quale comprende la vigilanza e la
prevenzione dei reati, e la immediata loro repressione. E quando il
tribunale abbia pronunziato una condanna, ad esso appartiene la custodia
dei rei, e l’ordinamento dei luoghi di pena. Né la vigilanza preventiva
riguarda solo i reati, ma inoltre tutto ciò che può mettere a
repentaglio la sanità pubblica, od offendere il costume. Quindi
appartiene al ministero dell’Interno fare provvisioni nei casi di
malattie epidemiche, di epizoozie e ancora sull’esercizio delle
farmacie, sulla vaccinazione, sulle arti insalubri, od pericolose e va
dicendo. Un altro compito dell’amministrazione interna è l’alta
tutela dei corpi locali, Provincie, Comuni, Opere Pie tanto per la
osservanza della legge quanto per alcuni interessi generali. E quando esse
vengono meno agli uffici assegnati loro dalla legge, ne emenda il difetto
inscrivendo nei bilanci loro le spese obbligatorie, ne approva i resoconti
e di alcune istituzioni nomina persino i direttori. Spettano ad esso gli
archivi pubblici, ed eziandio alcune parti di beneficenza. L’ordinamento
dell’esercizio di terra e dell’armata di mare, e tutto ciò che serve
alla difesa Stato è affidato all’amministrazione della guerra e della
marina. Quindi leva di soldati e di marinai, costruzioni di fortilizi e di
navi, caserme, armamenti, approvvigionamenti, e a tutti codesti fini
contratti di ogni genere; né ciò solo, ma altresì scuole di guerra, e
di nautica. E invero una parte notevole dell’istruzione pubblica, o
direttamente o indirettamente, appartiene all’amministrazione. E’ lo
Stato che abilita i giovani che escono dalle Università o dagli Istituti
ad esercitare le professioni che diconsi liberali: e ancora che determina
i programmi e il tempo degli studi che a tal uopo si richieggono. E’ lo
Stato che mantiene o sussidia le Università, gli Istituti scientifici, le
Accademie di belle arti, i Musei e i Ginnasi e i licei e le scuole
normali, che infine aiuta i Comuni a diffondere la istruzione elementare;
le quali cose sono per la maggior parte di ragione amministrativa. Colla
costruzione delle strade e colla manutenzione loro, coi porti,
coll’inalveazione dei fiumi, coll’apertura di canali, e con altre
opere pubbliche di ogni maniera, lo Stato agevola le comunicazioni dei
paesi fra loro, favorisce l’agricoltura, l’industria, i commerci e
talvolta anche li incoraggia direttamente con premi, e con pubbliche
mostre. In taluni casi guarentisce la qualità dei prodotti come
nell’uffizio del marchio e in quello delle carte valori; in altri casi
come nella pubblicazione delle statistiche fornisce utili notizie a tutti
coloro che ne ponno abbisognare. Vigila gli Istituti di credito, i mercati
e le borse. La pesca, la caccia, le foreste, le miniere, certe specie di
coltivazioni sono soggette a norme amministrative prestabilite. E lo
Stato, fornisce esso medesimo pubblici servigi importantissimi come le
poste, i telegrafi, le ferrovie da esso esercitate. Inoltre una parte
degli uffici suoi delega o lascia esercitare ai corpi locali, alle
Provincie e ai Comuni. Di che si vede quanto ampia sia la sfera
dell’amministrazione, la quale non solo attua le leggi e i regolamenti,
ma piglia provvedimenti minutissimi e quotidiani. E questo còmpito gli
porge facoltà di prescrivere certi atti, d’impedirne altri, di farne
spese, e persino di espropriare il cittadino mediante proporzionata
indennità. E per fare tutto ciò ha d’uopo di una grande macchina
composta di pubblici uffici fornita d’impiegati gerarchicamente ordinati
dai più alti minimi; e ha d’uopo altresì di mezzi pecuniari, al quale
fine riscuote le tasse che sono state decretate dal Parlamento, ed
esercita ogni negozio della finanza. E questa raccolta di danaro, e questo
esercizio di negozi forma un altro ramo vastissimo di amministrazione. Da
ciò nascono rapporti infiniti dello Stato cogli agenti suoi propri e per
mezzo di essi coi singoli cittadini, e similmente cogli Enti morali.
Ciò che si detto sopra brevemente è più a modo di esempio che di
particolareggiata enumerazione, basta ad argomentare che se la imparzialità
è necessaria nella giustizia, non lo è meno dell’amministrazione. E
quindi l’azione dei partiti non solo dovrebbe essere assolutamente
esclusa come suol dirsi dal santuario della giustizia, ma eziandio dai
dicasteri amministrativi. Non si creda già che io voglia escludere il
Parlamento dall’esaminare e sindacare se i regolamenti furono fatti in
conformità della legge, se questa e quelli furono eseguiti appuntino, se
nella materia nella quale l’amministrazione procedette secondo i propri
criteri, la sua azione fu necessaria ed utile. Ma ciò per molta parte non
porge argomento a differenze di opinioni, o lo porge soltanto là dove si
tratta dell’indirizzo generale, il che appartiene alla politica. In
tutti i particolari, e qualunque sia il partito che abbia nelle mano il
reggimento, esso dovrebbe lasciare che l’amministrazione proceda senza
riguardo al partito stesso, ma sibbene al solo intento di conseguire i
vari fini di utilità pubblica che si ricercano nel miglior modo e più
spedito che si possibile.
Ed eccoci pervenuti al punto fondamentale sul quale desideriamo che
l’attenzione degli studiosi si rivolga. Imperocché per raccogliere
tutto in un concetto, se l’essenza e lo scopo dello Stato sta nel
rendere giustizia a ciascheduno, e nel fare il bene di tutti, se le
istituzioni politiche non sono altro che mezzi e guarentigie per
l’ottenimento di quel fine, che non vede che la giustizia di partito e
l’amministrazione di partito sono la negazione dell’essenza e dello
scopo medesimo dello Stato? L’ufficio dello Stato è di sottoporre
l’interesse di ogni cittadino e di ogni classe all’interesse pubblico,
il governo di partito inverte la gerarchia e sottopone l’interesse
pubblico ai suoi propri interessi: laddove ove ciò fosse inevitabile
nella forma costituzionale e parlamentare, si dovrebbe concludere che vi
è contraddizione fra questa forma di governo e il fine razionale della
società.
Ma sebbene ciò apparisca in massima evidente agli occhi di tutti, pure
non può negarsi che Ministri, Senatori, Deputati e uomini politici di
ogni sorte hanno una tendenza ad insinuarsi nella giustizia e
nell’amministrazione, e farvi penetrare spiriti partigiani per trarle a
profitto di sé medesimi e degli aderenti loro o almeno per conservare
forte e vigoroso il partito, diffonderlo coi benefici e colle minacce, e
mantenere il governo nelle proprie mani. Codesto periodo che spunta sempre
dov’é governo il partito, cresce e giganteggia là dove il reggimento
costituzionale non si svolse storicamente per una serie lunga e non
interrotta di ampliazioni e di adattamenti; ma successe di subito ad un
reggimento assoluto, o sia che lo Statuto venga ottriato dal Principe
stesso o strappato da impeto popolare. Imperocché l’amministrazione era
ordinata conformemente all’indole e alle tradizioni di una potestà
dispotica, ne possiede tutti i congegni e le abitudini, sì
dell’arbitrio nel comandare sì della disciplina nell’obbedire. Ora
tengasi questo a mente, che un organismo fazionato ad obbedire ciecamente
a chi comanda senza riguardo a guarentigie, addiventa facile istrumento di
un partito quando questo ha in mano il governo.
Un dotto scrittore germanico, Rodolfo Gneist, che ha meditato queste cose
con più acume di ogni altro2 vien divisando così gli effetti di un
governo di partito impiantato com’egli dice sull’ordinamento
amministrativo di uno Stato monarchico assoluto. Il 1° effetto è
l’abuso metodico delle forze governative specialmente della polizia
nell’interesse della maggioranza temporanea contro la minoranza e delle
classi più potenti contro le più deboli. Infinite tentazioni ha il
governo di valersi delle leggi e dei regolamenti per molestare o nelle
persone o negli averi coloro che la pensano in modo diverso dal partito
signoreggiante; quindi, premi ai suoi satelliti, vessazioni agli
oppositori. 2° Abuso metodico nella ripartizione degli impieghi per
accordarli ai suoi favoriti. Si pretende che l’impiegato partecipi a
tutti i pregiudizii del partito signoreggiante, o almeno facilmente vi si
accomodi. Né il silenzio basta sempre a preservarlo dalla persecuzione, e
s’inventarono le parole di bene o male intenzionato che furono argine di
condiscendenza o di animavversione. 3° dalle due cause precedenti nasce
un’alterazione e trasformazione profonda in tutto il diritto pubblico.
La partecipazione dell’impiegato al conflitto fra cittadini e cittadini
divenendo condizione necessaria alla conservazione del suo ufficio, lo
abitua a giudicare le legittimità di un atto non in sé medesimo ma a
tenore della opinione politica che domina. Le regole di avanzamento sono
manomesse, le concessioni industriali, le cautele della sicurezza
pubblica, il diritto domicilio perdono il loro natural valore, insomma
tutti gli atti dello Stato sono trasformati in promesse o in minacce. Lo
scopo precipuo è quello di vincere nelle elezioni. E mentre il Parlamento
colla votazione del bilancio stima d’infrenar il Ministero, questo
invece con indebite ingerenze introduce i suoi creati in parlamento, e lo
padroneggia disonestamente, né rimette del suo arbitrio se non quando
sente certe correnti d’opinioni esser troppo forti per resistervi, o
quando teme di provocare conati rivoluzionarii. Insomma allorché si
congiunge insieme il sistema costituzionale inglese col sistema
amministrativo continentale non ne deriva già come in Inghilterra un
partito che governa, ma un governo partigiano, e il ministero non è come
in Inghilterra il centro degli ordinamenti legislativi, ma è lo strumento
d’interessi collegati che hanno in lor balìa tutte le forze di
un’amministrazione assoluta. Laonde a breve andare si manifesta la sua
impotenza a tutelare il diritto dei cittadini, e per rimbalzo a mantenere
integre le stesse istituzioni politiche, le quali non bastano da sole a
costituire un governo secondo la legge. Il cambiamento di sistema adunque
non ha mutato in questo caso la sostanza delle cosa, ma solo ha accelerato
il processo di dissoluzione.
Fin qui ho riepilogato le idee dello Gneist. Ora se guardiamo ai fatti che
l’esperienza ci ha posto innanzi, vediamo che sebbene l’Inghilterra
possa citarsi anche in ciò a modello, pure non fu al tutto immune di tal
lebbra. Vero è che il self-government (governo autonomo) preservò la
nazione dei più gravi mali. Imperocché la mercé di esso il cittadino
inglese è veramente libero e l’amministrazione é essenzialmente locale
e indipendente dal governo centrale, il quale non può aversi alcuna
azione continuata e diretta. Ma per opposte cagioni nelle azioni del
continente europeo la tendenza biasimevole di che parliamo fu di gran
lunga maggiore, soprattutto nella Francia, nella Spagna, nella Grecia,
nella Italia. Si dirà che anche gli Stati Uniti d’America ne porgono
scandalosi esempi, ed è vero: ma quivi per ragioni peculiari che esporrò
più innanzi, sebbene l’ingerenza partigiana abbia prodotto alcuni
effetti speciali iniquissimi, non impedisce alla società di correre il
suo arringo con tale operosità che non fu mai veduta l’uguale nel
mondo.
Ho detto che anche l’Inghilterra non andò esente da difetti. E
veramente quello che fu chiamato patronage (patronato) fé sue prove di
grande parzialità e talora non senza scandalo. Fino a Giorgio III la
Corona praticava il patronato direttamente dando cariche ed emolumenti,
inventando quei posti che si chiamano sinecure per beneficare i suoi
favoriti, assicurando la successione degli uffici, assegnando pensioni
segrete. Parecchi atti del Parlamento, soprattutto quello del 1782 nel
quale fu segnalata l’opera del Burke, posero qualche freno a siffatti
abusi. Ma le grandi famiglie whigs spiegarono uno zelo straordinario nel
patronato e quando furono al potere collocarono gli amici loro e i parenti
non solo negli uffici dipendenti dai ministeri, ma in quelli dello colonie
e della chiesa. Nella inchieste e nelle discussioni che seguirono alla
guerra di Crimea apparve eziandio non ultima causa di molti guai, la
facoltà di comprare i gradi di ufficiale nell’esercito. Ora il metodo
degli esami introdotto nel servigio militare, e nel civile, e sopra ogni
altra cosa la ognor crescente ritrosia della pubblica opinione, tenace
dell’autonomia personale e locale, hanno sì fattamente temperato gli
slanci di questo patronato, che al nostro tempo Sir James Graham giunto
alla fine della sua lunga vita poté affermare risolutamente nessun abuso
notevole essere più da temere per questa parte. Né diversa è
l’opinione di E. Fischel nel suo libro sulla costituzione inglese il
quale dice così: "La vicenda dei partiti non ha alcuna influenza sui
funzionari dell’amministrazione, avvegnaché i partiti stessi abbiano
gran cura della imparzialità dei servigi pubblici. L’amministrazione
Inglese è come una base di bronzo sulla quale si può collocare or
l’uno or l’altro ministero senza scuoterla. Sia capo del governo Lord
Russell o Lord Derby il piedistallo rimane immobile3 ".
Bensì per amor del vero, dobbiamo aggiungere che scrittori odierni come
il May e più tardi il Todde4 che ne invoca l’autorità, affermano senza
esitazione essere giusto il privilegio del ministero di preferire nella
nomina degli impiegati gli amici politici e sostenitori suoi ed osservano
che fra le facoltà che appartengono ad un governo ve n’ha poche più
essenziali, e più efficaci di questa delle ricompense. Il patronato,
dicono essi, può adoperarsi a promuovere gli interessi e consolidare la
forza del partito; e dentro certi limiti e quando non vi sia violazione di
legge, giova come mezzo di rimunerare i servigi passati, e di assicurarsi
futuri aiuti. Però si avverta che l’uno e l’altro di questi scrittori
subordinano cotale privilegio alla pubblica utilità. Tale è il concetto
in Inghilterra; quando alla pratica odierna ogni atto di tal genere si
contiene in termini moderatissimi, e per le ragioni dette sopra non può
produrre effetto notevole, né pericolo grave alcuno per l’avvenire.
In Francia le cose ebbero tutt’altro andamento: l’amministrazione
fondata da Napoleone I parve così coordinata, così perfetta (e lo era
davvero sotto l’aspetto delle prontezza e della efficacia di azione del
governo, e della puntuale obbedienza degli impiegati) che non solo non si
pensò a mutarla, ma i Borboni ritornando nel 1814 sul trono la
conservarono e la riconfermarono. Ma gli statisti non videro che
soprapponendo a questa amministrazione un governo parlamentare
all’inglese, le due cose non solo non si unirebbero ma l’una finirebbe
con guastar l’altra.
L’Hello nel suo libro sul reggimento costituzionale ha rappresentato
vivamente lo stato delle cose a’ tempi della prima restaurazione, e
della monarchia orleanese. Ei descrive gli agenti dell’amministrazione
trasformati in agenti elettorali, e l’elettore spinto al voto più dagli
stimoli loro che dalla coscienza del proprio dovere; quindi il deputato
stesso fatto sollecitatorie degli affari de’ propri elettori, correre
d’ufficio a mendicare il favore dei ministri. Ma in ogni ministero, egli
soggiunge, si tiene un conto aperto al deputato: da un lato tutto le
grazie che gli si accordano, dall’altro il suo voto alla Camera nei
momenti solenni, col quale deve saldar le partite. E gli effetti di questo
mercato si reputano tanto utili, che l’amministrazione accredita essa
medesima il deputato come necessario mediatore negli affari. Essa lascia
capire che ogni petizione, sia pur giusta, per ottenere esaudimento con
speditezza, vuol essere accompagnata dalla raccomandazione del deputato,
ed a lui ne partecipa l’esito prima che ad ogni altro, affinché possa
farsene merito presso i suoi protetti. Similmente nella nomina degli
impiegati più che delle doti pregevoli si tien conto della protezione, e
chi vuol salire sa che è spalleggiato meglio dal favore altrui, che dalla
diligenza propria. Di guisa che l’abilità elettorale in prima e
l’abilità parlamentare poi danno il tratto alla bilancia delle
ricompense. Così la natura delle istituzioni si falsifica e il governo
rappresentativo non è che una larva di morale e di civiltà5.
