I partiti politici e la loro ingerenza nella giustizia e
nell'amministrazione
DEI RIMEDI
Troppo spesso avviene che gli uomini vedendo i mali che nascono dagli
ordinamenti ond’è retta la civil compagnia nella età loro, e non
sentendosi da tanto di emendarli, sono tentati per disperato di mutarli di
pianta, laddove se guardassero anche ai mali che da altri ordinamenti
derivano, tempererebbero d’assai i loro mutabili ardori. Il vero è che
il filosofo che studia le varie forme di governo, quando s’incontra nel
governo costituzionale, e soprattutto nel governo parlamentare, dovrà
porre i difetti che abbiamo sopra accennati, e non sono i soli, sull’uno
dei piatti della bilancia, ma dovrà anche contrappesarli nell’altro
piatto coi vantaggi, e se questi danno il tratto, pronunzierà favorevole
la sentenza. E pur divisando i rimedi agl’inconvenienti che vengono dal
governo di partito, dovrà rassegnarsi a sopportarne parecchi, perché nel
consorzio umano è vano sperare di aver tutto netto e senza difetto. Le
quali cose si attagliano non a questo solo capo, ma ad ogni altra
istituzione. Imperocché la migliore non sarà mai tale da assicurare ogni
bene, e impedire ogni male; ma sarà quella che, in un dato luogo e tempo,
va accompagnata dai minimi danni, e produce i massimi appagamenti
possibili. Un’altra osservazione preliminare mi occorre di fare, ed è
che la politica, come il diritto e l’economia, non solo hanno attinenza
colla morale ma sottostanno ad essa. E per conseguenza il rimedio vero ed
efficace alle indebite ingerenze della politica dell’amministrazione non
si può trovare altrove che nella educazione nazionale. La quale opera per
due modi: l’uno è che dove il costume è buono, i comizi eleggono
rappresentanti onesti e capaci; in secondo luogo se un deputato prevarica,
o influisce sinistramente, si solleva nella pubblica opinione quel
risentimento nobilissimo, che è uno dei più fermi sostegni della moralità.
Perché gli uomini si astengono dal misfare quanto sanno che al misfatto
segue universale la condanna. Al contrario, là dove colui che ha commesso
una mala azione è accolto con eguali riguardi e favori dell’uomo
illibato, là dove si chiama scaltrezza e abilità il sopraffare e
l’abusare, ivi per vero i rimedi esteriosi, quali che siano, hanno poco
valore, a quella guisa che nel corpo dove sono viziati gli umori, indarno
la medicina si affatica di curare un morbo parziale. Laonde tutto ciò che
io son per dire va soggetto alle considerazioni predette, cioè che senza
moralità pubblica nessun provvedimento ha virtù specifica, ma rimane un
mero spediente più o meno efficace.
Il difetto che noi ci proponiamo di emendare consiste nella indebita
ingerenza del partito politico rappresentato dal ministero, e dalla
maggioranza parlamentare nella giustizia e nella amministrazione. La
imparzialità della magistratura, e il rispetto del quale questa dee
essere accompagnata dovunque, è la prima e sostanziale condizione del
viver libero. Qui cadrebbe veramente in taglio la frase così sovente e
vanamente ripetuta che la moglie di Cesare non dee essere neppur presa in
sospetto. Ma quali sono i mezzi per sottrarre la magistratura ad ogni
influsso politico, quali sono i rimedi, se tali influssi vi hanno
penetrato per purgarnela e impedirne i sinistri effetti nell’avvenire?
In questa materia io mi sento assolutamente deficiente di cognizioni
proporzionate all’uopo, per la qual cosa mi contenterò di notare alcuni
punti che mi sembrano comunemente accettati, e almeno a me si mostrano
come forniti di efficacia salutare.
Dissi che comunemente si ammette che il primo fondamento della
indipendenza della magistratura sta in quella prerogativa che chiamasi
inamovibilità, o irrevocabilità, quella prerogativa cioè che la legge
attribuisce ad un pubblico officiale, per la quale colui che n’è
investito non può esserne privato fuorché per ispontanea rinunzia, per
colpa, o per morte naturale o civile. E questa a ne pare una delle più
importanti guarentigie del nostro diritto pubblico rispetto ai giudici.
Che se talvolta l’ira partigiana invoca le così dette purificazioni,
sotto il qual pretesto si vuol far luogo ai cupidi e agli ambiziosi,
l’opinione pubblica sino ad ora condannò severamente simili conati. Ma
non basta che il giudice non possa esser privato del suo ufficio: uopo è
ancora che non possa esser trasferito ad arbitrio di luogo in luogo. Nella
massima parte delle nazioni libere d’Europa, se non erro, la
inamovibilità del grado si allarga alla sede. Anche ho toccato sopra come
il Vigliani stimasse a ciò provvedere con un decreto del 3 ottobre 1873,
come poi quel decreto dal ministro che gli succedette fosse abolito e come
ancora la magistratura porti i segni della fiera percossa, e duri il senso
di una istituzione perturbata. Io non so se il decreto Vigliani avesse
potuto porgere occasioni a qualche inconveniente, e di questo non oso
giudicare: ma parmi manifesto che il rimettere all’arbitrio del ministro
i trasferimenti di sede dei giudici sia una facoltà grandemente
pericolosa, e contraria a quello stabile assetto che esercita tanto
prestigio nelle popolazioni, e che noi desideriamo come argomento di
matura civiltà. Né giova invocare la responsabilità del ministro come
ben mostrò l’Inghilleri in un suo discorso1, ed io stesso ne parlerò
più distesamente altrove per indicare quanto e in quali limiti abbia
valore. Ma lasciando stare le considerazioni generali, allorché il
partito che governa ha per sé una maggioranza sicura in Parlamento,
questa non solo lo assolve ma lo glorifica anche dell’ingiustizia, se
gli sembri che sia nell’interesse del partito stesso. E finalmente è
mestieri eziandio che la carriera del magistrato sia assicurata nei suoi
gradi, in guisa che senza gravi cagioni non possa mancargli
quell’avanzamento al quale ogni uomo naturalmente intende. Ed è
evidente che bastano alcune nomine o promozioni fatte a volta di cervelli
politici, per confondere il sentimento della gerarchia, ed offender
diritti o giuste aspettative. E così la speranza di avanzamenti precoci e
il timore di abbandoni immeritati menomano la indipendenza della
magistratura.
Bisogna dunque che la legge stessa disponga di tutte queste cose, che le
nomine e le promozioni siano fatte con certe garanzie. E non si tema che
il Governo rimanga disarmato e impotente a correggere i difetti di un
tribunale. Perché le norme regolari delle nomine e delle promozioni, non
possono mai toglierli del tutto la libertà sì nello scegliere il giudice
fra coloro che hanno le condizioni richieste, sì nel destinargli la prima
sede, sì nel ripartire periodicamente le funzioni, sì nel vigilare
l’adempimento delle discipline giudiziarie, sì nel promuovere ove
occorra dal tribunale contro un giudice o l’applicazione delle pene
disciplinari, o il trasferimento della sede, o la rimozione
dall’ufficio. Laonde se è utile e necessario che una legge regoli lo
stato degli impiegati tutti dell’amministrazione, e dia loro secure
guerentigie, questa necessità ed utilità si manifesta in sommo grado
quando si tratta della magistratura giudicatrice. E il medesimo dico
eziandio della legge sulla responsabilità loro: parendomi errore voler
esentare il magistrato da ogni colpa di dolo, o di violazione di legge.
Che anzi qui la prova può esser più facile che nell’amministrazione
propriamente detta; imperocché sono entrambi rami nei quali si diparte
l’esecuzione della legge. E quindi non possono darsi che due sole potestà,
quella che fa la legge e quella che la eseguisce, l’ultima delle quali
secondo il differente obbietto e il diverso modo di azione si distingue in
giudiziaria e amministrativa.
Dissi nel capitolo secondo che la istituzione del Ministero pubblico qual
è oggi, cioè come rappresentante del governo presso l’autorità
giudiziaria, apre il varco ad indebite ingerenze: dissi come apparisca in
alcuni casi molesta e perturbatrice. Ma nello stesso tempo indicai la
necessità di un magistrato che vigili l’esecuzione della legge, che
rappresenti l’interesse della società e che promuova l’azione
pubblica contro i reati. Da ciò ne segue che bisogna modificare codesta
istituzione senza annullarla bensì adattandola al nuovo concetto, e
sottraendola agli influssi governativi. Quali siano i modi speciali di
conseguire questo fine io non mi sento in grado specificamente
d’indicare, ma fra le altre modificazioni questo mi parrebbe importante
di dare ai procuratori del Re quella medesima inamovibilità che si
richiede pei giudici sedenti nel tribunale.
So bene quanto la istituzione dei giurati sia tenuta in pregio presso le
razze anglo-sassoni. Non si riguarda solo come un dovere del cittadino di
render la giustizia, ma come uno dei suoi diritti e dei più cari e dei più
segnalati nella vita libertà. Di ciò sin dai tempi antichi abbiamo
esempi e presso Greci e presso i Romani2. Ma l’Inghilterra ha
perfezionato codesta istituzione, la quale è siffattamente entrata nel
costume che qualunque altra franchigia sarebbe possibile a togliersi prima
di questa. E non solo fu estesa dai giudizi penali ai civili in parte, ma
fu trasportata in tutte le sue colonie, anzi in tutti i paesi che fan
parte del suo dominio. Ed io delle cose inglesi estimatore grandissimo,
sarei inclinato a credere che avrà suo svolgimento e sua durata anche
altrove. Pure non posso interamente vincere due cagioni di dubbietà:
l’una che si trae dall’indole dei nostri popoli, l’altra dalla
tendenza scientifica, che io ho indicato sopra, d’introdurre dovunque
l’elemento tecnico. So bene che Seneca ha detto "de quibusdam etiam
imperitus judex (qui la parola imperitus allude proprio a mancanza di
tecnicità, di studio delle leggi) dimettere tabellam potest (cioè
pronunziar la sentenza) ubi fuisse aut non fuisse pronuncitatum est
(quando cioè si tratta del mero fatto)"3. Nondimeno è da
considerare che in molti casi il fatto e il diritto s’innestano, si
confondono talmente che riesce arduo discernerli. Ad ogni modo la scelta
dei giurati è un tema arduo e bellissimo, come pure la facoltà della
recusazione sia da parte del pubblico ministero sia da parte del
giudicabile. Qui ancora abbiamo l’antico testo: "neminem voluerunt
majores nostri non modo de existimatione cujusquam, sed ne pecuniaria
quidem de re minima, esse judicem, nisi qui inter adversarios convenisset"4.
Il riconoscimento antecedente dei giudici è posto dunque come condizione
del riconoscimento del giudizio. Ma appo noi questa recusazione corre il
rischio di essere strumento di compiacenza o anche di sentimenti
partigiani. Ad ogni modo io mi tengo a questo voto, che colla scorta della
esperienza l’istituzione sia condotta a maggior perfezione, e possa un
giorno come in Inghilterra divenir succo e sangue nel popolo, imperocché
rimanendo com’oggi è, troppo sarebbe macilenta e stentata a guisa di
una pianta in terreno disadatto che non porta frutti saporosi.
Piacemi ripetere ancora che non è in me competenza a discutere con
profondità questa materia: oltredicché ciascuno di questi argomenti, per
essere trattato a fondo, richiederebbe un libro speciale, ed io non fo che
toccarne i sommi capi. Nondimeno aggiungerò che il numero dei tribunali
parmi abbondi soverchiamente. Certo se si pigliasse per base organica
della magistratura la terza istanza, il primo grado verrebbe occupato dal
giudice singolare. E pur mantenendo la base organica attuale, non hanno
ragion d’essere molti tribunali a cui mancano le cause da giudicare, e
inoltre cinque Corti di cassazione. Ora diminuendo il numero dei giudici
sarebbe più facile nel nominarli procedere con rigorosa scelta, scartando
gli uomini di mediocre levatura, e di dubbiosa moralità. E se oltre a ciò
si accrescesse lo stipendio loro, e si ponessero in condizioni tali da
poter vivere con decoro e convenienza, codesto ancora contribuirebbe a
sollevarne la dignità. Imperocché la sufficienza dei mezzi a ben vivere
colla famiglia, non solo sottrae l’uomo alle tentazioni, ma eziandio
ispira un sentimento d’indipendenza che è custode di virtù.