L’ingerenza della Camera nella distribuzione di ogni piccolo impiego,
dice il Carnè6 diede esca ad una sorda opposizione del corpo
amministrativo contro il reggimento parlamentare, e fu questa una delle
cause meno avvertite ma più efficaci del discredito in cui cadde
nell’animo delle popolazioni. La Camera divenne un vivaio di ufficiali
pubblici, e la possibilità che la deputazione fossa scala agli impieghi e
agli onori scatenò le più volgari ambizioni.
Chi discorra i gravami espressi sotto la prima restaurazione e nel tempo
di Luigi Filippo, troverà ripetute le accuse delle quali abbiamo levato
solo due saggi. Si finì per credere che i deputati erano servi degli
elettori, e cortigiani del governo, il quale a sua volta per poter fare
assegnamento sopra la maggioranza era costretto a soddisfare le meno
oneste lor brame, o almeno a lusingarne la vanità, e pascerli di
speranze. Lo stesso Guizot che tanta parte ebbe nel reggimento durante
quel periodo, non può trattenersi nelle sue memorie dal riconoscere quei
difetti, ed elevandosi come ei soleva a considerazioni generali afferma le
seguenti proposizioni7: "Grande è il disaccordo fra il governo
rappresentativo istituito colla Carta del 1814 e la monarchia
amministrativa fondata da Luigi XIV e da Napoleone I. Là dove come in
Inghilterra e negli Stati Uniti di America, in Olanda ed in Belgio,
l’amministrazione è libera come la politica, e gli affari locali si
trattano e si decidono sul posto senza attendere impulso o risoluzione
dell’autorità centrale, il reggimento rappresentativo si concilia
agevolmente cogli ordini amministrativi perché questi non vi si collegano
se non in poche e importanti occasioni, ma quando la potestà nazionale ha
il duplice compito di governare colla libertà, e di amministrare colla
centralità, di sostenere in parlamento la pugna per i grandi interessi
dello Stato, e contemporaneamente regolare ovunque sotto la sua
responsabilità quasi tutti i più minuti affari del paese, ivi uno di
questi due inconvenienti non tarda guari a scoppiare; o il ministero
intento agli affari generali e alla difesa propria trascura gli affari
locali, e li lascia disordinarsi ovvero li cura facendoli servire ai
propri interessi, e l’amministrazione intera dal suo apice alla sua base
non è più che uno strumento nelle mani dei partiti che si contendono il
governo della cosa pubblica. Non è mestieri insistere su questi
inconvenienti che oggi sono divenuti un tema comune degli avversari del
sistema rappresentativo... Ma è chiaro che bisogna risolvere il problema
di svolgere tutte le forze locali di esercitare autorità nella cerchia
loro, e far penetrare nell’amministrazione lo spirito di libertà... La
monarchia costituzionale costretta sin dal suo nascere a vincere le
difficoltà della libertà politica, e insieme a portare il peso della
centralità amministrativa fu messa alla prova di due responsabilità
contraddittorie che soverchiarono l’abilità e la forza che si può
richiedere ad ogni governo".
Questo lato della questione che il Guizot accenna non è il solo, ma è
pur assai importante. E non sfuggì alla perspicacia di Cesare Balbo che
dice8: "Dove gli impieghi dipendenti dal ministero sono numerosissimi
e sparsi in tutto il suolo nazionale... i ministri diventano oltrapotenti;
la macchina mirabile trovata a distruggere l’antico e franco
assolutismo, non ha fatto che produrre uno nuovo ed insincero. Qui ci
basterà osservare che tutte queste amministrazioni così numerose e così
concentrate nelle mani dei ministri sono istituzioni di Napoleone e molto
bene inventate da lui a suo scopo, molto male subite poi... Il nec plus
ultra delle slogicature fu in un paese, dove sotto il governo assoluto non
s’era stabilito mai l’ordinamento amministrativo napoleonico, e si
stabilì contemporaneamente colla monarchia rappresentativa. E questo è
il paese di Macchiavelli!"
E chi bene addentro rifletta scorgerà quanta analogia passi fra questo
concetto e quello che io esprimeva presentando al Parlamento nel 13 marzo
1861 il disegno di un nuovo ordinamento del Regno, e adoperava queste
parole: Se gli ordini costituzionali in alcune parti d’Europa non fecero
buona prova, egli è da attribuirsi principalmente a ciò che il Comune e
la Provincia non vi erano ben ordinati né abbastanza liberi per la qual
cosa trovandosi il cittadino da sé solo di fronte all’onnipotenza dello
Stato si corre non solo alla democrazia, ma alla dittature e al
dispotismo.
Ma tornando alla Francia non solo nell’amministrazione ma eziandio nella
giustizia s’infiltrava la indebita ingerenza della politica. Un uomo di
grande vaglia ed autorità, il vecchio duca di Broglie, lo diceva
apertamente come si vede nelle opere postume pubblicate da suo figlio9, e
confessava esservi state a sua memoria talune scelte di giudici
manifestamente partigiane e riprovevoli, talvolta odiose e ributtanti:
nelle quali però nessuno osava apertamente lagnarsi. Di vero lo stesso
autore cerca la ragione dello sconcio in ciò che un ministro può muovere
a suo arbitrio una schiera di migliaia dio giudici, e questo ministro è
uomo politico, e per conseguenza uomo di parte, e quindi ha amici ed
avversari. Or come supporre che, per quanto buon volere ed imparzialità
si sforzi di avere, pure non ceda alle sollecitazioni, alle importunità
degli amici, al desiderio di rimeritare i servigi di chi lo aiuta, lo
sostiene, e partecipa alle sue idee e ai suoi sentimenti?
E non è a credere già che la repubblica abbia mutato il triste andazzo,
perché il male non ha nulla che fare, come dissi, con la eredità o la
elezione del supremo magistrato, anzi scorgiamo lucentemente che peggiore
col succeder delle forme parlamentari alle costituzionali. Poche settimane
or sono un deputato francese vantasi di avere per suoi rancori in pena di
una sentenza datagli contro per affari civili, ottenuto dal ministro il
trasferimento di un magistrato, come erra di più forte vendetta10. E
mentre scrivo queste pagine mi accade di leggere le seguenti parole:
"Oggi prevale il concetto di governare ed amministrare il paese,
curando oltre misura gli interessi del partito che governa: si cercano
delle guarentigie contro la possibilità di cambiamenti, allontanando da
ogni funzione amministrativa e municipale coloro che non hanno le idee e
le vostre passioni, si vorrebbe se fosse possibile escluderli da ogni vita
pubblica e perseguitarli a oltranza. Questa è politica di partito non di
stato. Imperocché a chi non fraintende il senso delle parole, un partito
può avere una politica di stato quando soddisfa a tutte le esigenze
dell’ordine, della giustizia, della libertà, degli interessi nazionali,
mentre se la sua politica è di partito, immola tutti questi beni alle sue
passioni e agli interessi suoi proprii. La politica di stato ha
un’ideale, più o meno utile, più o meno retto nella scelta dei mezzi,
ma codesto ideale sovrasta alle ambizioni personali: la politica di
partito mira a mantenere la potenza nel cerchio dei propri aderenti e
adopera del continuo espedienti a tal fine, senza pensare agli interessi
della nazione. E più oltre: I ministri non sono indipendenti
nell’amministrazione: i senatori e i deputati hanno l’ingerenza
massima sopra i funzionari, e sopra la trattazione degli affari, e le
pretensioni loro passano nel gabinetto o nel consiglio dei ministri solo
per esservi confermate. Ma questi padroni dei ministri hanno degli altri
padroni a lor volta e sono i membri dei comitati che li fecero eleggere.
Questi intimano gli ordini loro agli eletti ed essi li trasmettono ai
ministri che ci appongono la loro registrazione11".
Che più? Leggo citati alcuni brani di un discorso del Procuratore
generale innanzi alla Corte di appello di Parigi che non si perita di
manifestare questi pensieri: "I giudici di pace sono oggi più
solleciti di sapere quali siano le opinioni politiche dei loro
giudicabili, che del merito dei loro processi, e si domandano se una buona
elezione non valga che un buon giudizio... A me è lecito di sollevare il
velo della mia amministrazione, ma io vi farei stupire, mostrandovi quanti
vi sono i quali credono dio poter verificarsi mediante una denunzia
politica di cattivi processi che hanno perduto in tribunale12."
Continuo questa rassegna in altri paesi, ma debbo avvertire il lettore che
non da esame accurato e personale dei fatti io traggo le informazioni che
seguono, ma le trovo scritte in libri ed effemeridi pregiate; sicché
potrebbe in esse insinuarsi inesattezza, o qualche torto giudizio, del
quale io non vorrei esser tenuto in colpa.
Nella Spagna è antico e universale il lamento: anzi non è raro il caso
di leggere le lodi dell’amministrazione francese, la quale almeno
conserva una certa integrità, in mezzo alle rivoluzioni politiche, e
procede senza scosse e senza interruzioni: laddove in Ispagna quella che
nel 1870 il Castelar chiamò empleomania è un male cronico ed esiziale.
Perché quando il ministero cade, trae seco nella caduta buona parte
dell’amministrazione. Vi sono in Ispagna, dice Mazade13, degli impiegati
moderati, degli impiegati progressisti, ma indarno si cercano impiegati
che servano lo Stato anziché i partiti. Fra le condizioni richieste alle
riforme, prima sarebbe quella di sbandire dall’amministrazione la
politica che la perverte e fuggir tal costume, onde ogni più rea opera si
giustifica in nome del partito. E vi fu un periodo (auguriamo che sia in
sul declinare) nel quale entrare al ministero della cosa pubblica era
notoriamente il mezzo più efficace di arricchire in breve ore, e non pur
sé medesimo, ma i parenti e i famigliari. Però anche oggi si legge
scritto da uno che sciaguratamente fu vittima del proprio zelo: "La
mancanza di giustizia, l’arbitrio amministrativo, la centralità
eccessiva, la rassegnazione del popolo danno al governo della Spagna
potestà più larga che in alcun altro Stato. All’avvicinarsi delle
elezioni può cambiare a suo grado perfetti, giudici, impiegati, sono ai
membri del municipio e ai consigli generali, accelerare o ritardare a suo
grado la soluzione dei ricorsi amministrativi, esaudirli o negarli,
chiudere gli occhi sui contribuenti che sono addietro nei pagamenti delle
imposte, ovvero usare con loro spietato rigore nel riscuotere, accordare o
negare sussidi per opere pubbliche. All’uopo si ricorre alle minacce,
alle violenza, alla falsificazione dello scrutinio14."
Peggio ancora in Grecia, e n’è prova che dopo oltre cinquant’anni di
costituzione libera, i progressi veri dell’amministrazione,
dell’istruzione, dei lavori pubblici, dell’agricoltura, della
ricchezza sono troppo scarsi, ed anche la sicurezza pubblica è sempre mal
guardata. Leggesi in uno scritto che dipinge la Grecia contemporanea:
"Le persone più rispettabili sdegnano di far parte della Camera e ne
fan parte invece taluni di abominevole fama.. La faccia degli intriganti e
degli ambiziosi s’inframette nella politica. Le sessioni intere si
logorano in sterili declamazioni, in grossolane ingiurie, di personali
accuse: e poi quando s’approssima l’ultimo giorno della sessione, si
votano senza discussione tutti i progetti presentati... Una delle più
caratteristiche fattezze del Parlamento greco è questa, che al principiar
della sessione tutti i gregari sono ministeriali, ma a poco a poco passano
all’opposizione, e sol quelli che hanno ottenuto un impiego restano
fedeli, sicché a vero dire non v’è ministero che possa reggersi a
lungo contro le coalizioni15". E’ da sperare che si sia esagerato,
ma non si può negare che altri indizi provano mali veri e disonesti.
L’Italia sta nel mezzo: il morbo è in essa ancora men grave che non è
in Spagna ed in Grecia, parte la novità delle istituzioni, parte per
l’indole degli abitanti, e lo stato della civiltà; ma temo sia già
grave che in Francia, e ch’essa volga rapidamente verso le due penisole
che le stanno ad occidente e ad oriente. Ma prima di parlare dell’Italia
conviene che io dica alcuna cosa degli Stati Uniti d’America.
Negli Stati Uniti d’America la corruzione nelle regione politiche, se mi
è lecito adoperar questa metafora, è grandissima e notoria. Sin
dall’epoca che il Tocqueville scriveva il suo libro magistrale egli non
si ristette dal descriverla e condannarla, e narrò che molti uomini
dabbene, fra i più eminenti per ingegno e per virtù rifuggivano dal
prender parte alla cosa pubblica. Il che è il contrapposto dell’antico
concetto che il governo debba naturalmente venire nelle mani degli ottimi.
Ma dal tempo di Tocqueville in appreso, la corruzione è smisuratamente
cresciuta, e scandali recenti l’hanno messa ognora più in aperto. Ora
la cagione principalissima di questa corruzione reputasi la maniera onde
sono costituiti i partiti; imperocché fra il popolo e i suoi medesimi
eletti s’interpone una classe di uomini accaparratrice o sforzatrice del
voto. Questa è la classe dei (politicians) politicanti, i quali si
circondano di una schiera di agenti ai capi, addestrati a servir il
partito senza scrupoli, che corrono per le città e per le campagne,
ingannano, avviluppano, minacciano, sicché l’azione dell’ingenuo
cittadino è annullata, se non è pronto a gittarsi cogli altri nella
mischia a capo fitto o ad ordire cospirazioni contro cospiratori; ed anche
in questo caso, secondo ogni probabilità l’opera sua tornerebbe vana
perché non preparata da acconci ordinamenti. Il metodo del caucus unione
dei politicanti più audaci e più inframettenti, ha per fine d’imporre
il voto alle moltitudini. Questo per le elezioni: ma gli eletti poi hanno
naturalmente un debito da sodisfare a coloro che li portarono in seggio,
ed essi medesimi cercano lucro e potenza anche per vie oblique, donde gli
accordi, gli anelli (rings) come colà si chiamano, e ciò tanto nel
partito che s’intitola repubblicano quanto in quello che prende nome di
democratico, e questi anelli somigliano a quel che in Italia si direbbe
camorra o mafia. Laonde avviene che, compiuta la elezione e soprattutto
quella del presidente, un nugolo di pretendenti si cala intorno ad esso, e
ciascuno fa valere i suoi diritti ai migliori impieghi per l’opera
prestata, imperocché è noto che il nuovo capo della repubblica può
licenziare tutti gl’impiegati, e nominarne altri a lui meglio affetti: e
inoltre è mestieri contentare i capitalisti i quali hanno fornito i
denari per le spese della elezione, colla mira di far qualche operazione
di finanza col governo, o di ottenere qualche concessione di miniere, di
ferrovie, o di altre imprese. Così ogni quattro anni si rinnova quella
che con frase scolpita un recente scrittore americano chiamò la balìa
del pubblico saccheggio16.
Già da gran tempo fu chiesto da molti che una legge regolasse lo stato
degli impiegati; e gli uffici fossero conferiti secondo il merito, e
mantenuti stabilmente in chi adempì al proprio dovere; ma le istanze
tornarono vane. Fin dal 1867 una società di Filadelfia propose un premio
a chi meglio sciogliesse il problema dell’ordinamento delle elezioni al
fine che il corpo politico fosse sinceramente rappresentato. Fra le
dissertazioni pubblicate17 parecchie effigiavano al vivo gli inconvenienti
del governo di partito e affermavano non potersi onninamente chiamare
libere istituzioni quelle che tali sconci permettevano, né democratico un
reggimento nel quale il popolo tanto è lungi dal dirigere la cosa
pubblica che al contrario è diretto da minoranze artificiose, collegate
in setta, e dove il privato cittadino non solo è destituito di ogni
azione nella politica nazionale, ma quasi non osa avere una volontà.
Mi sia permesso levarne alcuni saggi curiosi e non abbastanza noti ancora
appo noi, i quali mettono raccapriccio; imperocché gli effetti più
terribili del sistema incominciarono a vedersi chiaramente durante la
guerra civile fra il nord ed il sud della repubblica.
Era presidente in quel tempo Abramo Lincoln, uomo noto per grande probità,
tantoché dal popolo aveva avuto il soprannome di onesto vegliardo (honest
old Abe). Eppure anch’egli dovette cedere alle violenze e pressure del
partito18. Un tale Cameron, svergognato nelle sue capacità,
svergognatissimo nell’ambire uffici superiori ad ogni suo merito, questo
Cameron uno dei caporioni fra i politicanti, fu da esso loro fiancheggiato
perché Lincoln gli assegnasse un portafoglio; ma la natura onesta del
Presidente vi repugnava. Fu udito esclamare più volte: che dirà il
popolo di me sapendo che io accolgo il Cameron fra i miei consiglieri? E
ciò nonostante dové sobbarcarsi, e chiamò costui a reggere prima il
dicastero della marina e poi quello della guerra. Non appena egli è
assunto il nuovo ufficio, di subito trasferisce la commissione
dell’acquisto dei vascelli da un comandante marittimo com’era costume,
ad un proprio cognato, del quale è detto in una inchiesta posteriore
fatta dalla Camera che "gli mancava ogni ombra di esperienza, ed ogni
capacità in materia nautica, ed era al tutto ignorante del servizio
navale e dell’acquistare o costruire vascelli, alle quali cose può
asseverarsi che, prima di quel tempo, in sua vita egli non aveva pensato
mai un’ora sola; e nondimeno comprò delle navi per otto milioni (di
lire italiani) e confessò di aver preso in sette settimane 250 mila lire
per compenso dell’opera sua". Non meno profligatamente andarono le
cose della guerra. I politicanti della Camera eran divenuti i sensali
delle intendenze militari, quando non erano essi stessi colonnelli o
generali. Chi legge le relazioni dei comitati che esaminarono appresso la
gestione finanziaria di quel tempo, prova un senso di ribrezzo e
d’indignazione. E non solo vi fu dispersione e furto sfacciato nelle
spese dell’esercito e della marina, ma il tesoro nutriva ed arredava in
parte l’esercito avversario. Sotto il pretesto di un commercio di cotone
fra il mezzodì e il settentrione, si mandavano provvisioni e fornimenti
all’esercito che si doveva combattere, e ciò facevasi con permessi
della tesoreria firmati dallo stesso Lincoln che era inconsapevole del
tradimento che commettevasi. Imperocché a ragione il comitato designa
quel supposto traffico come un tradimento alla patria. Di tal guisa dal
1870 durante la guerra di secessione il governo solo spese quasi ventotto
mila milioni (di lire italiane), e il gen. Schofield19 uomo autorevole
quant’altri mai non si peritò di affermare che quella guerra poteva
finirsi con la metà di vite umane, e di danaro sprecato, se fosse stata
condotta con senno e con onestà. Per finirla colla storia di questo
Cameron quando gli scandali furon giunti al colmo, il Presidente Lincoln
si decise a destituirlo. Ma qui ancora fatto il primo passo, bisognò
ritrarlo; imperocché tali erano intorno a lui le ingerenze e gli
scalpori, che convenne fingere che il ministro avesse dato spontaneo la
rinuncia, e destinarlo ambasciatore della Repubblica a Pietroburgo.
Nel tempo di che parliamo, cioè durante la guerra di secessione si videro
esempi notevoli di associazioni ordinate al fine di violar la legge sotto
il manto di legalità; e queste associazioni furono abili a soverchiare a
lor grado e muovere Corti di giustizia e assemblee legislative degli
Stati, ottenendo sentenze da quelle e riforme opportune da queste per
imporre tasse, aumentare le emissioni di carta moneta, perturbare i
commerci. In somma pochi smisuratamente arricchiti dalle spoglie di
moltissimi.
Come ne Governo centrale così nei governi degli Stati e nei municipi si
manifestarono frequenti le menzogne e le frodi: ed è troppo nota la
vicenda di Tamany-Ring di Nuova-York perché io mi indugi ad esporla.
Fatto è che una mano di politicanti, vera banda di malfattori,
s’impossessò dell’amministrazione della città, impose giudici e
impiegati suoi partigiani, dilapidò i danari del comune, rubò a man
salva molti milioni, e poté tiranneggiare parecchi anni in mezzo alla
incuria o al terrore degli amministrati. Io non ho presente agli occhi, ma
ricordo, un discorso tenuto dal Mundella nell’atto stesso che lasciava
New York per ritornare in Inghilterra, dove esprimeva nobilmente il suo
cordoglio per queste enormezze.
Chi voglia prender contezza di smisurate corruzioni, fra i vari libri,
prenda a leggerne uno curiosissimo dei signori Adams20. Ivi si vedrà
narrata la storia di una delle più cospicue ferrovie quella dell’Erie,
fatta preda di un gruppo di avventurieri senza onore, senza credito, senza
beni di fortuna: i quali mediante questa impresa riuscirono ad agire
sinistramente sulla politica e sulla economia nazionale. Si vedrà narrata
similmente quella che fu chiamata cospirazione dell’oro, per la quale
con artefici frodolenti, e spacciando false novelle si alzava e si
abbassava l’aggio della moneta metallica a intervalli rapidissimi,
rovinando famiglie e popolazioni per saziare l’ingorda brama di avidi
speculatori. Ed è a notare eziandio che nei partiti e nella politica sì
è fatto un gergo di parole come quello dei galeotti e dei cammoristi e
questo come tutti i gerghi muta alla giornata secondo le circostanze21.
Non è dunque da meravigliare se un senso di tristezza occupa gli animi di
molti, e se l’Adams se ne sia fatto interprete con queste singolari
considerazioni che appaiono dettate da animo sdegnoso. Le generazioni si
susseguono sperando di lasciare i figli loro in condizione migliore, ma
s’ingannano. Si suppone che non vi siano più pirati, né briganti, né
truffatori al giuoco o in cricca: ma ci s’illude. I pirati hanno
trasportate le loro imprese in terra e le conducono più o meno
d’accordo colla legge, ottenendone tale profitti che mai non avrebbero
potuto sperare quando scorazzavano in mare; anche i briganti non vivono più
nelle grotte delle montagne ma si pavoneggiano nelle piazze, e non
pigliano più quei soprannomi terribili e minacciosi di un tempo, ma si
fanno chiamare col nome proprio e col titolo di colonnello, di generale,
di presidente. E il giuoco di vantaggio s’è convertito in un affare, e
si tratta come una operazione di cambio. Cosicché si può con verità
dire, che strappando la maschera ingannatrice al secolo XIX, si troverà
che la sua gentilezza tanto vantata copre la brutalità del secolo XII,
anzi si dovrà concedere che questo era men reo e men disonesto del
presente.
Né si può dire che ciò avvenisse solo in momenti di agitazione, e di
disordine, quando ferveva la guerra civile, o poco dopo, quasi fiotti di
mare venuti dopo la tempesta. Imperocché altri casi gravissimi seguirono
subitamente sotto la presidenza del generale Grant. Taluno dei suoi
ministri ebbe a sostenere processi di concussione e di peculato; e poiché
questi fatti non erano stati ignorati dal presidente, ciò contribuì non
poco ad impedire che fosse eletto per una terza volta. Il Molinari nelle
sue lettere22 dice che Verre non ispogliò la Sicilia tanto crudelmente
quanto i carpet baggers saccheggiarono il mezzodì, e descrive con grande
vivezza quelle associazioni anonime che si formano nell’America
coll’intento prossimo d’impossessarsi del governo, ma col proposito
ulteriore di spogliare il paese23.
Colla presidenza dell’Hayes parve che un’aurora di moralità
imbiancasse l’orizzonte. Imperocché in una sua lettera riguardante la
nomina degli impiegati egli osò esprimersi con queste parole: "Sono
già quaranta anni che si svolge un sistema che ha per divisa: le spoglie
al vincitore. La regola antica, vera, che l’onestà e la capacità
costituiscono i soli titoli agli impieghi e che non v’ha fuor di quelli
altro diritto, codesta regola ha ceduto alla regola opposta, doversi
guardare soprattutto ai servizi che uno ha reso al partito politico, e
ogni partito la mette in opera. E notasse bene che questa regola s’è
andata peggiorando nell’attuarsi. Perché dapprima era il Presidente
direttamente o per mezzo dei capi dei vari uffici che sceglieva gli
impiegati, ma a poco a poco la designazione di essi è passata nelle mani
dei membri del Congresso legislativo. Gli impiegati pubblici sono divenuti
così la mercede dei servigi resi a un partito, e peggio ancora dei
servigi resi ai capi del partito. Or questo sistema annulla ogni
indipendenza negli uffici pubblici, e mentre spinge a prodigare le spese,
colloca nella amministrazione agenti incapaci. Indi la tendenza ad operare
disonestamente, indi un affievolirsi della vigilanza dei superiori, e
venir meno la responsabilità che assicura nel servizio pubblico probità,
ed efficacia. Imperocché i funzionari indegni non possono essere
prontamente revocati né rigorosamente puniti. Bisogna dunque che la
riforma sia generale, intera e dalla radice. Noi dobbiamo tornare alle
massime e alle pratiche dei fondatori delle nostre istituzioni, e se è
necessario, scrivere nelle leggi quelle massime per non diparticene mai più.
Uopo è che l’impiegato dia tutta l’opera sua all’amministrazione
col solo intento del pubblico bene, e sia assicurato che sino a tanto che
adempia onestamente e convenientemente le sue funzioni, egli conserverà
il suo impiego".
Né dalle parole furono discordi gli atti. Egli incaricò il segretario di
stato Sherman di fare una inchiesta sulla condotta del generale Arthur che
aveva l’ufficio di collettore delle dogane a New-York. E poiché lo
Sherman nella sua relazione mostrò che gravi abusi in quelle dogane si
commettevano, parte insciente, parte consenziente il collettore, l’Hayes
lo destituì e fu bell’esempio, e imitabile. Ma non pare che producesse
nel pubblico grande effetto, poiché nessuno ha pronunziato il suo nome
per la rielezione, e lo stesso Generale Arthur fu eletto
vice-presidente24. Vero è che alla presidenza fu elevato il Generale
Garfield uomo di grande saviezza ed integrità; ma la sua virtù gli fu
per avventura cagione di perdere la vita. Imperocché colui che lo
assassinò a tradimento, il Guitteau, non era mosso da fanatismo politico,
ma da vendetta privata, perocch’egli pretendeva in ricompensa delle sue
fatiche elettorali un posto che gli fu dal presidente negato. E’ da
credere che l’orrore fortissimo, suscitato nel popolo degli Stati Uniti
da questo delitto, sarà freno salutare al suo successore, e come si vede
nella storia che talvolta gli eccessi sono principio di ammenda nella
legislazione e nel costume, così giova sperare che affretti la riforma
assai più che non avrebbero potuto farlo le argomentazioni e i discorsi
degli scrittori.
Ma onde mai questo fatto nuovo negli annali del mondo, che la corruzione
delle classi politiche non siasi rapidamente diffusa per tutto il popolo,
e che un governo abbia potuto sussistere in tali condizioni? La
spiegazione di tal fatto vuolsi ripetere da molte cagioni. E primieramente
la vigoria, e se mi è lecito dir così la giovanilità gagliarda di quel
popolo, facile a superare ogni morbo avventizio. Quando l’agricoltore
trapianta dal vivaio al campo gli olmi e li dispone in filari, s’accorge
dopo breve tempo che in taluni le muffe hanno attecchito, e ne
ingialliscono la scorza: i piantoni vigorosi o le respingono, o se ne
liberano in brev’ora, mostrando una buccia fresca e lucida, mentre i
deboli o non possono liberarsene, o ne rimangono tisici. Tale in molte
cose, è la condizione dell’Europa rispetto a quella dell’America.
Aggiungi lo smisurato territorio nel quale la popolazione crescente può
stendersi e trovar lavoro, e rimunerazione condegna. Imperocché allora
principalmente le agitazioni intestine e le contese civili cominciano a
scoppiare, quando la popolazione moltiplicandosi, riesce difficile trovar
il modo onde campare la vita come accade nella vecchia Europa. Colà
invece terre fertilissime da coltivare, boschi vetusti da abbattere,
miniere di carboni, di olii, di pietre, di metalli da scavare, e tutto
risponde l’un cento della tua fatica e del tuo capitale. E’ un fatto
nuovo nel mondo l’ardire, la temerità colla quale s’intraprendono colà
le opere più ardue dell’agricoltura, dell’industria e del commercio,
ed è parimente maraviglioso lo svolgimento della produzione e della
ricchezza. I grandi guai della guerra civile, le dispersioni infinite di
denari e di uomini furono riparate in poco d’ora, e ben poté dire il
presidente Hayes nel suo ultimo messaggio che la presente condizione
finanziaria degli Stati Uniti, considerata in relazione alla crescente
ricchezza della repubblica, alla estensione e varietà delle sue
attitudini, è più fortunata di quella di ogni altro paese al nostro
tempo: anzi non fu mai sorpassata da verun paese in qualsiasi periodo
della storia25.
Anche si vuol attribuire il fatto di che parliamo alla razza anglo-sassone
fondatrice di quelle colonie, la quale ha un’indole seria ed operosa, e
dove l’amor della famiglia, il rispetto delle leggi, e il sentimento
religioso tengono un grande predominio.
E infine il Governo sia locale sia federale ha una cerchia assai ristretta
di attribuzione, e la massima parte degli atti amministrativi è
interamente sottratta alla ingerenza governativa. Lo Stato vi ha
l’ufficio di tutelare la sicurezza e di difendere la integrità
territoriale, poco più; tutto il resto è lasciato alla libertà del
privato e delle associazioni spontanee. L’America Settentrionale si
trova in ciò al punto opposto di quello Stato moderno tutore, educatore,
distributore della ricchezza quale è descritto da parecchi scritti che lo
vagheggiano come tipo ideale.
Ad ogni modo la differenza sta in ciò che in Europa lo Stato e il governo
che lo rappresenta è guardato con riverenza, spesso con invidia, come
organo superiore della società, laddove in America si accetta quella
teorica del passato secolo che lo Stato è per così dire un male
necessario, che fa maggiore, anzi spesso minore di ogni altra opera civile
di scienza, d’arti, d’industrie. Il popolo americano ha attuato
l’autonomia del cittadino quanto è possibile, e mostra nella storia di
avere il còmpito di svolgere al più alto grado di condominio dell’uomo
sulla natura, traendone ogni possibile benefizio, e per così dire di
foggiarla a civiltà, dissodando un continente fertilissimo che era
incolto, e introducendo tutte le maniere d’industrie e di commerci coi
metodi più perfezionati della meccanica e della chimica. E questo compito
fu maravigliosamente eseguito per iniziativa privata, senza direzione del
governo. Tu odi sovente l’americano parlare del governo in termini
dispregiativi, ed ei non si briga di migliorarlo salvocché non venisse
meno interamente al suo ufficio. Perdoni il lettore se io introduco un
paragone volgare, ma egli è che l’ho udito dalla bocca stessa di un
americano. Ho udito dirgli: io so bene che nell’amministrazione
avvengono indegnità e dilapidazioni e peculati, e che ciò torna ad
aumento di tasse: ma a me giova piuttosto pagare un tanto di più che
occuparmene, imperocché il tempo che vi spenderei se lo dedico ad altre
opere mi rende il decuplo ed anche maggiormente. Il nostro caso è quello
del signore che ha un cuoco che gli ruba e sel sa: ma pazienta finché il
furto non è eccessivo e finché il pranzo è discreto. Certo se costui
rubasse a man salva, e per di più gli apprestasse cibi guasti o mal
cotti, allora si risolverebbe a discacciarnelo: similmente facciamo noi
americani quando il male passa un certo segno. E così le prevaricazioni
del governo di Grant ci mossero a non rieleggerlo più Presidente e così
spazzammo via il tammany ring di Nuova York quando la misura fu colma.
Fino a quel punto lasciamo fare, e andiamo per la nostra via più
fruttuosa, più libera, e che ci infastidisce meno; e ci pare che ogni
altro impiego del nostro ingegno e della nostra attività valga meglio di
quello che mescolarsi nella vita pubblica26. Tale in generalità è il
concetto che allontana molti da quell’arringo, dove in Europa è per
taluni adempimento di un dovere, per altri premio di lunghi sforzi, per
altri ancora palma di nobile ambizione: tali sono le cagioni per cui un
governo corrotto non corrompe la moltitudine del popolo.