Risguardando la parte penale nasce dubbio se la indulgenza così grande
nel determinare e nell’infliggere i castighi non celi vaghezza di falsa
popolarità o influssi partigiani: della quale indulgenza, lasciando stare
ogni disquisizione astratta e tenendomi al metodo sperimentale e storico,
io non dirò altro se non che essa sembra convenir meno all’Italia dove
i delitti abbondano di numero e di ferocia5 di quello che alla Francia,
alla Germania, alla Inghilterra, dove assai minore è la delinquenza.
Eppure quegli Stati perseverano nelle severità del codice, e nel rigore
della esecuzione. Quanto poi al procedimento, egli è certo che in un
paese libero non può ammettersi la procedura scritta o segreta, ma
sibbene la orale e pubblica. Ma qui ancora è d’uopo esaminare i modi
pei quali la pubblicità non addivenga a sua volta un ostacolo alla
imparzialità del magistrato. Laddove il giudizio piglia sembianze di uno
spettacolo, al quale si va ad assistere per moda, come la donna romana ai
ludi dei gladiatori nel tempo della decadenza, laddove l’incolpato non
che arrossire e mostrar pentimento inorgoglisce sfrontatamente, e si vanta
del suo delitto, o per lo contrario, come pur si vede talora, ai si sente
in faccia al popolo vilipeso e calpestato innanzi la condanna: laddove il
difensore non ha altro fine che di far pompa di eloquenza e di cattivarsi
gli applausi della moltitudine; in un ambiente siffatto è lecito dubitare
se la giustizia sempre trionfi. A tutto ciò si richieggono dei freni, ma
io lascio agli uomini esperti nella materia di divisarli. Conchiuderò
solo che se la giustizia è la più importante parte del governo, se anzi
è l’elemento vitale d’ogni società, pure i rimedi sono men difficili
ad apprestare, e si può eziandio soggiungere che oggidì sono meno
urgenti.
Ora passando all’altra parte delle indebite ingerenze di che trattiamo,
cioè quella che si manifesta nell’amministrazione, qui mi sento
alquanto più ad agio, sebbene intenda di accennare piuttosto che di
dimostrare. Ricorderò prima quel che dissi nel capitolo secondo, cioè
che nei paesi nostri l’amministrazione c’involve da ogni parte, e
abbiamo con essa continue relazioni. Non v’è cittadino che o per le
contribuzioni, o per la leva, o per la polizia, o per i servigi pubblici,
o per le scuole, o per la proprietà o per le industrie, o pel lavoro non
si trovi direi quasi quotidianamente a fronte dell’amministrazione. La
quale colle sue ordinanze e coi suoi atti tocca all’interesse di tutti,
vigila all’osservanza delle leggi e dei regolamenti, e non solo decide
sulle controversie, ma eseguisce le proprie decisioni. Questo carattere di
attività preventiva e responsabile è ciò che la differenzia dalla
giustizia giudiziaria, che sentenzia ma richiesta, reprime sempre ma non
previene, e non ha altra responsabilità fuor quella della legalità delle
sue decisioni secondo coscienza. Ora posto questo intimo nesso che esiste
appo noi fra i cittadini e l’autorità esecutrice in quanto amministra,
chiara apparisce la tentazione del partito che è al governo, di
insinuarsi nell’amministrazione e di valersi di questo potente mezzo e
di influssi così frequenti ed estesi per assicurarsi durevole potenza. In
questo caso è troppo facile che l’interesse pubblico venga sottoposto
all’interesse del partito, e di coloro che lo compongono.
Il quesito pertanto si presenta in questa forma: E’ egli possibile
sottrarre l’amministrazione alle ingerenze dei partiti? V’ha egli un
rimedio come oggi suol dirsi radicale, cioè che sterpi il male dalla
radice? In verità questa panacea non esiste, ma dallo studio che può
farsi presso altre nazioni civili si scorge che per tre modi si può
temperare la perniciosa ingerenza di che parliamo, e correggerne gli
effetti.
O diminuendo le attribuzioni dell’amministrazione pubblica, e lasciando
alla libertà individuale e alla iniziativa privata la cura non solo degli
interessi parziali e locali ma eziandio in parte degli interessi generali.
O decentrando l’amministrazione in guisa che essa sia guidata e compiuta
localmente, e da enti morali autonomi.
O finalmente nel caso che l’amministrazione sia fornita di molte
attribuzioni, e guidata dal governo centrale, ammettendo ampiamente i
ricorsi e disponendo in guisa che siano risoluti e giudicati
indipendentemente da esso; il che presuppone che i regolamenti
amministrativi abbiano effetti giuridici e che vi sia una giurisdizione
speciale.
Col primo di questi mezzi si toglie per così dire la materia soggetta
all’abuso, col secondo si tronca l’azione diretta del Ministero e del
Parlamento sull’amministrazione locale, col terzo si rivendica
legalmente il diritto violato. Del primo modo abbiamo un esemplare negli
Stati Uniti, del secondo nell’Inghilterra, del terzo nella Germania.
Qui si presenta, come in mille altre cose civili, la questione dei limiti
dello Stato, e l’altra che le è connessa se nella società moderna,
esso sia naturalmente indotto ad accrescere gli uffici suoi, ovvero a
deporli gradatamente. In questa materia si riscontrano due opinioni
estreme; gli uni riguardano lo Stato come un ostacolo alla libertà che
convien sforzarsi quanto è possibile di rimuovere, gli altri come una
tutela provvida e benefica che bisogna sempre rafforzare. Ma se la
questione è ardua a sciogliersi in tesi generale, lo è assai meno
considerata storicamente, cioè in relazione ad un dato tempo e luogo. Ed
io ho avuto opportunità di trattarne sebbene per incidenza in parecchi
scritti6. A me pare che il fine dello Stato sia duplice, primieramente la
tutela del diritto, in secondo luogo, la cura di quegli interessi
veramente generali ai quali per sé stessi non possono supplire i
cittadini e le varie lor maniere di associazione. E siccome lo Stato è un
organismo naturale ed essenziale, mentre gli uomini si riuniscono in
società, così ne viene che abbia anche un terzo fine quasi sostegno o
condizione degli altri, cioè la conservazione propria e delle sue
istituzioni fondamentali.
In questo concetto molti per avventura concorderanno: ma la difficoltà
nasce nell’attuazione. Imperocché se il primo di questi uffici può
dirsi perpetuo ed assoluto, non è così del secondo, anzi si allarga e si
restringe secondo i bisogni della società. Quindi nacque e nasce gran
disputa sulla opportunità dell’ingerenza dello Stato in molte materie.
E v’ha chi stima che nella forma odierna della società nostra, e col
progresso della civiltà, lo Stato dee pigliare un numero ognor maggore di
servigi e di uffici e regolare nuove rapporti tra i cittadini fra loro e
collo Stato medesimo. Di ciò abbiamo esempli frequenti nella parte
economica: la trasformazione della industria per la quale di piccola e
casalinga che ell’era, è divenuta manifattura in grande, ha richiesto
delle nuove leggi che assicurino i cittadini poniamo dagli effetti
insalubri di alcune officine, o tutelino la vita e la sanità dei
fanciulli, e delle donne che vi sono impiegati. E la serie di leggi che
gl’inglesi hanno fatto recentemente e che chiamano legislazione sociale
è la prova che persino quella nazione che tanto aborriva dall’assegnare
al governo nuove attribuzioni, ha dovuto sobbarcarsi alle necessità del
nostro tempo. Codesto è vero; cioè a dire che dallo svolgersi della
civiltà nascono nuove relazioni che vogliono essere giuridicamente
determinate. Ma è vero altresì che molti altri punti un tempo erano
soggetti all’azione dello Stato, ora sono lasciati alla libertà
individuale. Si pensi qual era nei secoli scorsi l’ingerenza dello Stato
nelle materie religiose; non pago di penetrare entro alle domestiche
pareti, di scrutare la coscienza del cittadino, voleva sforzare le sue
credenze. Si pensi qual era la sua ingerenza nella manifestazione del
pensiero per mezzo della stampa, quale nella conservazione dei privilegi
delle classi nobili; si pensi a tutti gli statuti che ordinavano le arti,
le maestranze, prescrivevan loro metodi e dando rigide forme
all’industria ne punivano ogni trasgressione; e si vedrà che da un
secolo a questa parte si è fatto un gran spolvero di leggi restrittive
della libertà e il governo ha deposto molti carichi che gli parevano
connaturali. E basta il por mente agli Stati Uniti d’America per essere
persuaso che una società può progredire, arricchirsi, giganteggiare col
minimo d’ingerenza del governo. Ad ogni modo io credo che a mano a mano
che i cittadini e i consorzi loro si abilitano colla istruzione e col
risparmio a sopperire a certi uffici, lo Stato non ha più mestieri
d’integrarne l’opera, e dee restringere il suo compito. Anzi a questo
restringimento dee mirare per gradi come ad intento nobilissimo, in
quantocché lascia ognor più largo campo all’attività spontanea
dell’uomo e ne solleva la dignità. Né questo sistema può dirsi che
contraddica razionalmente a quello che i tedeschi chiamano Stato di
diritto (Rech[ts]-Staat) e che pare loro il portato più nobile della
moderna civiltà: lo Stato cioè dove i doveri e i diritti di ciascheduno
sono regolati dalla legge, dove i cittadini sono pienamente guarentiti ed
ogni adito è tolto all’arbitrio. Il quale concetto essi contrappongono
al buon governo di un tempo, assoluto ma paterno, (Polizei-Staat) dove
l’autorità ha piena balìa di penetrare per dir così nella vita del
cittadino. Dico che non v’è contraddizione, perché questa norma
giuridica, questa garanzia del diritto può riscontrarsi tanto in una
nazione dove l’azione preventiva del governo sia estesa, quanto in una
nazione dove invece la libertà individuale abbia un vasto campo: anzi
naturalmente sarebbe in quest’ultimo caso più facile e più pratico il
conseguirla, come è più facile e più pratico determinare e sancire
pochi anziché molti rapporti civili.
Ma per tornare agli Stati Uniti d’America, ci parrebbe impossibile il
recare in Italia immediatamente le consuetudini, e gli ordini di quel
paese. Lo scrittore brioso che ha fatto il confronto fra Parigi e New
York7, può ben deplorare tutte le inutili pastoie che impediscono al
cittadino francese di operare con la prontezza e spontaneità del
cittadino americano; ma non potrebbe immaginarsi che in un momento si
facesse la trasformazione dei costumi dell’una nell’altra città. Le
condizioni speciali dell’America e soprattutto i terreni ampissimi da
coltivare, tanto ampi che bastano non pure agli indigeni, ma agli emigrati
che in gran numero l’Europa versa ogni anno in quelle contrade,
permettono molte libertà, che non sarebbero consentire altrove,
specialmente dove la popolazione vive agglomerata, e le terre sono tutte
occupate. E quand’anche non vi fossero queste così notevoli differenze
fra il nuovo mondo e l’Europa, non si potrebbe neppure immaginare il
trapasso immediato dai nostri ordini a quelli, avvegnacché chi è avvezzo
alle fasce quando gli son tolte traballa e cade. Ma qui come in altre
simiglianti questioni, la differenza è di tendenze: ché laddove gli uni
vogliono fare dello Stato non solo un presidio dei diritti, non solo un
sussidio dell’attività privata a generale interesse, ma il tutore
l’educatore perenne del cittadino: gli altri in tanto accettano la
tutela ed educazione dei cittadini in quanto è necessariamente richiesta
dalla condizione dei medesimi; e non basta a questi il dire che taluni
atti potrebbe fargli meglio, e più compiutamente lo Stato; perché
d’altra banda pongono sotto gli occhi i vantaggi che ritrae l’uomo
dall’esercizio libero delle sue facoltà, il tirocinio, e la
responsabilità morale. La prima di queste teoriche somiglia per dir così
a un cattolicismo statuale, ed è singolare a pensare che negando la unità
della Chiesa si voglia surrogarla collo Stato; laddove può rispondersi
che se vi fosse cosa che potesse giustificare l’accentramento e la
tutela sarebbe appunto la necessità di non errare in ciò che riguarda la
eterna salute.