Ma durerà codesto stato di cose perpetuamente? Quando la popolazione che,
parte per sé medesima, parte per l’immigrazione, si moltiplica così
rapidamente, sarà divenuta numerosa rispetto al terreno da coltivare e
alle industrie da esercitare, potrà la cosa pubblica procedere come oggi,
potrà lo Stato non inframmettersi di molti servizi? o non avverranno colà
ancora quegli sconci, quelle discordie, quei rivolgimenti onde la storia
del vecchio mondo è intessuta? Fino ad ora, come ho detto, la grande
moltitudine degli abitatori de quel paese segue il suo cammino, nonostante
la corruzione della classe politica e ci dà in molte parti della civiltà
maravigliosi esempi e degnissimi d’imitazione27. E chi potrebbe parlare
di quel grande popolo senza un sentimento di stupore e di ammirazione? Ma
poiché la indagine dell’avvenire oltrepassa il tema che io mi sono
proposto, e parmi di aver già dimostrato abbastanza che tutti i governi
parlamentari di qua e di là dell’Atlantico patiscono di questo male;
torno all’Italia, che, come dissi, tiene il mezzo a parer mio fra la
Francia e le due penisole iberica ed ellenica nel generare i cattivi
effetti del governo di partito.
E qui è mestieri ripetere che essendo mio scopo di mostrare i mali dei
partiti, non intesi farne io medesimo arma di partito come a taluni forse
dei miei accusatori poté parere. Certo parve al Desanctis del quale ho
citato sopra parecchi brani, il quale parlando poscia a Foggia l’11
marzo 1880 diceva queste parole: "Io voglio prendere la parola per un
fatto personale. Scrissi alcune pagine in un giornale intitolato il
Diritto, e di quelle pagine l’onorevole Minghetti si fece arma contro la
Sinistra. Egli m’impiccoliva; egli non si pose a quell’altezza dalla
quale io guardava. Non guardavo io alla Destra o alla Sinistra, non è in
questo o quel particolare che si deve cercare lo spirito di un uomo; la
mia mira era più alta. Io guardavo ad uno stato morboso d’Italia e ne
facevo la diagnosi. E il morbo è questo, che abbiamo l’audacia e la
violenza dei pochi e l’indifferenza dei molti, questo è lo spettacolo
che ci danno i popoli nei tempi della decadenza o della stanchezza. Gli
onesti si disgustano. I patriotti si ritirano. La fede nelle patrie sorti
s’indebolisce. E in mezzo all’accasciamento e all’apatia elettorale
assisti al tripudio osceno delle passioni e degli interessi più
volgari".
Passando io per quella città tre giorni appresso, ed essendomi narrato
delle cose dette dall’onor. De Sanctis, poiché mi si offeriva opportuna
occasione di parlare a quella medesima popolazione che lui aveva udito,
risposi fortemente negando la ingiusta accusa. Imperocché mio
intendimento era di notar questo male come uno di quelli che si
manifestavano nei governi parlamentari, ed al quale bisognava rivolgere
attento lo sguardo per cercarne i rimedi con sollecitudine, qualunque sia
il partito che regge la somma delle cose. La mia sentenza era generale, e
fu mossa solo da un grande amore delle nostre istituzioni, parendomi che
la corruzione rapidamente si dilati, e l’amministrazione sia minacciata
da una lebbra, la quale se si estende ancora produrrà questo effetto: che
il Governo invece di essere tutore dei diritti e degli interessi dei
cittadini, sarà mancipio di una classe o piuttosto di una fazione. Sicché
io lascio stare questa immeritata accusa, e ripeto che il mio intento non
riguarda persona alcuna, né questo o quel partito, ma vuol provare che il
male c’è, che s’allarga ogni giorno e che diverrà esiziale, se non
vi si pone qualche riparo. Che se talvolta al mio intendimento mal
rispondesse lo stile, io prego il lettore di considerare che questo
scritto ebbe origine da una difesa personale, e che il risentimento
comecché giusto nella origine può avere sparso su di esso, anche contro
mia voglia, una certa asprezza.
Nei primi tempi della nostra rivoluzione molte cagioni impedirono che il
male scoppiasse. Prima di tutto la novità, e l’imperizia, perché gli
effetti di questa indebita ingerenza non si sentono che per esperienza; e
i vantaggi privati che se ne possono trarre dagli uomini politici, vengono
a poco a poco, e anche la libidine dell’arbitro si risveglia
gradatamente e scapestra per impunità. Leggo che per giungere alla
massima perfezione nella rea loro arte, tre generazioni di politicanti
occorsero in America28. Nei primi momenti del nostro risorgimento
l’entusiasmo soffocò le male passioni. L’Italia si riscuoteva da
secolare oppressione, dopo infiniti contrasti e martirii, e gli uomini che
avevano per lei operato e patito, ponevano ogni onore ed ogni ambizione
nel condurre a termine la gloriosa impresa. A ciò s’aggiungano i
pericoli che ne assiepavano da ogni banda, e minacciavano a tutte l’ore
di distruggere l’edificio le cui parti non erano ancora assolidate da
cemento di legge o di consuetudine. Non è dunque maraviglia se, posto la
grandezza della impresa, la natura degli uomini, il tempo, il fine, i
pericoli in mezzo ai quali versavasi, quel morbo di che parliamo non desse
tai segni di sé medesimo quali diè più tardi manifesti. E nondimeno
anche in quel primo periodo, soprattutto nei governi provvisori, non
mancarono le ingiustizie, ma furono mosse non tanto da interesse privato
quando da reazione e da odio contro il passato. Imperocché sebbene si
fosse stabilita la massima di rispettare i diritti acquisiti, e di non far
vendette; anzi si andasse tant’oltre da liquidare le pensioni a coloro
stessi che avevano perseguitato acremente i vincitori odierni (e ciò sarà
gloria perpetua del nostro rivolgimento), non mancò qualche caso nel
quale vi furono destituzioni, o trasferimenti, o dinieghi di pensione,
parziali ed ingiustificati, e non mancarono neppure casi, anzi furono più
frequenti, di largizioni, di premi, e di compensi poco o nulla meritati.
Imperocché a tutti coloro che spingevansi innanzi in atto di vittime
della tirannide passata, e che avevano subito processi, condanne, o
esiglio, pareva aver diritto che lo Stato d’ora innanzi li mantenesse
lautamente a spese comuni. Vi furono dunque atti poco misurati e poco
lodevoli, ma quanto a vere e proprie ingerenze di deputati
nell’amministrazione e ad arbitrii di ministri, non negherò qualche
caso di simpatia, e di avversione non conforme a giustizia, ma fu
certamente raro. Anzi era costume in quel tempo di dire che per ottenere
un favore da alcun ministro, bisognasse ricorrere ai suoi avversari,
ch’esso mirava sempre a propiziarsi29. La qual querela ripetuta con
insistenza dagli amici, e di cui anche alcuni uomini notevolissimi si
fecero banditori, prova che se una ingerenza parlamentare
nell’amministrazione c’era, non poteva essere né ampia né profonda
poiché esercitavasi in ispecie a prò degli oppositori. Oggi per verità,
sarebbe difficile affermarlo, poiché i ministri medesimi non cessano dal
deplorare di esser fatti vittima dei loro amici, a cui si sforzano qualche
volta e nelle esigenze più enormi di resistere. Ma lasciamo ciò, affinché
io non paia contraddire al proposito d’imparzialità che ho sopra
accennato.
Il più grave effetto della ingerenza indebita si manifesta in quella
parte della potestà esecutiva delle leggi che è la più essenziale, la
più delicata, quella che ha mestieri di essere immune da ogni estranea
azione, dico la giustizia.
Lo aveva dipinto già Guicciardini, severamente condannando la parzialità
dei giudici del suo tempo: "Inumana e tirannica era quella parola con
la quale pareva loro scaricare anzi per dir meglio ingannare la coscienza,
e che già era venuta in proverbio, che negli Stati s’avevano a
giudicare gli inimici con rigore e li amici non favore: come se la
giustizia ammetta queste distinzioni, e come se la si dipinga con le
bilancie di due sorte, l’una da pesare le cose degli amici, l’altra
quelle delli inimici"30. E altrove raccomanda che la giustizia civile
sia netta e piana, e chi ha lo Stato in mano non se ne travagli e non se
ne intrometta per via diretta o indiretta, di che nulla può essere più
pernicioso. E se a scusare le ingiustizie si allega la necessità di farsi
dei partigiani caldi, egli risponde che "questo modo non potrebbe
essere più dannoso, perché è d’infamia grande e fassi di molti
inimici cioè non solo quelli che sono oppressi ma etiam tutti quelli che
sono d’attorno e veggono che una tale disonestà sia comportata31
".
In verità qualunque sia l’opinione che altri si formi sopra le
attribuzioni che lo Stato deve avere dirimpetto alla libertà e spontaneità
sì dei privati che delle associazioni, tutti però in un punto concordano
che il rendere la giustizia sia il suo fine primo e principalissimo. E si
potrebbe dire che la civiltà di un popolo si misura dalla imparzialità
ond’è resa la giustizia, sicché laddove nell’animo delle moltitudini
possa ingenerarsi il dubbio della sincerità della sentenza, e nascere
sospetto dei magistrati, ivi può reputarsi che ogni altra parte della
cosa pubblica si scuota e crolli. Una delle maggiori grandezze di Roma
antica è certo nei suoi magistrati. Le repubbliche del medio evo,
sentirono tutta l’importanza di avere un giudice imparziale, e poiché
le città loro erano travagliate da fazioni, cercarono un podestà
estraneo a quelle, anzi forestiero, affinché le tradizioni, le affinità,
le parentele non lo distogliessero dal render giustizia. E la stessa
istituzione dei giurati non altro esprime nelle sue origini se non
l’intendimento che si amministrata imparzialmente la giustizia. Davide
Hume meditando sugli uffici del tribunale in risguardo al mantenimento
dell’ordine sociale e al progresso dell’umanità, viene a questa
conclusione: "Tutto il nostro sistema politico, e ciascuno degli
organi suoi, l’esercito, la flotta, le due Camere e va dicendo, tutto ciò
non è che mezzo ad un solo ed unico fine, la conservazione e la libertà
dei dodici grandi giudici d’Inghilterra". Si credé pertanto che
uno dei grandi progressi della moderna civiltà consistesse nella
inamovibilità dei giudici, parendo non esservi cosa più contraria alla
imparzialità e più corruttrice che la tema di perdere il proprio ufficio
per cagioni politiche, più corruttrice ancora secondo Banjamin Constant
che l’antico costume di comprare le cariche32. E Pellegrino Rossi
afferma che da momento che in Inghilterra il giudice non poté più essere
destituito per volontà del governo, la nobiltà dei sentimenti,
l’indipendenza delle opinioni, la fermezza nel resistere a tutte le
seduzioni, divennero retaggio della magistratura inglese. E soggiunge che
dalla facoltà del ministro di trasferire un giudice da una ad altra sede
viene un affievolimento del principio fondamentale dell’inamovibilità.
Imperocché il giudice, così come oggi è costituito, ha bisogno di
volger gli occhi verso il governo: soltanto laddove la perpetuità
dell’ufficio è cambiata colla fissità della sede ivi può dirsi
assolutamente indipendente33.
La rivoluzione italiana in molte provincie rispettò i tribunali quali
erano sotto i governi passati, in talune altre e soprattutto nelle
provincie meridionali fu trascinata da quella smania che suol dirsi di
purificazione, di cui nessuna può essere più funesta
all’amministrazione della giustizia. Invero lo Statuto nostro all’art.
69 decreta che i giudici nominati dal Re ad eccezione di quelli del
mandamento sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. Se non che la
espressione generica lascia dubbi sulla interpretazione, non distinguendo
la inamovibilità dell’ufficio da quella della sede. Laonde più volte
l’argomento fu trattato nel Parlamento, e con varia sentenza: due
tendenze opposte spuntavano, l’una di assicurare o i magistrati, non
permettendo che potessero essere trasferiti, o posti in aspettativa o a
riposo, senza il consenso loro, o almeno senza peculiari guarentigie;
l’altra di lasciare al ministro maggiore libertà di azione, e facoltà
di trasferirli, presupponendo che il ministro non lo farebbe che per
utilità del servizio e con savii accorgimenti, e in caso estremo
confidando che potrebbe sempre essere chiamato a rendere conto in
Parlamento34. Ma prevalse soprattutto nel Senato il concetto della
guarentigia.
Finalmente con R. decreto del 3 ottobre 1873 il Ministro Vigliani fissava
le norme da seguirsi sulla materia. Il decreto disponeva che le nomine,
promozioni e trasmutamenti dei consiglieri della Corte, e dei funzionari
della magistratura giudicante nei tribunali, dovessero essere precedute
dalle relative proposte fatte da una Commissione scelta nella magistratura
medesima, e che trattandosi di tramutare un giudice inamovibile senza il
suo consenso, questi dovesse essere udito in persona o per iscritto sui
motivi del provvedimento. Ma poiché il partiti che era allora al governo
ne fu rimosso, un nuovo decreto del 5 gennaio 1878 abolì il precedente,
allegandone due ragioni, l’una che esso pareva ostacolo al retto e
celere andamento dell’amministrazione giudiziaria, l’altro che
ritardava la unificazione della magistratura, ad affrettare la quale
pareva necessaria la balìa del ministro. Così d’un tratto per diversi
motivi furono tramutati in sei mesi ben 122 magistrati, anzi 211 se si
tenga conto anche di coloro che furono promossi. Io non pongo in dubbio le
buone intenzioni del ministro, ma egli è certo che vi fu un momento nel
quale parve che la magistratura perdesse quella sicurezza che è la
migliore guarentigia della sua indipendenza. Gli animi anche degli onesti
ne furono commossi, gli uomini fiacchi di carattere, come suole in simili
casi, irruppero nella servilità. Anche il Ministero Pubblico pigliava una
insolita baldanza: e poiché le accuse spesso soverchiano le colpe, si
andava sino al punto d’imputargli qua di esercitare una ingerenza
eccessiva e contraria allo imparziale adempimento della giustizia, là di
rispondere alle dimande del ministro più secondo le esigenze dei partiti
che secondo la verità. Furono mosse perciò interpellanze in parlamento,
e più tarsi si cerco di correggere la cattiva impressione prodotta nella
pubblica opinione istituendo presso il Ministero una Commissione
consultiva di magistrati la quale esprimesse il suo avviso in tutti i casi
di che si tratta. Però notava che nel suo libro il Mirabelli che "il
prestigio dell’ordine giudiziario è stato mortalmente ferito né può
ritornare al suo stato sano e vigoroso senza togliere di mezzo la cagione
del male". Imperocché quando la indebita ingerenza della politica
nella giustizia si fa sentire, i magistrati come tutti gli altri impiegati
dello Stato van ricercando il loro patrono, del quale diventano satelliti,
e lo spirito di clientela soppianta il dovere dell’ufficio. E più si
radica questo vizio più è difficile sbarbicarlo, ed introdurre una
riforma che tenderebbe a scemare o togliere all’autorità governativa
gli arbitri. Imperocché "nella privazione o nel vincolo della facoltà
del governo centrale l’affarista scorge diminuita la materia della sua
attività, onde concentra tutti i suoi sforzi ad allargare i poteri del
governo, covrendo questo schifoso egoismo colla speciosa formula doversi
in ogni materia aumentare o conservare la piena libertà di azione dei
ministri perché sia intera la loro responsabilità dinanzi al
Parlamento35 ".
Ho toccato sopra della ingerenza del ministro pubblico nella giustizia.
Certo è che un magistrato il quale vigili la esecuzione della legge, che
rappresenti l’interesse della società, e promuova la azione pubblica
contro i reati sembra indispensabile. Ma non sì che abbia il carattere di
una vigilanza diffidente, e di un’azione continua, e talora molesta del
governo sui tribunali. Avvegnacché la nostra legge all’articolo 129
definisce appunto il pubblico ministero come rappresentante del potere
esecutivo presso l’autorità giudicatrice. E questo aspetto fu per
avventura una delle cagioni per le quali l’Inghilterra sentiva una
grande ripugnanza contro tale istituto; ripugnanza la quale pare faccia
luogo ad un sentimento contrario, tanto che fin dal 1875 la Corona in un
suo discorso annunciava al Parlamento britannico un progetto di legge per
introdurre negli ordini giudiziari il Ministero pubblico, il che significa
che l’opinione generale cominciava a mutarsi su questo capo. E’ anche
fortemente dubbioso se l’intervento del Ministero pubblico nelle cause
civili sia utile, perché ivi già si trovano a fronte le due parti
contendenti dinanzi al giudice cui spetta di pronunziare la sentenza.