Concludiamo che se le leggi si moltiplicano per regolare nuovi rapporti
fra i cittadini, e da questa parte il còmpito dello Stato cresce, per
un’altra parte quella cioè della tutela e della integrazione, le sue
funzioni scemano d’intensità, poiché collo svolgersi della civiltà il
cittadino si abilita man mano ad operare da sé medesimo. E di quanto le
funzioni dello Stato vanno scemando, di tanto l’amministrazione è
sottratta all’azione diretta del governo e per natural conseguenza anche
alle ingerenze della politica. Potrebbe adunque il pregio di fare un
rivista di tutte le leggi e di tutti i regolamenti vigenti nel Regno collo
scopo chiaro e determinato di cancellare ogni disposizione che vincoli la
spontaneità del cittadino, e non sia necessaria all’ordine sociale. E
di cotali disposizioni se ne troverebbero non poche, le quali possono
essere tolte di mezzo o modificate nel senso di lasciare maggior libertà
al privato, senza che perciò ne corra alcun pericolo l’andamento della
cosa pubblica. Ma codesto rimedio che pure noi suggeriamo come utile, di
scemare le forze del Governo accrescendo la libertà è di sua natura
lento; onde sembrerà a taluni che meglio possa convenire all’uopo e sia
più pratico l’altro metodo che abbiamo indicato come vigente in
Inghilterra, cioè il decentramento.
Della parola decentramento si è usato ed abusato, e forse molti
l’adoperano anche oggidì senza averne ben chiara l’idea. Il
decentramento, come lo si intende generalmente, ha luogo in due forme, o
per delegazione governativa ai suoi agenti, o per facoltà attribuite a
corpi elettivi. Ha luogo per delegazione quando, rimanendo ferme nel
governo tutte le attribuzioni che ha di presente, pur esse sono esercitate
a suo nome da funzionari locali senza uopo di ricorrere al governo
centrale: il che può praticarsi in modo assai più largo che oggidì non
si faccia. Imperocché v’ha sempre nei dicasteri ministeriali la smania
di richiamare al centro le decisioni anche dei minimi affari, la nomina
anche degli infimi impiegati. E questo nuove in due modi, prima perché
rende il disbrigo degli affari stessi più complicato e più tardo,
secondo perché il funzionario locale non sente più alcuna responsabilità
dei suoi atti, e anche laddove in effetto gli compete facoltà, trova più
comodo di rispondere a ciascuno se essere mero esecutore di ordini
superiori. Il prefetto, per esempio, dovrebbe avere allargata la sfera
della sua azione, mentre formalmente rappresenta tutto il ministero. E
qualora i capi dei differenti servizi come il procuratore del Re,
l’intendente di finanza, l’ingegnere del genio civile, il provveditore
degli studi, il direttore delle poste e va dicendo, formassero il suo
consiglio ordinario, io non so perché la nomina di tutti gl’impiegati
inferiori non potrebbe essere attribuita loro interamente. E similmente
l’esercizio per gran parte del bilancio di spesa. Imperocché votato il
bilancio del Parlamento, nulla vieta che sia ripartito per provincie,
assegnando la somma corrispondente al prefetto ed ai capi di servizio da
spendere. Dal prefetto potrebbe nella condizion presente delle cose
dipendere il servizio sanitario, quello delle carceri e tutto ciò che
riguarda agricoltura, industria, commercio: da esso venire il
consentimento ai comuni, provincie, ed Opere pie di acquistare e permutare
proprietà: e così va dicendo. Gli stessi funzionari sopra indicati,
perché non avrebbero maggiori facoltà che non abbian ora? A me pare che
gli intendenti dovrebbero in materia d’imposte dirette e di ricchezza
mobile giudicare ed eseguire sui richiami per errori materiali, per
cessazione di redditi, per iscrizioni duplicate sui ruoli; in materia di
demanio e, dentro certi limiti di tempo e di somma, annullare crediti
mesigibili, transigere piccole cause, affittare o riaffittare beni
demaniali, dare licenza di esecuzione ai contratti. In materia di gabelle
provvedere agli errori materiali e di trascrizione, egli errori di calcolo
nella liquidazione delle tasse doganali ed altro. Similmente nei lavori
pubblici parmi che il capo del Genio civile della provincia, una volta
stabilito il piano dei lavori, dovrebbe avere anche per le opere
idrauliche di prima e seconda categoria maggiori facoltà di attuazione,
come pure dovrebbe avere balìa, sempre dentro certi limiti di tempo e di
somma di provvedere a tutte le opere di urgenza per le quali ogni indugio
può riuscire funesto. Io sono ben lungi dal trattare a fondo
l’argomento, intendo solo di segnarne alcuni lineamenti.