Checché sia di ciò, egli ci pare che codesta istituzione, quale si trova
ordinata appresso di noi, apra un varco ad indebite ingerenze del governo
sulla giustizia.
Inoltre la balìa del Ministero pubblico viene accresciuta da ciò, che
sopra talune materie, la legislazione non è ben chiara, o almeno
l’interpretazione delle leggi l’ha resa oscura; di guisa che il
procuratore del re non procede per azion pubblica con norme costanti, ma
ha mestieri di esservi eccitato dal governo. Laonde si vedono atti e
trattamenti disformi, e a sbalzi; e talora tradursi innanzi ai tribunali
associazioni sovversive e comunistiche, talora lasciarle fondare e
liberamente e apertamente dilatarsi; e in simil modo in qualche caso
perseguìti i giornali, in altri identici casi non darsene per inteso.
Leggiamo di sovente offese contro al Re e contro al Pontefice, leggiamo
apologie di fatti qualificati nel codice come crimini o delitti,
provocazioni all’odio fra le classi; non di rado ancora sulle stampe si
fa scempio dei buoni costumi, senza le regie procure vi ponga, attenzione:
E poi ad un tratto ecco una specie di foga per la quale da un capo
all’altro della penisola le regie procure si agitano, denunziano,
sequestrano. Di che la opinione popolare fa questo giudizio, senza pur
avvertirne la gravità, che l’azione loro non è spontanea ma ordinata
dal Ministero centrale. La quale differenza nel modo di procedere in
circostanze identiche perturba il senso morale, e non è senza scapito del
rispetto dovuto alla legge.
Potrà osservarsi da taluno che anche in Inghilterra vi sono delle leggi,
le quali per dissuetudine hanno dismesso dell’efficacia loro, e
rimangono come armi dimenticate nell’arsenale legislativo e solo se ne
traggono e si adoperano in casi straordinari. Ma la comparazione non
regge, perché questa disusanza è venuta cola a poco a poco, e per
effetto del mutarsi delle idee e delle abitudini civili, è un portato
dello svolgersi e del contemperarsi delle leggi e del costume; mentre qui
le due opposte correnti della rilassatezza e del rigore si alternano a
sussulti, e inoltre trattasi di leggi recenti; onde la pubblica opinione
non intende come appena appena fatte debbano trascurarsi e per qual motivo
non sieno messe in atto. Pertanto agli occhi della moltitudine anche
questa apparisce una ingerenza indebita del governo nella giustizia.
Infine un male gravissimo vien dagli avvocati patrocinati i quali siedono
nella Camera dei deputati, perché quando si presentano al tribunale per
difendere una causa, s’ammantano di un cotal prestigio che suona
minaccia o promessa quel giorno che diventeranno ministri. Ed è poco
lieto lo scorgere com’essi si scambiano l’un l’altro l’incarico
del patrocinio delle cause a seconda che salgono o scendono dal governo.
Dicono che essendo brevissima la vita ministeriale non possono smettere
definitivamente le clientele loro, e di ciò traggono argomento di loro
probità, ed hanno regione. Ma ciò non prova altro fuorché gli avvocati
patrocinati non dovrebbero in generale impigliarsi nella vita
parlamentare, e più di rado ancora essere assunti al ministero. Per
rimanente questa ingerenza vera o no, purtroppo è creduta, e ve ne sono
state apparenze. Si è visto da taluno sollevare nella Camera
interpellanze circa l’interpretazione di una legge in seguito ad una
sentenza proferita contro i suoi clienti dal tribunale di prima istanza, e
mentre prendeva ancora la lite in appello. Si sono viste cause difese e
vinte contro lo Stato da deputati eminenti, in onta all’opinione e
all’aspettativa universale. E poniamo che ai giudici apparisse
chiarissima la ragione della parte in favore della quale sentenziavano, ma
sarebbe stato desiderabile che nessun prossimano avanzamento avesse dato
ansa a sospetti, che sempre tornano in detrimento del prestigio onde la
magistratura vuol essere adorna. Io non ho competenza in questi argomenti,
ma è mesto di leggere le critiche fatte da un esimio giureconsulo alla
decisione di una recente controversia matrimoniale. Appreso le quali
critiche egli conclude così: "Io ho voluto con questo mio lavoro
critico contribuire a far sì che le grandi piaghe ond’è afflitta la
vita politica della povera Italia non invadano anche la vita giuridica. Ho
voluto contribuire a far sì che l’equivoco predominante nelle divisioni
dei partiti politici, e nelle dottrine di ciascuno di questi, non sembri
annidarsi anche nell’amministrazione della giustizia; che non sembrino
doversi distinguere due giustizie, l’una di destra e l’altra di
sinistra, in rispondenza alle divisioni parlamentari. Còmpito certamente
odioso, ma altrettanto doveroso per chi, oltre all’esser cittadino
italiano, è anche insegnante ed educatore della gioventù". parole
gravi e degne di esser meditate da chiunque ami la verità, la giustizia e
la patria.
Della ingerenza dei deputati nella nomina di qualche magistrato sarebbe
difficile dare la prova ma è una di quelle cose notorie, di che la
coscienza pubblica fa testimonio. Nondimeno qualche indizio se ne può
addurre, traendolo da fatti i quali mostrano come la cosa non sia creduta
né illecita né tampoco irregolare. Un deputato con un candore
inverisimile eppur vero, si scusa dai molesti assalti di un giornale che
lo accusava di fare istanze presso il Ministero per esulare dal tribunale
i giudici della sua provincia, e gli risponde così: Come mai può farmisi
una imputazione tanto bislacca? Basta solo confutarla il dire che il
tribunale è tale oggi trovasi, specialmente per opera mia, e che alcuni
dei giudici che attualmente ne fanno parte furono da me espressamente
suggerito al ministero, certo com’era di rendere un vero servigio al
paese nostro e di agire nell’interesse della giustizia. Ecco un uomo che
stima certo di fare un’opera buona, anzi se ne vanta. E similmente non
credevano di far opera men che onesta coloro i quali rivolsero al
Guardasigilli la seguente petizione il 31 agosto 1877 e la diedero poscia
alle stampe: "I sottoscritti deputati ... non possono a meno di
sciogliere un debito di somma stima verso l’egregio ... col pregare
vivamente l’onor. Ministero di Grazia e Giustizia, ad emettere senza
ulteriore indugio un decreto che dia soddisfazione all’opinione degli
uomini imparziali e solleciti del pubblico bene e nello stesso tempo
chiuda una polemica fastidiosa e molesta sul conto di un uomo intemerato
cui solo la implacabile ira di parte addenta e osteggia. Al posto di
procuratore generale della Corte di Appello ... niuno sarebbe più adatto
del prelodato ... sia pei non comuni meriti a sapere, di rettitudine, di
alacrità che l’onorano, sia per l’anzianità che vanta, sia per le
immeritate contrarietà di cui fu vittima per lo passato, vuoi infine per
servigi non ordinari tributati con rara costanza al paese, e al partito
che ora ha i suoi degni rappresentanti al governo della nazione. I
sottoscritti assicurano l’illustra Ministro di essere interpreti
dell’opinione sana del pubblico nell’invocare l’additata nomina e
nutrono fiducia che sarà accettata". Potrei narrare altri fatti di
ingerenze indirette apparse in taluni giudizi criminali: un uomo che aveva
falsificato il suo nome e la professione, e che era già stato condannato
per volgari reati, compariva sul banco degli imputati, munito di
commendatizie di deputati. Ma parmi tutto ciò che ho detto soverchiare il
bisogno.
Aggiungerò solo che per le medesime cagioni non apparve sempre né
dovunque egualmente pronta e severa la percezione dei delitti; e che le
grazie, gli indulti, le amnistie rappresentano un lato gelosissimo della
questione, come ne rappresenta un altro lato l’indecoroso spettacolo
teatrale che si permette alle Corti d’assise nei processi criminali più
clamorosi.
Tutto ciò fa sì che uomini provetti di età e ragguardevoli temono
forte, e taluni anzi osarono affermare che sotto i governi che dominarono
l’Italia dal 1815 al 1860 la giustizia fosse meglio amministrata, e il
ceto dei magistrati36 più rispettato e più rispettabile di quello che
sia oggidì. Io non mi piego a tale giudizio: però volendo essere
imparziali, bisogna riconoscere che dove non si trattasse di politica, in
generale i tribunali di quel tempo sentenziavano con sufficiente austerità
in tutto ciò che si riferiva vuoi al codice civile o al codice penale;
taluni poi tra essi godevano una fama meritata di sapienza e
d’illibatezza. Il male nasceva, e giganteggiava tosto, quando trattavasi
di delitti di stato. Ivi si formavano tribunali statarii, abborracciati a
furore, con procedure irregolari, e parte militari, e ne uscivano sentenze
iniquissime: vendetta anziché giustizia. Né sarà mai ricordato con
tanta indignazione che basti, come certi governi assoluti, sia che la
potestà spettasse ad una monarchia, o ad una oligarchia, o a tribuni
popolari, ponessero i tribunali al servigio delle proprie passioni. Da
Tacito sino ai testimonio della rivoluzione francese nel 1793, gli storici
abbondano di fatti giudiziari abbominevoli, onde uomini innocenti furono
ingiustamente condannati e tradotti al patibolo per appagare le passione
di coloro che tiranneggiavano. Gran vanto del governo costituzionale è di
aver introdotto negli ordini potestativi congegni atti a frenare le
esorbitanze di ogni suo elemento, e di aver separato la magistratura
giudiziaria degli altri uffici esecutivi. Nel suo normale esercizio, ciò
dovrebbe avere questo effetto che le porte del tribunale rimanessero
perpetuamente chiuse allo spirito di parte; ma in fatto non sempre
avviene, perché lo spirito di parte è inquieto, e vuol che tutti
partecipino alle sue pugne, e s’infiltra dovunque e nulla lascia
d’intatto ai suoi rancori e alle sue cupidigie. E la storia c’insegna
che quanto più i ministri e le assemblee sono inetti o cattivi, tanto si
sforzano a trovare nel verdetto del giudice un’apparenza di ragione, e
ad accomodare i tribunali alle voglie loro. Di che poi scende nel popolo
il dubbio che la giustizia abbia abbandonato il suo santuario, ed è
questa, come dissi già, la peggiore iattura che in una nazione civile
possa incontrare.
Ma lo stato non è solo tutore del diritto, a mezzo dei tribunali per
reintegrarlo se offeso, e punire i violatori. Esso inoltre amministra
nell’intento di fare il pubblico bene. Non è qui luogo ad esaminare
quali siano i limiti dentro i quali si debba ristare l’azione dello
Stato, e se alcuna delle attribuzioni che ha oggi non sia soverchia e
possa utilmente deporsi, per lasciarne la cura ai privati cittadini, e
alle libere loro associazioni. Di ciò ho avuto occasione di parlare
lungamente in altri scritti, e mi tornerà in acconcio di riparlare nel
capitolo dei rimedi. Qui trattandosi del fatto, mi conviene prendere
l’ordinamento dello Stato com’è nella nazioni civili e soprattutto in
Italia. Ed ho delineato sopra quanta sia l’importanza
dell’amministrazione, quali siano le fattezze che la diversificano dalla
giustizia.
Qui ovvio si presenta la mente per primo un quesito, ed è il seguente:
L’amministrazione dee proceder sciolta da ogni legge e per proprio
arbitrio? E la risposta vien sulle labbra di tutti negativa; ma si dirà
che abbondano le leggi e i regolamenti in molti rami d’amministrazione.
Sta bene; nondimeno non si può negare che una certa libertà di giudizio
e di azione in parecchi casi è indispensabile all’amministratore, il
quale dee agire a seconda delle opportunità, e in vista del bene
pubblico. Guardando al fatto, nei paesi nostri, questa larghezza è
grandissima e in molti casi l’amministrazione si svolge secondo il
giudizio dei pubblici funzionari. Pertanto è lecito desiderare che i
regolamenti, i decreti, le istruzioni abbiano qualche cosa di più
strettamente conforme alla legge, e producano effetti giuridici: quando più
di chiarezza e di precisione hanno gli obblighi e i diritti dei cittadini,
tanto può dirsi che si procede nel cammin vero della civiltà. Però
siano pur le norme ben determinate, il governo quando amministra ha sempre
mestieri di una certa larghezza, ed è giudice della convenienza di fare o
di tralasciare tale atto, d’impellere o di negare tale opera.
Ora questa larghezza offre un campo immenso ai partiti per scorazzarvi con
piena balia, e spesso anche s’attentano a soperchiare i regolamenti e i
decreti. Non è più nell’interesse generale ma in quello del partito o
di singoli individui che si fanno gli atti amministrativi. Il favore e
l’avversione, l’indugio o il diniego di provvedere, l’abuso e il
sopruso divengono consuetudine e quindi poi nasce quella irrequietezza, e
quello scontento che rende ai popoli le istituzioni discare. E’ questo
il male sul quale abbiamo invocato le meditazioni e gli studi degli uomini
desiderosi del pubblico bene. E mi sia lecito ancora a costo di peccare di
ripetizione lo insistervi. Perché l’amministrazione sia retta e ottenga
il fine suo che è l’utilità generale, è necessario che sia
imparziale. Ora poniamo che lo spirito di parte s’insinui in essa, che i
suoi atti siano regolati dallo intento di giovare al partito, di
assicurare il trionfo, di mantenere la potestà pubblica nelle sue mani,
di spegnere e di menomare le forze del partito opposto, di esercitare
vendetta contro gli avversari, chi non vede la lunga serie di guai e la
corruzione che da questo stato di cose derivano?
Abbiamo detto che occorrono all’amministrazione quanto più sia
possibile norme fisse e giuridiche. Pur nondimeno per quanto un governo e
i suoi agenti siano savi e bene intenzionati, non è possibile che
talvolta non errino, ma quando il male non eccede i limiti della naturale
fragilità, il riparo non si appalesa così urgente. Può a dir vero la
previdenza legislativa antivenirvi, ma più spesso la necessità e la
urgenza del rimedio si appalesano solo dopo dure esperienze. Ad ogni modo
e nell’uno e nell’altro caso, quando havvi opportunità di un
riordinamento amministrativo, il quesito si mostra sotto questa forma:
"Il cittadino che si sente leso da un provvedimento amministrativo (e
sotto il nome di cittadino si comprende anche ogni ente morale e lo stesso
agente del governo) a chi deve ricorrere, e come può conseguire giustizia
e riparazione?37".
Si risponderà: al tribunale ordinario. Ma non tutte le questioni possono
essergli recate dinanzi, né esso è competente a tutte risolverle, come
mostrerò in appresso. Qui stiamo al fatto; e il fatto è che sebbene
l’Italia pei suoi ordini sia uno dei paesi nei quali è massimo il
numero delle controversie che appartengono al contenzioso giudiziario, pur
nondimeno assai ne rimangono fuori di questa cerchia. In simiglianti casi
vi sono è vero alcuni corpi che hanno giurisdizione amministrativa come
la Corte dei conto nella liquidazione delle pensioni e nell’esame dei
conti, e il Consiglio si stato e finalmente alcune Commissioni speciali in
qualche materia, ma anche questo campo è ristrettissimo. Nel maggior
numero dei casi nei quali è ammesso il ricorso amministrativo, esso va
dinanzi all’autorità superiore a quella, contro la quale il cittadino
si grava. Ora se quest’autorità è sempre, quasi per naturale istinto,
inclinata a sorreggere il proprio agente, se il raro, e a mal suo grado
s’induce a dargli torto, questa inclinazione si trasforma in abitudine,
ed ingiustizia volontaria quando vi si mescolano le passioni di parte,
ondeché il ricorso diventa una vana formalità, e non arreca sostanziale
ammenda.