Veniamo al secondo punto che è quello di allargare le attribuzioni dei
corpi locali e dare a questi maggior libertà. Certo la legge che abbiamo
non è avara verso il comune e la provincia: direi anzi che a
quest’ultima assegna un compito che in certi casi soverchia le sue
forze, come la cura dei mentecatti, dei trovatelli. E dico che le
soverchia, perché i trovatelli son portati anche da provincie vicine alle
maggiori città, si moltiplicano i manicomi con dispendio esuberante, si
è costretti perciò di risparmiare in lavori produttivi, infine le
provincie povere sono schiacciate dal peso di codesti oneri. Però mi sia
lecito di fare una osservazione preliminare. Quanto maggiori sono le
attribuzioni che si vogliono dare ad un Ente locale, tanto bisogna
assicurasi ch’esso abbia le forze corrispondenti a bene reggerlo. Dico
le forze non solo morali ma materiali: cosicché l’ordinamento
amministrativo dei comuni e delle provincie si collega in modo
indissolubile all’ordinamento loro finanziario. Un piccolo comune o una
piccola provincia, posto che trovasse fra i suoi cittadini uomini capaci
di sopraintendere a tanti atti pubblici, avrebbe pur sempre mestieri di
poter attingere ai suoi contribuenti i mezzi pecuniari che a tal fine
occorrono. A lume di questo criterio gioverebbe esaminare sino a che punto
le attribuzioni degli Enti locali possono essere ampliate. Certo vi sono
delle funzioni che il Governo non può delegare ad alcuno: tale è la
difesa della patria, la rappresentanza esterna, il mantenimento del
diritto privato e pubblico, l’osservanza generale delle leggi, la
giustizia e la finanza. Ma altre funzioni potrebbero essere delegate, e in
certi paesi lo sono, come dal ministero dell’interno la polizia
preventiva, le carceri di custodia, la sanità pubblica; da quello dei
lavori pubblici le strade, le acque, i porti minori; da quello
dell’agricoltura, industria e commercio la navigazione interna, le
foreste, la caccia, la pesca, infine tutto o parte del pubblico
insegnamento, delle biblioteche, degli archivi. Ma questo decentramento
richiede, come dissi, una forza materiale e morale proporzionata
nell’Ente che assume le predette funzioni, ed io persisto a credere che
ciò non possa fondatamente sperarsi se non da consorzi di provincie.
Quando nel 1861 presentai un disegno di legge sul riordinamento del nuovo
regno d’Italia, v’introdussi un elemento nuovo che era la regione.
Dico nuovo rispetto all’ordinamento amministrativo vigente, ché
storicamente la regione aveva antichissime tradizioni sì nel medio evo, sì
presso i romani. La opportunità del disegno per quel tempo traevasi da
questo motivo principale: che la unificazione amministrativa non doveva a
mio giudizio farsi affrettatamente, imperocché essa avrebbe ferito, come
ferì, molti interessi, offese molte abitudini, suscitò molte
animaversioni. E perciò la regione era principalmente un organo
transitorio affinché si operasse lentamente il trapasso de sette
legislazioni ed ordini diversi secondo i diversi Stati, a coordinamento ed
unità. Oggi quella unificazione fu compiuta con molti spostamenti e molti
dolori, ma fu compiuta, né potrebbe più la regione avere quel medesimo
fine. Però potrebbe averne un altro; se si volessero dare ad Enti locali,
e a corpi, elettivi quelle funzioni che ho detto sopra togliendole al
governo centrale, converrebbe di necessità che questi Enti fossero più
potenti delle provincie, o almeno di molte delle nostre provincie, e
supposto ancora che il Governo cedesse loro tanto parte d’imposte quanta
corrisponde alle relative spese che oggi sostiene; pure tornerebbe
opportuno formare dei consorzi parte obbligati parti facoltativi. Dei
quali io non temeva allora la tendenza troppo autonomica, e politicamente
separativa, né la temerei ora, purché i diritti e i doveri loro fossero
ben definiti, e non si desse alle rappresentanze interprovinciali
carattere e procedimento di piccoli parlamenti. Ai quali consorzi di
provincie starebbero ottimamente anche i mentecatti ed i trovatelli, come
pure la formazione di quei regolamenti d’indole alquanto generale, che
mal si conviene a provincie piccole di fare. Fra le leggi che proposi a
quel tempo una ve n’era che stabiliva le regole per la formazione dei
consorzi sì obbligati sì facoltativi non solo fra privati, corpi morali,
e comuni ma eziandio fra provincie. Ma la legge posteriore del 20 marzo
1865 sui lavori pubblici dispose dell’ordinamento dei consorzi ma per
pochi casi, strade, scoli opere idrauliche di difesa, e determinò il modo
onde i consorzi si costituiscono fra privati, corpi morali e comuni, e i
modi anche onde si mantengono, e qui ancora lasciò molte cose incerte o
in balìa dell’arbitrio ministeriale. Ma quanto a consorzi
interprovinciali, anche ristrettivamente a questo solo fine, non ne fece
parola, limitandosi a dire che potranno essere istituiti per legge.
Converrebbe dunque riprendere questa materia, determinate quali
attribuzioni si possono dare ai consorzi di provincie e non solo di strade
e di acque, ma come accennai di polizia, di giudicatura, d’istruzione e
va dicendo: e quando vi sarebbe obbligo di consorziarsi, quando facoltà;
il modo di costituzione, la durata, e i tributi pecuniari. Per questa via
soltanto riuscirebbe agevole esonerare da molti affari il Governo
centrale.
Rispetto ad allargare la libertà dei comuni e delle provincie io penso
che sia oggi conveniente ancora più che nel 1861 rendere il sindaco
elettivo; e togliere al prefetto la presidenza della deputazione
provinciale: ma che nello stesso tempo convenga che cessi nelle
deputazione ogni autorità tutoria. L’amministrazione e la tutela non si
vogliono confondere: libera l’una ai corpi locali, l’altra, per quanto
riguarda l’osservanza delle leggi, spetti allo Stato. Ho detto altrove
che un argomento di abusi e di scandali nell’ordine dei fatti onde
favelliamo, fu l’art. 235 della Legge comunale e provinciale che dice
potere il Re per gravi motivi di ordine pubblico disciogliere i Consigli.
Imperocché codesta facoltà può divenire talvolta nelle mani dei
ministri una minaccia e una punizione per quei Consigli che ripugnino a
mostrarsi ossequenti alle voglie di alcuni deputati che vanno per la
maggiore; e manca persino la pubblicità di simili deliberazioni e i
decreti ne sono sottratti alla registrazione della Corte dei conti, laonde
parecchi Consigli soprattutto di piccoli comuni perirono nel silenzio per
alta vendetta. Né il Consiglio disciolto poteva più fare richiami, e
intanto i commissari inviati apparecchiavano nuove elezioni secondo gli
intendimenti del governo e dei deputati più influenti. E’ mestieri
pertanto che la legge determini precisamente i casi nei quali il Consiglio
può esser disciolto, ne chiarisca il procedimento, e lasci adito a una
reintegrazione se il diritto fosse stato violato.
Codesti sono modi di decentramento, ma non sono i soli. Ho insistito in
tutti i miei scritti intorno ad un altro modo che è quello delle
istituzioni autonome formanti Enti morali. Finché lo Stato avrà che fare
con cittadini disgregati, finché gli atomi disciolti si troveranno di
contro quel oltrapotente corpo che si chiama lo Stato, ogni conato di
resistenza anche giusta sarà vano. Ed è perciò che le democrazie
sgranate (per servirmi di questa metafora introdotta dal Romagnosi) si
acconciano facilmente ad un padrone, e pur ch’egli rispetti
l’uguaglianza, calpesti e suo talento la libertà. L’associazione,
organizzandole, raddoppia le forze dei singoli che la compongono, le
disciplina e si rende atta per l’una parte a compiere maggiori cose, per
l’altra a resistere ad ogni usurpazione. Io ho sovente considerato
quanto poco di valore abbiano avuto ed abbiamo le istituzioni in Italia:
sotto certi riguardi ne hanno forse meno che in ogni altra contrada
d’Europa. E se nel rivolgimento che ci condusse all’unità della
patria, abbiamo risoluto agevolmente dei problemi che altrove sarebbe
stato durissimo di affrontare, se di questo facile successo ci diamo vanto
legittimo, nondimeno è mestieri considerare che ciò prova anche la
fiacchezza di ogni corpo morale, che alla volontà ed anche agli arbitri
di un governo non osa tener testa. Ora guardando l’avvenire,
importerebbe assaissimo il costituire nuove istituzioni secondo la forma
che la civiltà moderna consente, e dal loro vita e vigore. Imperocché ciò
che fu utile a noi quando si trattava di distruggere il vecchio, potrebbe
diventar pericoloso se per un momento la maggioranza del Parlamento fosse
nelle mani di quelli che si appellano radicali. Ora niente vieta, e
l’esperienza credo ne confermerebbe, i buoni effetti che le università,
le accademie, le diocesi, le parrocchie, molte Opere pie, e sodalizi di
mutuo soccorso e associazioni d’industria, di commercio, d’agricoltura
potessero costituirsi sotto determinate regole in Enti giuridici, salvo
l’alta vigilanza dello Stato.
Pertanto senza entrare in maggiori particolari che qui non avrebbero
luogo, io concludo che per tre canali può derivarsi la fonte
dell’autorità dal centro alla circonferenza: per delegazione che il
governo centrale ne faccia ai suoi agenti, per ampliazione di attribuzioni
e maggior libertà ai corpi locali elettivi, per istituzione di Enti
giuridici autonomi. Al governo rimarrebbe sempre la difesa nazionale, la
garanzia dei diritti, l’indirizzo generale politico interno ed esterno,
la vigilanza suprema per l’osservanza delle leggi, la cura di alcuni
interessi importanti e veramente nazionali.
Ma non è ancora risoluto con questo il problema del cedentramento. Gli
agenti del governo, i corpi locali elettivi ed autonomi, gli stessi Enti
morali possono riprodurre tutti i mali che si attribuiscono al governo
centrale. E’ questo un punto sul quale molti di coloro che parlano
sempre di decentramento non hanno recato mai attenzione, e così i piani
loro rimangono davvero campati in aria. Pare ad essi quel che pareva agli
antichi che la libertà in ciò soltanto consista di eleggersi chi li
governi; laddove la libertà per noi moderni consiste nel rispetto di
tutti i diritti; e a guarentire questo rispetto l’elezione è di per sé
insufficiente. E di vero la indebita ingerenza della politica
nell’amministrazione non cessa per ciò che abbiamo sopra descritto, ma
trasporta per così dire i suoi penati dal centro alla circonferenza. Il
deputato non salirà e scenderà più le scale ministeriali, non avrà più
mestieri d’intime relazioni coi capi dei dicasteri centrali: ma farà
opera di imporsi alle autorità delegate, al prefetto, all’intendente,
al capo del Genio civile. E quanto ai corpi elettivi locali, la politica
vi penetrerà similmente: ma siccome si tratta di cose minori, supplirà
coll’acerbità della passione alla poca importanza della questione. Così
noi veggiamo che taluni consigli provinciali e comunali ti hanno proprio
l’aria di parlamentini: vi si fanno le interpellanze, gli ordini del
giorno, vi si provocano le crisi ministeriali, e la maggioranza vi
esercita una tirannide sfrenata sulla minoranza. In questi casi la
condizione del cittadino è peggiore, avvegnacché come ebbi occasione di
notare di sopra , il tuo avversario prossimo è più duro, più terribile
del lontano. Questo ha sempre un certo senso degli interessi nazionali che
lo tempera, ed è scevro da quelle ire borghigiane che sono rinfocolate
alla dalla ristrettezza degli argomenti, dall’insistenza quotidiana sui
medesimi, dal pettegolezzo che li ripercuote e li ingrandisce.
Chi ha mai dubitato delle libertà locali dell’Inghilterra? Chi anzi non
propone ad esempio gli ordini suoi come esemplari di decentramento? Eppure
l’elezione entrò ben tardi come elemento organico in alcune
amministrazioni locali, e si ampliò nelle parrocchie e nei borghi. Il
vero pernio del decentramento inglese sta nella istituzione dei giudici di
pace, la quale benché antichissima e forse anzi per ciò stesso, fu poco
esaminata e mal notata: ma esercita nella costituzione inglese un ufficio
importantissimo8. Che se come dissi il concetto moderno della libertà sta
nel rispetto massimo dei diritti e delle azioni del cittadino sinché non
viola i diritti altrui, ragion vuole che questi siano determinati per
legge, e che il giudizio di loro violazione non appartenga alla potestà
esecutiva.