Parmi opportuno di soffermarmi alquanto su questo punto, per mostrare
entrambe le proposizioni; che v’ha cioè indebita ingerenza della
politica nell’amministrazione, e che manca il modo di farsi rendere
giustizia. L’on. Spaventa in un discorso pronunziato a Bergamo il 6
maggio 1880 e che per la verità delle cose espresse fece negli animi viva
impressione, ha trattato il tema che abbiamo per le mani. Egli pure ha
preso le mosse dagli effetti del governo parlamentare nelle pubbliche
amministrazioni, e ne ha mostrato gli inconvenienti. Che se le mie prime
affermazioni di Napoli porsero a lui occasione di esporre quelle idee, io
posso rallegrarmi di avervi dato impulso, e debbo dire a mia volta che il
suo discorso di Bergamo fu per me incitamento e conforto a scrivere questo
libro. Lo Spaventa esaminò con severo criterio la questione sotto gli
aspetti che ho sopra indicati; la incertezza cioè e il difetto di norme
giuridiche le quali limitino e regolino le facoltà
dell’amministrazione, e la possibilità di trovare chi e come ammendi il
torto cagionato al cittadino o al corpo morale.
Ricordai antecedentemente la sentenza dello Gneist che i primi segni
dell’azione indebita del partito nell’amministrazione scorgonsi nella
polizia. Paragonando egli la Francia, la Grecia, l’Inghilterra venne a
questo giudizio per mo’ di conclusione, che il grado di legalità e di
rettitudine che si riscontra nella polizia preventiva, è per dir così la
misura del grado di legalità e di rettitudine in ogni altro ramo della
cosa pubblica. Lo Spaventa anch’egli si parte dalla legge di pubblica
sicurezza, nella quale trova ben dodici punti dove l’autorità è
sciolta da ogni vincolo, e può agire secondo che più le sembri
opportuno. A ciò si aggiunge la parte che riguarda le ammonizioni estese
ampiamente colla legge del 1864. Questa legge fu giustificata dalle
tristissime condizioni e veramente straordinarie della sicurezza pubblica
nelle provincie meridionali a quel tempo, ma venuto lo Stato in condizioni
normali non è scevra di pericoli per la libertà del cittadino. E infine
ei discorre sulla materia delle associazioni nella quale non solo non v’è
norma precisa, ma pende incerta anche la giurisprudenza. Imperocché tutti
consentono che il silenzio dello Statuto abbia ad interpretarsi come
favorevole alla libertà, ma tutti riconoscono similmente che la libertà
dee avere dei limiti. La discrepanza nasce quando si tratta di ben
determinare questi limiti, e fra tutte le determinazioni possibili quella
che ne fu data dal ministro dell’interno alla Camera, il 20 marzo 1880,
parve allo Spaventa che fosse la più lontana dal vero, e celasse sotto
apparenza di libertà un enorme arbitrio.
Per ben chiarire l’argomento della incertezza delle norme giuridiche
nella amministrazione, e il difetto della giurisdizione a cui ricorrere,
bisognerebbe prender ciascheduna legge e regolamento, e discorrendoli
parte a parte scorgere in che vadano emendate. Lo Spaventa ne toccò
taluna, ed io ne aggiungerò qui parecchie altre, ma più per esempio che
colla presunzione di supplire ad un lavoro di lunga lena che richiederebbe
attentissimo esame, e non di un solo ma di più uomini esperti
nell’amministrazione, che congiungano alle nozioni teoriche la
quotidiana e minuta pratica.
Il ministro dell’Interno ha una specie di alta vigilanza sugli enti
morali Provincie, Comuni, Opere pie. Ma ella è ben più che un’altra
vigilanza: è un vero ed ultimo appello in tutte le questioni più
importanti, come la regolarità delle elezioni comunali e provinciali, lo
scioglimento delle rappresentanze loro, la convenienza dei provvedimenti
di sicurezza e d’igiene pubblica presi d’urgenza dai sindaci. Ora su
questi punti chi può negare che molti arbitrii siano possibili? Il
senatore Zini nel suo discorso al Senato sul bilancio del ministero
dell’Interno del 1879, e in quello sul bilancio del 1880 e nei suoi due
volumi dei criteri di governo in Italia, dei quali dirò alcun che più
oltre, ha citato parecchi fatti di tal genere fra i quali il seguente. In
un Comune, in occasione della rinnovazione del quinto dei consiglieri,
nacquero contestazioni davanti al seggio elettorale: questo, secondo che
gliene dà facoltà la legge, decise e proclamò il risultamento dello
scrutinio. Fu portato ricorso al Consiglio comunale, e confermò il
giudizio del seggio. Fu ricorso in appello, e la deputazione provinciale
fu di avviso conforme. La denunzia fu recata al Re in Consiglio di stato,
il quale trovò giusto il pronunziato del seggio elettorale, del Consiglio
comunale, della deputazione provinciale. Nonostante questi quattro
opinamenti concordi, il ministro dell’interno annullò lo scrutinio o
per dir più esatto corresse di suo moto proprio lo scrutinio,
introducendo piuttosto l’un che l’altro cittadino nel consiglio
comunale. Similmente in più recenti occasioni, il ministro dopo aver
interrogato il Consiglio di Stato in sezione sopra una modificazione di
circoscrizione elettorale, ed avutone responso negativo, interrogato di
nuovo il Consiglio in sezioni riunite ed avuta conferma del primo parere,
pure ordinò che gli elettori fossero trasmutati da uno ad altro Collegio.
Un altro argomento vitale è quello delle spese obbligatorie. In caso
d’inadempimento, se al difetto del Comune supplisce la deputazione
provinciale, al difetto della Provincia supplisce il prefetto, e
nell’uno e nell’altro caso il ricorso è risoluto definitivamente dal
ministro dell’interno. Gravissimo è il fatto di uno scioglimento del
Consiglio provinciale o comunale. Lo prevede la legge ma vi pone per
condizione gravi motivi di ordine pubblico (art. 235). Ora qual
guarentigia vi è che il ministro abbia siffatti motivi, o non sia
piuttosto spinto da interessi di partito? Nessuna. Qui non si interroga
neppure il Consiglio di Stato, e neppure si pubblica nella Gazzetta
ufficiale una relazione che di quei gravi motivi dia contezza, anzi è
venuto in costume che non si pubblica neppure il decreto di scioglimento.
Questo atto rilevantissimo nella vita locale, rimane quasi un atto
interno. E se trattandosi di grandi città si ode talvolta una
interpellanza in Parlamento, lo scioglimento del Consiglio di piccoli
Comuni passa senza che altri pur lo sappia o ne muova querela, tanto più
quando è fatto d’accordo col deputato del luogo, e per servire alle sue
passioni.
Per la sanità pubblica che pur dipende dal ministro dell’interno, havvi
una gerarchia di Consigli, ma questi non hanno che un solo attributo di
giurisdizione (art. 25, Legge 20 marzo 1865) quando ne siano richiesti dal
prefetto, e al fine unico di deliberare provvedimento disciplinari contro
gli esercenti professione sottoposta alla vigilanza loro: a questa
giurisdizione sono sottoposti medici, chirurgi, flebotomi, levatrici,
dentisti, erbaiuoli, semplicisti, droghieri, veterinarii. In ogni altra
parte della sanità pubblica i Consigli sono chiamati solo ad esprimere un
parere. Ed è a notare quel che ho avvertito sopra, che il Sindaco ha
diritto per l’articolo 104 della legge comunale e provinciale di fare i
provvedimenti contingibili ed urgenti, e di far eseguire gli ordini
relativi a spese degli interessati. Intorno a ciò nacquero molte contese,
e furono portate davanti ai tribunali. Ma questi dichiararono sempre che
il giudicare se le spese erogate dal sindaco erano state debitamente messe
a carico del privato, avrebbe importato conoscere della opportunità e
convenienza dell’atto che il Sindaco compie come delegato
dell’amministrazione, il che in verun modo poteva competere
all’autorità giudiziaria.
Né diverso è il caso delle Opere pie, dove sotto pretesto di riordinarle
possono dai ministri prendersi le più arbitrarie disposizioni. Lascio
stare la nomina di commissari stipendiati, scelti fra gli uomini
parlamentari, e mantenuti in ufficio fuor di legge, senza ricostituire
un’amministrazione normale. Lascio stare l’ordine impartito ai
prefetti di cancellare dal bilancio delle Opere pie le spese di culto
prescritte dalle tavole di fondazione in quei casi, nei quali
l’adempimento di esse non avesse sanzione giuridica, e fosse soltanto
raccomandato alla coscienza degli amministratori. Ma non si può tacere
della riforma della Cassa di risparmio di Milano. Imperocché se ciò
poteva idealmente reputarsi utile, non era però praticamente urgente come
la riforma di tante altre Opere pie, delle quali da ogni banda si
lamentava la mala amministrazione, senza che il ministro degnasse pur
volgervi un pensiero. Qui invece tutti eran concordi nell’ammirare la
probità somma, la oculatezza, la parsimonia colla quale l’istituto era
amministrato, e si lodava per ogni regione d’Italia di essersi fatto
iniziatore di concorsi a premio, al fine di regolare e migliorare le
associazioni di mutuo soccorso, e fornirle di utili statistiche: eppure si
volle a tutta forza precipitarne la riforma. Che se pur tanto si voleva
fare, non era necessario passar sopra alle clausole della legge, al parere
del Consiglio di stato, e alla opposizione della Corte dei conti. Tutto ciò
invece fu messo in non cale, e ben può reputarsi che la politica non vi
fu estranea. Ma posto il decreto, come e a chi poteva la Cassa di
Risparmio di Milano ricorrere per violazione di statuti, o per irregolarità
nel modo della riforma? La voce del Consiglio di stato, e quella della
Corte dei conti s’eran fatte udire indarno, il tribunale non era
competente. Il ministro dell’interno poteva dire anch’egli: "Papa
locutus, causa finita".
In materia di polizia industriale la nostra legislazione è rudimentale.
Per tutte le industrie e mestieri, all’esercizio dei quali è necessaria
una licenza, questa si concede dall’autorità politica del circondario,
dopo il voto della giunta municipale, e i permessi possono revocarsi. La
deputazione provinciale, a richiesta della giunta municipale o di persona
interessata, dichiara quali manifatture, fabbriche, e depositi debbono
considerarsi come pericolosi, insalubri, incomodi. Questa dichiarazione
approvata dal prefetto ha per conseguenza di impedire nel comune
l’impianto e l’esercizio di tali manifatture, fabbriche e depositi, e
contro queste decisioni, che pur toccano interessi considerevoli, non
v’ha altro ricorso possibile che in via gerarchica.
Passo ai lavori pubblici. E’ noto che tutte le controversie circa la
classificazione delle strade comunali siano o no obbligatorie, la
costituzione dei consorzi, i contributi relativi, sono decise in ultima
istanza dall’autorità ministeriale. Similmente le questioni che
riguardan le acque pubbliche (salvo che non si tratti di risarcimento per
danno dati), i consorzi idraulici, la classificazione dei porti, la
costituzione e i concorsi dei relativi consorzi. Vero è che in parecchi
casi debbonsi udire i pareri della deputazione provinciale, e in
moltissimi casi è richiesto l’avviso del Consiglio superiore del lavori
pubblici, ma codesti sono voti consultivi che non obbligano il ministro.
E qui è da notare che nei paesi retti a governo parlamentare la materia
dei lavori pubblici è una delle più vessate dall’ingerenza dei
deputati; imperocché essi in tanto acquistano favore nel Collegio e lo
conservano, in quanto valgano ad ottenere una strada, un sussidio, una
anticipazione a preferenza degli altri e se ne vantano. Abbiamo assistito
ad un largo dibattito sopra un piano di costruzioni ferroviarie durante il
quale furono introdotte mutazioni di classe, nuove linee, e modificazioni
sostanziali delle prime proposte: il pubblico attribuivalo ad influsso di
varii gruppi di deputati. Un somigliante esempio s’è veduto nella legge
per le strade, porti ed altri pubblici lavori, dove il ministro avendo
proposto una spesa di 165 milioni, fu dalle esigenze parlamentari, e per
contentare interessi locali, trascinato ad introdurre assai più di lavori
che non aveva creduto necessario, e a portare la somma a 225 milioni. Il
relatore si querelava del diluvio delle dimande, il ministro dolevasi che
l’elenco dei lavori fosse avviluppato e fatto con troppa fretta, altri
trascorrevano a più acerbe accuse: ma fu indarno. Arroge che questa legge
abborracciata, lascia molte incertezze nella sua interpretazione, se la
costituzione delle nuove strade provinciali sarà eseguita dallo Stato
ovvero dalle provincie stesse, se i Consiglieri di queste che devono pur
essere interrogati avranno voto deliberativo, ovvero espresso il parere
dovranno sobbarcarsi alla spesa loro imposta e va dicendo. Tutto ciò
mostra che noi continuiamo a far leggi incerte, indeterminate, donde per
necessità scaturisce l’arbitrio ministeriale del quale il cittadino o
l’ente civile offeso non trova ricorso possibile. E il Senato non
tralasciò di notare e nell’uno e nell’altro caso questi difetti:
dubitò eziandio se di tal guisa rimanessero inalterate le prerogative
d’entrambi i corpi legislativi, e notò che dal punto di vista tecnico
questa maniera d’improvvisare in fatto di lavori pubblici poteva
produrre lamentevoli conseguenze. Alle quali considerazioni si piò
aggiungere altresì risguardando l’avvenire che tutti questi lavori,
ordinari e straordinari sono ripartiti in una serie di molti anni, per la
qual cosa la preferenza da darsi agli uni sugli altri nel tempo di loro
esecuzione, addiverrà occasione e stimolo a nuove ingerenze parlamentari.
Leggasi l’inchiesta sulle ferrovie, e si vedrà qua e colà uscir fuori
delle deposizioni in questo senso: che i deputati invece di fare i
legislatori fanno i sollecitatori d’affari ferroviari. Uno degli
interrogativi, testimonio competente ed autorevole, risponde così:
"Bisognerebbe che l’amministrazione delle ferrovie fosse libera da
tutte le influenza parlamentari; a questa sola condizione, essa potrebbe
camminare bene. Ma mi si permetta di ripeterlo, nessuna amministrazione, e
molto meno una amministrazione ferroviaria, che ha infiniti rapporti col
pubblico, potrà procedere regolarmente e bene, se vi si mescolano le
influenze e le esigenze parlamentari. Basti un esempio. Tutti vogliono i
treni diretti, e appena stabiliti s’affollano le domande dei deputati
per le fermate alle stazioni del loro collegio, le quali per essere di
poca o nessuna importanza non dovrebbero essere ammesse, ma che purtroppo
lo sono, a cagione della influenza dei deputati del Ministero... Se si
trovasse un Ministero il quale potesse dire di no ai deputati ed un
Consiglio che non si lasciasse imporre dei medesimi, quando questi cercano
di far pressione e per la loro benemerenza elettorale, od anche pel solo
desìo di far valere la loro protezione, credo che a qualche buon
risultato si potrebbe venire". E un altro testimone lamenta
anch’egli "i treni diretti soltanto di nome, che si fermano a tutte
le stazioni. Quelle fermate sono dovute spesso all’influenza dei
deputati, e coll’orario alla mano egli potrebbe dire a quel deputato si
debba quasi ogni fermata38 ".
E per verità quando si combatteva il concetto dell’esercizio
ferroviario governativo non mancarono molti i quali nella discussione39
accamparono il pericolo che nella scelta degli impiegati, e nella condotta
della impresa le ragioni politiche prevalsero alle tecniche. Ciò pareva
anzi all’on. Crispi una conseguenza inevitabile perché "tal’è,
diceva egli, la natura degli uomini. I governi sono la rappresentanza dei
partiti, ogni partito ha sempre desiderio di vincere, e di vincere qualche
volta schiacciando i propri avversari; quindi è nel suo interesse di
costituirsi un esercito d’amici, una truppa di proseliti, della quale
possa servirsi nelle circostanze".
Ma ritornando là donde mi sono dipartito, e restringendo il mio dire alle
controversi che possono nascere fra i privati e l’amministrazione in
materia di lavori pubblici, quivi ancora il ricorso è dall’autorità
inferiore alla superiore, e mancano forme giuridiche. Inoltre la decisione
ultima spetta sempre al ministro abbenché debba in molti casi udire il
parere del Consiglio; e non solo egli giudica definitivamente, ma gli è
lecito eziandio di ritornare dopo qualche tempo sopra la decisione
pronunziata che gli altri tenevano per definitiva, e appresso nuovo esame
di mutarla. Laonde molte questioni durano lunghissimamente, e queste
variazioni a libito ministeriale, posto che qualche volta correggano un
errore commesso, possono apportare gravissime conseguenze.
In fatto d’istruzione pubblica la legge lascia parimenti non poche
incertezze e lacune, alle quali non si è supplito abbastanza coi
regolamenti, e questi si rimutarono alla lor volta, o furono emendati da
circolari a iosa, ed anche mancò la puntuale osservanza della
legislazione scolastica. Per dare un esempio, basti il guardare la
questione dell’istruzione religiosa nelle scuole elementari. Dove la
legge dice una cosa, altra decisero taluni Comuni, il Consiglio di stato
opinò per la legge, il ministro pei Comuni, e la Camera stimò con un
ordine del giorno, che non ha nessun valore legislativo, aver tutto
composto. D’altra banda giova il riconoscere che in molti casi il
Consiglio superiore d’istruzione pubblica era efficace freno al
ministro, in ciò soprattutto che dirigendo i concorsi alle cattedre seppe
tenerne sovente lontano uomini mediocri o incapaci. Eppure, salvo il caso
di provvedimenti disciplinari da prendersi contro i Professori, il voto
del Consiglio era meramente consultivo, e il ministro potea trascurarne
l’avviso senza che ne rendesse ragione. Che se in talune materie aveva
l’obbligo di consultarlo, in molte era libero, e solo a decidere.
Nonostante parve che anche in questi ristretti termini, il Consiglio fosse
d’impaccio alla libertà del ministro e ne fu mutata la composizione e
l’ordinamento per legge. Questi ebbe facoltà di scegliere a suo grado
le commissioni esaminatrici per le cattedre vacanti. Ora apparisce chiaro
come assai più difficile riesca ad un solo uomo di ben comporle per ogni
facoltà di studi; e se anche egli vi ponesse la migliore intenzione, non
eviterebbe qualche taccia di parzialità, di che oggi si odono dovunque
levare alte le grida. Similmente il ministro libero dalle pastoie del
Consiglio, mostrò di prendere sulla istruzione mezzana provvisioni che
contrastavano alla legge; i sussidi non apparvero dati con eque lance, in
generale l’arbitrio ministeriale è lamentato in questo ministero più
fortemente che in ogni altro.
Certo non mancarono irregolarità e talvolta soprusi nei primi tempi del
nostro risorgimento: uomini dappoco, e talvolta anche di fama men che
onesta furon chiamati all’insegnamento solo perché si vantavano di
patriottismo, ovvero erano preti spretati e frati sfratati, il che fu
esempio pessimo e cagione di danni all’insegnamento, dal quale molti
padri di famiglia per ciò abborrivano. Ora il favore è passato ai
politicanti, e abbiamo veduto introdursi negli uffici nuovi, ispettori e
presidi mutati di circolo o promossi, per merito di faccenderia elettorale
e fatto man bassa sovra impiegati provetti e rispettabili. Non parlo degli
incoraggiamenti alle arti, né degli invii di commissari e congressi e ad
esposizioni internazionali, dove la politica talvolta designò tali uomini
che erano al tutto ignari della materia, e l’Italia ne scapitò al
cospetto degli stranieri. certo è che abusi partigiani d’ogni maniera
non mancarono.
Il ministro di agricoltura e commercio ha balìa in molti punti che le
leggi non determinano precisamente, e v’ha una materia sopra tutte
delicatissima come quella del credito nella quale le sua facoltà sono
quasi effrenate. Imperocché esso può trovar modo si concedere o negare
alle società anonime la facoltà di costituirsi in corpi morali, e può
eziandio favoreggiare o contrariare gli istituti di credito. Furono
accusati fieramente i ministri dopo il 1859 di aver dato irregolarmente
alla Banca nazionale, fondata per il solo regno di Sardegna, estensione e
privilegio di emissione in tutti il regno d’Italia. Non intendo di
esaminare se il decreto eccedesse le facoltà amministrative, ma se
accesso vi fu, può trovar accettevole scusa in quei primi momenti delle
annessioni; e ben è lecito affermare che la istituzione delle sedi e
delle succursali della Banca in ogni capoluogo di provincia tornò utile
all’industria e al commercio nazionale. Ma venne un tempo di reazione
nel quale si voleva assalire da ogni parte la Banca e scuoterla, e se il
partito di opposizione fosse andato allora al governo ne avrebbe forse
fatto scempio, con grane iattura della cosa pubblica. La salvò nel 1874
una legge, la quale consorziando i vari istituti, e mettendo limite alla
emissione dei biglietti, attutì i clamori e temperò le animavversioni.
Nondimeno resta pur sempre una lata potestà nel ministro in questa parte
del credito pubblico.
La legge sulla pesca (4 marzo 1877) è in generale vaga ed incompiuta, ma
ciò che è veramente indeterminatissimo si è quanto riguarda la
concessione di tratti di spiagge, acque demaniali, e mar territoriale;
imperocché si contenta di porvi due riserve, che la concessione non possa
eccedere i novantanove anni, e che sia subordinata alle condizioni
d’interesse generale, e al conseguimento del fine richiesto. Invece la
legge sui boschi (20 giugno 1877) dà adito ai ricorsi contro le decisioni
del comitato forestale circa i terreni vincolati, i rimboschimenti, le
possibilità e i modi di ridurre a coltura agraria i terreni boschivi, e
attribuisce al Consiglio di stato una vera giurisdizione amministrativa,
poiché ad esso spetta la finale decisione. Il che io indico per mostrare
la differenza e talvolta anche la incoerenza che regna nel nostro diritto
amministrativo. Nella legge sulle miniere (20 marzo 1859 parziale ad
alcune provincie) la concessione, e la chiusura fu riguardata sempre come
atto amministrativo che apparteneva al ministro, sentito il Consiglio
delle miniere; ma le questioni circa l’interpretazione, gli effetti e
l’esecuzione dei decreti di permesso di ricerca, e di concessione, circa
la costruzione di officine, circa i rapporti fra l’amministrazione e i
concessionari erano devolute al contenzioso amministrativo che esisteva
ancora quando la legge fu fatta. Abolito questo, con regolamento 20
dicembre 1865 molte delle predette quistioni furono dal ministro avocate a
sé, e serbate alla sua propria libera decisione.
Nel ministero della guerra toccherò un punto solo ma gravissimo, quello
della leva. Contro le decisioni del Consiglio di leva si può ricorrere;
ma a chi? al ministro. E con quali guarentigie? Il ministro dee udire il
parere di una commissione composta di un ufficiale generale, due ufficiali
superiori, e due consiglieri di stato che esaminano i ricorsi senza forme
precise di procedimento. E inoltre il parer loro non vincola il ministro,
che può a suo grado pronunziare l’ultima sentenza. M’affretto a dire
che l’opinione pubblica ha riconosciuto in generale una grande giustizia
e imparzialità in codeste decisioni. Ma oltrecché non mancarono tavolta
gravi parole anche davanti ai tribunali, questa imparzialità di fatto si
deve alla rettitudine degli uomini preposti a quegli uffici ma non toglie
la possibilità di un pericolo, contro il quale gli ordini nostri
dovrebbero averci premunito. Ad ogni modo sia questa lode d’Italia nel
passato, e augurio dell’avvenire, che lima di spirito partigiano non poté
rodere sinora il ferro adamantino dell’esercito nazionale.
Anche nel ministero della marina, contro le decisioni del Consiglio di
leva presieduto dal capitano del porto v’ha ricorso al ministro, che
sentita una Commissione analoga alla sopradetta potrà riformare il primo
giudizio. I comandanti delle regie navi che trovandosi in paesi lontani, e
temendo di avventurare la missione loro affidata, provassero necessità di
rifornirsi di marinai, possono levarne sotto la propria responsabilità
dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri,
sino a concorrenza del quarto dell’equipaggio loro. La legge (18 agosto
1871), dice, che dove risiede un’autorità consolare quest’ordine di
leva è dato dalla medesima, parla eziandio di un risarcimento da darsi
delle spese di rinvio dei marinai, ma non accenna in alcun modo come
l’armatore della nave, che fosse stato non equamente scemata dei suoi
marinai, possa farsi rendere giustizia, e conseguire almeno un compenso
dei danni sofferti. Dal Codice stesso di marina i capitani e gli ufficiali
di porto sono chiamati a giudicare controversie surte in assenza di una
parte, e senza appello (art. 15 Regol. per il Codice della marina
mercantile). Lo stabilire tonnare, ed opere di piscicultura, le
concessioni temporanee di spiaggia sono affidati interamente
all’arbitrio del ministro. Solo il giudizio per la legittimità delle
prede e per la confisca sarà promosso dinanzi ad una speciale commissione
da istituirsi con decreto reale.
Di questo difetto di guarentigie non può dirsi immune neppure il
ministero delle finanze. Però se la necessità di stringere i freni, di
riscuotere gli assegnamenti, d’imporre e attuare nuove tasse, obbligò a
dure leggi, non tolse che qualche cautela fosse data a difesa del privato.
Vero è che il pensiero principale se non unico degli uomini che allora
reggevano le finanze, era quello di riordinare ed assettarle; ogni altro
avvedimento cedeva a questo intento, ma è strano che dopo il 18 marzo
1976 non si sia fatto quasi nulla per ripararvi, mentre una delle precipue
cause della caduta del ministero su l’accusa e lo scalpore infinito che
si menava per le vessazioni e per le fiscalità. Nondimeno la revisione
dei fabbricati si eseguì appresso senza migliorare i procedimenti di
accertamento, i quali sono pur gli stessi della tassa di ricchezza mobile:
una commissione di prima istanza mandamentale, una commissione di appello
provinciale, una commissione centrale di revisione quasi a forma di
cassazione. Ma la definizione del reddito imponibile appartiene alla
commissione provinciale, dinanzi alla quale il ricorrente può essere
inteso, in contraddittorio del rappresentante del fisco, ma è l’uopo
che ne sia da lui fatta espressa domanda. Quanto alle dogane, havvi a
costa del ministro un collegio di periti, e in caso di controversia fra il
contribuente e gli ufficiali di dogana rispetto alla qualificazione delle
merci, il ministro delle finanze, udito questo collegio, risolve a suo
grado tali controversie con decisione motivata. Rispetto al dazio di
consumo, tutta la materia degli abbonamenti coi Comuni è nelle mani del
ministro. Certo quando un Comune si accorgesse che, accettando la somma da
lui determinata, ci perderebbe irremissibilmente delle spese, si
sobbarcherà piuttosto all’appaltatore governativo; ma non è men vero
che se non vi ha da parte di chi governa le finanze grande giustizia ed
equità, codesta potrebbe essere sorgente di favori e di dispetti senza
alcuna guarentigia: e so ben io per esperienza, di quante difficoltà ed
amarezze sia apportatrice una ferma risoluzione d’imparzialità. Potrei
noverare qualche altro punto nelle tasse di registro, e nelle questioni
per la riscossione delle imposte dirette, dove occorrerebbe qualche
clausola in difesa del contribuente; ma il lungo tema mi caccia, e qui più
che per analisi accurata io procedo per esemplificazione.
Anche in queste materie finanziarie, nelle quali la ferita è sensibile ad
ognuno, tornerebbe adunque opportuna una revisione delle leggi e dei
regolamenti per dare maggiori guarentigie al privato cittadino, ed
aiutarlo a meglio conseguire una riparazione, se torto gli sia fatto. Né
giova che siansi mandate circolari agli operosi agenti finanziari
esortandoli a procedere con forme di mitezza e di cortesia. Questi
suggerimenti non davano alcuna cautela d’imparzialità, e inoltre la
questione vuol essere riguardata anche sotto l’aspetto degli interessi
dell’amministrazione. la quale non deve andar soggetta alle inclinazioni
personali, ai favori, ai capricci degli agenti e del ministro. Però se da
qualche anno si videro meno durezze, si videro più condiscendenze
illegali, quando specialmente c’era di mezzo qualche deputato. Ho udito
io stesso le seguenti parole da uomini competentissimi nel dicastero del
demanio o delle tasse: se voi volete che queste imposte fruttino, fate che
sia chiusa la porta delle raccomandazioni ai deputati. E qui giova dire
che le regole generali non mancano per metterci argine, ma l’abitudine
vinse ogni decreto del ministro, e le raccomandazioni continuano a piovere
da ogni banda. Mi si assicura che negli archivi della direzione delle
imposte dirette esistono documenti autentici i quali provano denunzie di
redditi di ricchezza mobile smaccatamente inferiori al vero, ma accettate
per deferenza; adoperamenti, interessati, per abbassare i redditi
attribuiti ad altri, o per ottenere larghe transizioni su quote di
macinazione attribuite a mugnai, i quali avevano già sperimentato
giudizialmente i loro diritti ed erano stato condannati in prima in
seconda istanza ed in Cassazione. E’ noto che il Consiglio di stato ha
dovuto respingere talune proposte d’accordo con mugnai nelle quali il
favore sfolgorava troppo manifestante.
Il Consiglio di stato e la Corte dei conti è vero i due consessi che
guardano la conformità degli atti e dei contratti alla legge, e ove
occorra metton freno all’arbitrio ministeriale. Ma come dissi il
Consiglio di stato non ha giurisdizione che in pochissimi casi e da
qualche anno a questa parte si è preso l’andazzo in cose gravi di
udirlo e poi di fare l’opposto dei suoi pareri. Anche la Corte dei conti
ha indarno cercato di opporsi ad alcuni decreti che violavan la legge,
rifiutandone la registrazione. Ma poiché si può ordinare la
registrazione con riserva, il ministero che ha la maggioranza nella
Camera, procede oltre, sicuro in ogni caso di conseguire non solo come
dicesi un bill d’indennità, ma un bill di glorificazione, se violando
la legge abbia servito gl’interessi e le passioni del suo partito.
L’enumerazione degli atti amministrativi che si compiono senza
guarentigia o con guarentigia insufficiente del cittadino, è ben lungi
dall’esser qui spiegata in tutti i rami della cosa pubblica. Io ho
voluto levarne qualche saggio per dimostrare che niuno dei ministeri ne va
esente. Né volli fare atto d’accusa contro alcuna persona, ma
dimostrare che là dove è aperto il varco, la politica s’insinua e le
passioni di parte tentano di pigliare il luogo della imparzialità.
Ma se ciò risponde ad uno dei fini del presente volume, a ben più alte
considerazioni ci chiama questa enumerazione, pur così imperfetta com’è.
L’amministrazione come dissi c’involve da tutte parti; con essa siamo
in cotidiane relazioni, i nostri interessi sono nelle sue mani. Ora si
vede che una non piccola parte degli atti amministrativi si compie, di
guisa che colui che se ne creda offeso non può far ricorso ai tribunali,
perché sarebbero incompetenti a giudicare. Gli rimane solo il rinfranco
il ricorso in via gerarchica. E’ desso sufficiente in una società
libera o progredita? Non è questo un grave difetto del nostro diritto
pubblico interno? Non è principio di corruzione? Ma quel rimedio a ciò?
Risponderò a questa domanda nell’ultimo capitolo: qui indico soltanto
che la Prussia e la Germania posero il problema dinanzi ai Parlamentari
loro, e questi stimarono di averlo risoluto ordinando una serie di
provvedimenti, dei quali darò ragguaglio più oltre.
Mi resta anche a toccare un altro genere di rapporti, delicatissimi quanto
gli altri di che ho detto sopra, ed è quello che passa fra il governo e i
suoi medesimi impiegati. Imperocché l’ideale di una buona
amministrazione dovrebbe comprendere la stabilità dell’impiegato, la
sua indipendenza da ogni influsso politico, le sue promozioni regolari per
anzianità o per merito. Ora qui cominciamo altre dolenti note. Poterono i
prefetti esser traslocati, rimutati, e persino messi in aspettativa, e poi
in disponibilità, e poi a riposo, senza che ne fosse addotta altra
ragione che la opportunità del servizio: ma bucinavasi che in taluni casi
la ragion vera fosse perché non garbavano ai deputati della provincia, o
alla maggioranza di essi. Abbiamo letto scritture di prefetti che, per
eccesso di zelo o per timore di peggio, pubblicamente lamentavano di non
essere riusciti nelle elezioni a sconfiggere il partito di opposizione,
come se il prefetto fosse mandato a reggere una provincia non per bene
amministrare, ma per fare gli interessi della parte politica. Che se i
prefetti, e i sottoprefetti sono da tal banda i più travagliati della
gerarchia, ciò non toglie che anche in ogni altro dicastero non avvengano
ingiusti spostamenti per ragioni meramente elettorali, con gravissimo
danno del misero impiegato. E anche fuori di questa contingenza, nella
quale la parte politica par che s’imponga, non è raro il caso che un
impiegato per la sciagurata nota di male intenzionato rimanga immobile
nella sua carriera, mentre un altro che si reputa bene intenzionato levasi
di botto ad alti gradi indipendentemente da merito singolare. Abbiamo
veduto sospendere concorsi ad un impiego già inoltrati, e non darvi più
seguito perché codesti favoriti rimanessero nell’ufficio e
acquistassero titolo ad occuparlo definitivamente, godendone intanto i
lucri. Abbiamo veduto rimettere in posto tali uomini che già erano stati
giudicati indegni non pure di occuparli effettivamente, ma di ricevere
pensione di riposo. Qui ancora non vi è altra guarentigia che il
beneplacito dei superiori. Un sol caso, quello della destituzione, è
sottoposto al giudizio di una commissione.
E poiché ho parlato delle ingerenze politiche, ve n’ha una che sebbene
non illegale, pure sotto l’aspetto morale spicca maravigliosamente, ed
è l’essersi contravvenuto più volte alla legge delle incompatibilità
parlamentari la quale prescrive che durante il tempo in cui il deputato
esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a
verun ufficio retribuito. Vero è che la legge soggiungeva che tali
disposizioni andrebbero in esecuzione solo coll’aprirsi della
quattordicesima legislatura40 ma quando si pensa alla fretta, e direi
quasi all’impeto onde questa legge fu presentata e sancita in
Parlamento, come se veramente da essa dipendesse il buon andamento e la
moralità delle nostre istituzioni, e quasi la salute della patria, a
ragione può chiedersi se l’obbligo morale del ministero a mantenerla
non cominciasse dal giorno medesimo in che fu promulgata. Eppure se si
paragone il tempo trascorso dalla fondazione del regno d’Italia sino
alla promulgazione di detta legge con quello posteriore sino alla
rinnovata legislatura, si vedrà che il caso era stato relativamente assai
più raro prima che non fosse di poi. Finalmente chi non ricorda i
settanta deputati datti Commendatori tutti in una volta. La cosa menò
gran vampo, e credo veramente che un esempio simigliante non si trovi in
nessun altro paese, e proverebbe che se noi siamo i sezzai nella vita
costituzionale, però nelle sue men nobili arti possiamo arrogarci di
avere il primato. Ma i ciondoli non bastano a contentar tutti, e chi
andasse a consultare i registri di qualche Banco di emissione, vedrebbe
che l’ufficio di deputato non gli fu di poco giovamento per la facilità
di scontar cambiali, e di queste ne troverebbe taluna che sta per
avventura sepolta silenziosamente fra le partite che chiamansi in
sofferenza, ma cui si addice nome più proprio quello di crediti
inesigibili.
Ma non vorrei accusare più l’un partito che l’altro, e parmi di nuovo
udire che, sin dalla origine del regno d’Italia, occorsero, fatti di
questa indebita ingerenza della politica nell’amministrazione. E
cogliendo al volo la mia citazione dello Zini, mi si rimbeccherà che il
suo libro dei criteri e dei modi di governo nel regno d’Italia,
pubblicato nel marzo 1876, raccoglie appunto molti fatti contro le
amministrazioni precedenti. E’ vero. Questo libro comparso nel momento
in cui la sinistra saliva al potere, ebbe grande opportunità e parve un
atto d’accusa contro il partito che dalle origini del regno sino al 1876
aveva tenuto il governo della cosa pubblica. Piacque forse più per le
passioni che lusingava, di quello che fosse inteso per ciò che v’era di
giusto e di vero. Imperocché il punto che l’autore aveva preso a
trattare ha molta analogia con ciò che sin qui ho discorso. Io mi trovo
alquanto a disagio nel parlare, e chi ha letto questo libro dello Zini, e
le sue istorie non penerà ad intenderlo: però mi sforzerò di essere
esatto nel riferire, equo nel giudicare. Or dunque egli censura innanzi
tutto quello zelo di autorità pel quale il ministro rifugge dal sindacare
l’operato dei suoi agenti, e dice che ciò conduce a nascondere errori,
dissimulare fuorviamenti, negare colpe, scambiando la dignità e
inviolabilità della legge con l’interesse del partito. Hinc mali labe,
non volersi rimuovere gli autori degli scandali a pretesto di non iscemare
l’autorità dei reggitori della cosa pubblica. E fin qui sono del suo
parere interamente. Appresso egli tocca del primo periodo del governo
nuovo e degli arbitrii che vi furono commessi: modificate circoscrizioni
amministrative per conformarle alle giudiziarie, e anche senza questo
pretesto: soppresse violentemente da un R. Commissario tutte le
amministrazioni delle Opere pie di una provincia contro il disposto delle
tavole di fondazione, per surrogarvi la Congregazione di carità. Critica
le mutazioni introdotte per semplice decreto nell’ordinamento del
Consiglio dei ministri, la riunione nel medesimo prefetto delle
attribuzioni civili e militari: denunzia modi illegali ed iniqui adoperati
per estirpare il brigantaggio delle provincie napoletane, mandati agenti
provocatori per sorprenderli, e talune uccisioni fatte in simulata fuga,
messe guardie e piantoni a spese delle famiglie dei renitenti alla leva, e
dei disertori, e tagliati acquedotti per assestar terre che davan loro
rifugio. Accusa i ministeri precedenti di aver soldato e sovvenuto la
stampa, di aver tramutati e rimossi buoni prefetti perché non grati a
qualche deputato influente, e per la medesima ragione tolleratone altri,
sebbene dessero manifesti segni di mal costume. Poi dipinge quelli che
chiama proconsoli, cioè: questori e delegati ai quali si menava buono
qualunque sopruso, purché sapessero farsi belli di aver sventate congiure
immaginarie, e salvata la società da pericoli non mai esistiti; e
intendenti e agenti della finanza allora premiati quando tribolavano
maggiormente i contribuenti. Vede il lettore che io non attenuo le accuse.
Questi fatti poniam che in parte siano veri, in parte sono esagerati. E
nel primo periodo della nostra unità nazionale, trovano se non
giustificazione almeno scusa nella novità del regno, e nei pericoli
ond’era attorniato. Così per esempio la persecuzione del brigantaggio
poteva riguardarsi come stato di guerra, e non è equo sentenziarne col
criterio dei tempi normali. E’ da pensare alla diversità di
legislazione in sette Stati, e all’incertezza della giurisprudenza in un
periodo di formazione. E’ anche da notare che dalla salvezza delle
finanze dipendeva il credito e l’onore del nuovo Stato. Laonde
l’autore errò a mio avviso giudicando certi fatti, come se lo Stato
fosse in condizioni ordinarie e non piuttosto straordinarissime, e
attribuendo a colpe di uomini ciò che era effetto del tempo, e delle
circostanze almeno per la massima parte. E non è da tralasciare questa
considerazione, che mano a mano che lo Stato si assolidava, e pigliava
ordini comuni, quegli inconvenienti venivano diminuendo. Ad ogni modo poi
non si dee aver vergogna di confessare che v’ha del vero nel libro dello
Zini, che inconvenienti vi furono, che errori si commisero, benché io per
parte mia so e sento di poterli chiamare involontari. Se non che
l’autore medesimo avendo sperato che il 18 marzo 1876 ponesse fine non
solo, ma riparo a questi inconvenienti, fece manifesta la sua buona fede,
quando più tardi e nelle lettere e nei discorsi che ho citati sopra,
riconosce che le sue speranze erano state frustrate, che la cosa pubblica
era andata peggiorando, che si erano rivelati fatti non mai prima veduti,
che le guarentigie della giustizia amministrativa venivano ognora più
scomparendo, che la parola riparazione era diventata uno scherzo
melanconico.
Prima di chiudere il presente capitolo, voglio fare un’avvertenza che è
capitale. Io ho parlato sempre del governo, e delle sue indebite ingerenze
dell’amministrazione; ho mostrato i danni dello spirito di partito che
vi penetra e la guasta. Ma non vorrei che altri credesse che codesto
spirito nei paesi liberi rimanga solo nelle alte sfere del Parlamento, dei
ministeri, degli uffici centrali. Esso si svolge egualmente nella
Provincia e nel Comune, e vi produce i suoi letali effetti. Che se questi
sono assai minori in estensione, sono maggiori in intensità, imperocché
i rancori locali attizzano le ire, e la tirannide del tuo vicino è più
vessatrice ed odiosa di quella di un’autorità remota e centrale, la
quale se non altro dà alle cose una importanza meno sproporzionata al
vero esser loro, e non è mossa comunemente da astii personali. Laonde si
può dire che fra arbitrio ed arbitrio, sia meno penoso sobbarcarsi a
quello del ministro, che a quello di una autorità locale elettiva.
Pertanto allorché investigheremo i rimedi al male che abbiamo descritto,
sarà mestieri che noi discendiamo dall’amministrazione nazionale alle
locali, e che cerchiamo come si possa estendere e mantenere la imparzialità
non solo nella prima ma eziandio nelle seconde.
In Italia vi sono delle Provincie amministrative in modo eccellente: vi
sono anche dei Municipi condotti con regolarità esemplare, e nei quali si
direbbe rivivere la vigoria e il sentimento intraprendente de’ nostri
antichi padri. Ma delle une e degli altri ve n’ha purtroppo che
procedono male, e l’interesse pubblico vi soggiace a quello di pochi,
perché l’amministrazione è guasta e viziata. Là i partiti pigliano la
politica per manto, ma in realtà traggono origine il più delle volte da
odii inveterati fra le famiglie principali del Comune, e l’una tende a
porre l’altra sotto gravi pesi e quando riesce ad assicurarsi la
maggioranza, nessun riparo vi può far la gente. Imperocché il partito
vincitore occupa il Municipio, la Provincia, i Consigli direttivi delle
opere pie, delle scuole, e talvolta anche degli istituti di credito,
escludendone interamente i suoi oppositori; e quivi scapestra a suo libro.
Le tasse son votate nell’interesse del partito trionfante, e la
sproporzione che si vede in qualche luogo fra le imposte dirette e le
indirette n’è argomento manifesto. Si legge di qualche Comune dove le
guardie daziarie, veri satelliti dei padroni loro, lascian passare la roba
degli aderenti e compensano il bilancio comunale gravando la mano su
quelle degli avversarii. Le rendite del Municipio alimentano i parenti e
gli amici: dànnosi loro gli appalti delle opere pubbliche. E gli
appaltatori, e gli avvocati che li difendono signoreggiano senza freno. La
polizia essendo in mano del sindaco, i certificati di buona condotta, le
informazioni al pretore per le ammonizioni, i provvedimenti urgenti di
sicurezza e di igiene, servono al partito. La lista elettorale è
compilata nell’intento di iscrivervi i nomi dei partigiani, e di
cancellarne gli avversari. Se altri ricorre, la sentenza della Corte
d’appello che ne ordina la rettificazione, spesso arriva tardi o ad
elezione già fatta41. Né la tutela della deputazione provinciale
consegue il fine pel quale è ordinata, imperocché, lasciando stare che
in alcuni luoghi i sindaci e gli assessori della giunta sono
contemporaneamente membri della deputazione, se questa è formata collo
stesso spirito, e composta di uomini che si sono già accordati fra loro,
invece di vigilare e correggere gli abusi li trascura o li ribadisce. Ed i
caporioni in compenso delle reticenze colpevoli e degli affettati obblii,
ricevono tutti gli aiuti necessari per diventare deputati, mentre i capi
del Comune e di tutti gli istituti che ne dipendono, gli esattori, gli
appaltatori pagano il debito loro, rendendosi agenti elettorali. In vero
spetterebbe al prefetto rintuzzare questa cattività, e sventare queste
trame, ma si cerca di nascondergli il vero, o di aggirarlo con falsi
ragguagli. Che se ciò nonostante vede tutto, e da probo e severo
amministratore sente in cuore l’obbligo di mettervi riparo, come può
egli vincere la resistenza delle deputazione provinciale, della giunta
comunale, del deputato politico? A gran pena ei salverà sé medesimo,
destreggiandosi, e godendo di benefici del tempo; al più ne farà
relazione al governo aspettandone le risoluzioni. Anche in questi casi il
ricorso e le querele dei singoli cittadini vanno dispersi al vento, e
l’art. 110 della Legge comunale e provinciale dichiara che i sindaci non
possono esser chiamati a render conto dell’esercizio delle loro
funzioni, fuorché dalla superiore autorità amministrativa, né
sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza
autorizzazione del Re, e previo il parere del Consiglio di stato. Il
problema dunque si pone negli stessi termini che ho detto sopra rispetto
al governo: il cittadino e l’ente civile che si crede leso da un’atto
amministrativo delle rappresentanze comunali e provinciali, a chi dee
ricorrere? e quali procedimenti debbono stabilirsi perché il ricorso
ottenga giustizia?
Conchiudo questo ormai troppo lungo discorso. Nel capitolo precedente
mostrai che la forma di governo costituzionale, e sopratutto parlamentare
sembra aver di necessità indole di governo di partito, in questo senso
che l’indirizzo generale politico vi appartiene e quell’accolta di
uomini, che esprimono le tendenze della pubblica opinione, nella sua
maggioranza, in un dato momento. Mostrai eziandio che il governo di
partito ha alcuni inconvenienti insiti per guisa che non sembrano
potersegli torre senza per così dire alterarne l’essenza. Né il
discutere altre forme di governo o la possibilità stessa di un reggimento
diversamente ordinato conveniva alla mia trattazione. Ma oltre i difetti
politici congiunti ad ogni governo di partito, ve ne sono altri nei quali
esso sdrucciola assai facilmente, e che non gli sembrano così connaturati
da doversi dire che necessariamente e inevitabilmente lo seguano. Questi
difetti nascono quando lo spirito di parte, dalla politica s’insinua
nell’amministrazione, e nella giustizia civile e penale.
L’esperienza ci ha dimostrato che anche l’Inghilterra, che è
l’esemplare di questa forma, di governi ponderati e parlamentari, non fu
scevra di tale difetto, ma in piccole proporzioni, e se risanò ben presto
per vigoria degli animi, e per virtù della locale amministrazione
decentrata. In America il male scoppiò con terribile intensità, e
perdura, anzi, cresce tanto da togliere al Parlamento e gli ufficiali
pubblici credito e rispetto. Ma la libertà individuale è colà tanto
grande, e le attribuzioni del governo così minime dirimpetto
all’attività sociale, che quella putredine sta ristretta in un piccol
cerchio di politicanti, e per ora almeno il popolo continua il suo
cammino, e, pur conoscendo e sovente spregiando i suoi reggitori, gli pare
che il tempo possa spendersi in alcun che di meglio che nel correggerli.
Nei paesi germanici, il parlamentarismo non essendo così spiegato, non vi
generò tanti guai, nondimeno poco bastò per rendere avvertito il
pericolo, e per tentare di porvi un rimedio. Maggiori inconvenienti si
manifestarono nei popoli così detti di razza latina, laddove
l’amministrazione è accentrata, nella Francia, nella Spagna, nella
Grecia. Nell’Italia, sebbene venuta da poco tempo a libertà non fu
difficile avvertirne i segni fin dalla prima origine: gl’inconvenienti
crebbero rapidamente col cessare del periodo eroico del nostro
risorgimento, e vanno prendendo proporzioni spaventose.
Se le cose dovessero continuare di questo passo, è evidente che il
governo parlamentare perderebbe ogni prestigio, e verrebbe in uggia alle
popolazioni, le quali più che di guarentigie politiche, hanno bisogno di
giustizia austera e di amministrazione imparziale. Questa difficoltà
aggiunta alle altre che rendono cotal forma di reggimento assai delicata
nel suo esercizio, potrebbe porgere occasione a inquietudini, commovimenti,
e sommosse, per l‘antico e falso vezzo di sperare che mutata la forma di
governo i mali cessassero; mentre invece diverrebbero più gravi e più
modesti. Però bisogna por mente ad essi con sollecitudine, ed esaminare i
mezzi di prevenirli e di rimediarvi; se non in modo assoluto ed intero,
almeno per la maggior parte e per la più pungente. Io mi farò adunque ad
indagare quali rimedi possano escogitarsi, affinché oltre ai danni, direi
così, inevitabili in un governo di parte, non ne sorgano altri
accidentali ma anche più temibili; o come, sorti che siano, possano
essere tolti. E perché la ricerca sia più piena, mi farò prima ad
esaminare se fosse possibile un governo parlamentare senza esser governo
di partito. |
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