Il giudice di pace in Inghilterra ha funzioni svariatissime: è magistrato
di polizia inquirente, giudice, e funzionario amministrativo. Come il suo
titolo annuncia, egli ha per fine di serbare la pace nel civile
consorzio9. Perciò riceve denuncie da tutti e soprattutto dagli ispettori
governativi incaricati di accertare che le leggi siano osservate; ordina
comparse di imputati e di testimoni, e li ascolta, esige prove, e forma
l’istruzione e l’accusa che sarà trasmessa alla Corte. Può dimandare
cauzioni di buona condotta da persone pregiudicate, spedisce mandati
d’arresto, vigila i mendicanti, i vagabondi, gli uomini perniciosi,
impedisce le riunioni pericolose alla pubblica pace. Come giudice,
pronunzia sentenze per i reati minori contro le persone e le proprietà, e
per le contravvenzioni alle leggi di finanza, di tasse, di caccia, di
pesca e va dicendo; è giudice anche in talune materie civili, per esempio
sul pagamento delle decime, sui conflitti fra fabbricante ed operaio, fra
proprietario e contadino. Come funzionario amministrativo approva i ruoli
delle tasse dei poveri, e ne accerta i conti definitivi, dà potere di
esecuzione coattiva contro i contribuenti morosi, vigila sulle opere
pubbliche, sulle industrie insalubri, e perturbatrici: stabilisce in
alcuni casi previsti dalle leggi il domicilio o lo sfratto di un
cittadino. Queste ed altre sono le attribuzioni dei giudici di pace.
Ma chi elegge o nomina questi giudici di pace? quanti sono? come operano?
Questi giudici di pace non sono eletti, e si potrebbe anche dire che non
sono nominati, nel senso della parola quale noi l’intendiamo
comunemente, sebbene vi sia una nomina formale che direi quasi
riconoscimento da parte del Gran Cancelliere. Essi sono per la massima
parte dei benestanti i quali appartengono a famiglie onorate, vivono sulle
loro terre, hanno una rendita abbastanza copiosa, e formano quella mezzana
aristocrazia terriera gentry che è nerbo della nazione. A loro si
aggiungono negozianti che hanno cessato dagli affare, capitalisti,
ecclesiastici, professori, giurisperiti, ingegneri, medici, che cessano
dal prestare l’opera loro per lucro. Gli avvocati e procuratori
patrocinanti ne sono espressamente esclusi. L’uomo che si trova in
queste condizioni, ed è maggiore d’età, si presenta al Lord
luogotenente della Contea il quale è un ufficiale onorario della Corona,
e si fa inscrivere nell’elenco dei giudici di pace, il che non può
essergli rifiutato salvo che per gravi motivi. Ed ecco perché io dissi
che l’ufficio anzicché esser effetto di una nomina, rampolla quasi da
un diritto, Però questa iscrizione non dà che il titolo onorario: perché
divenga effettivo occorre una convalidazione che gli è data dal Gran
Cancelliere mediante una specie di bolla, writ, che dalla parole colle
quali comunica si appella dedimus potestam e investe colui al quale è
data di tutte le facoltà richieste all’esercizio delle sue funzioni. Ma
questa concessione e comunissima anzi non si negherebbe neppur essa, se
non per causa d’indegnità. Di oltre a diciotto mila giudici titolari
che vi sono, solo otto mila fanno veramente ufficio attivo; e sono a vita
generalmente, ed hanno potestà e giurisdizione nel distretto nel quale
vivono, e talora nell’intera contea. Operano in molti casi da soli, in
altri casi si richiede la compagnia di due che siano consenzienti nei
giudizi. Ma inoltre v’hanno sessione speciali, alle quali sono invitati
tutti i giudici di pace del distretto per un obbietto determinato. In
queste assemblee si nominano gli ispettori dei poveri, i constabili o
agenti di polizia, si rivedono i conti delle opere stradali, si decide sui
ricorsi contro l’iscrizione per la tassa dei poveri, si formano le liste
dei giurati, si accordano licenze per aprire vendite di commestibili e di
liquori, permessi di caccia, e va dicendo. V’hanno poi le sessioni
trimestrali che si tengono nel marzo, giugno, ottobre e decembre, e quivi
l’ufficio dei giudici di pace è ancor più importante.
Amministrativamente costituiscono la rappresentanza principale e la più
diretta degli interessi della contea: impongono tasse, fanno regolamenti
obbligativi nei limiti della legge, stabiliscono tutto ciò che riguarda
le spese della pubblica sicurezza, della giustizia, degli edifici dei
tribunali, delle carceri, possono modificare persino talune circoscrizioni
amministrative, provveggono ai mentecatti, ordinano il sindacato dei pesi
e misure; inoltre come tribunale giudicante sentenziano su contravvenzioni
e reati, maggiori di quelli che sono di competenza del giudice singolare,
e fanno ufficio di giudici istruttori e di camera di accusa contro reati e
crimini anche più gravi. Finalmente egli è a queste corti trimestrali
che sono portati i reclami contro i giudici e gli atti dei giudici
singolari i quali sono tenuti responsabili personalmente, quando l’atto
loro possa reputarsi fatto con malizia. Ma dalla corte stessa trimestrale,
per quanto riguarda le funzioni sue giudiziarie, vi ha appello al
tribunale chiamato Banco della regina, e anche più su sino alla Camera
dei Lords.
Questi cenni, comecché imperfetti, bastano a mostrare la importanza dei
giudici di pace inglesi, e la parte notevolissima di essi non pure come
magistratura inquirente e giudicante, ma altresì amministrativa. La quale
istituzione sorge spontanea dai costumi e dalle tradizioni del paese, non
dee sua vita, come dissi, alla elezione popolare, né tampoco alla nomina
regia sebbene ne abbia la forma esteriore; è insomma un portato della
storia inglese, e in essa è principalmente riposto quello che noi
chiamiamo decentramento e la maggiore tutela della indipendenza, e della
libertà del cittadino e di tutti gli Enti giuridici. Tale istituzione
come dissi è il pernio dell’organizzazione locale inglese. Ma è arduo
per non dire impossibile trasferirla così com’è sul continente, e
conviene adattarsi a ciò che le consuetudini, e le naturali disposizioni
dei cittadini ivi comportano in materia di decentramento.
Ma prima di procedere oltre è mestieri esaminare alcune considerazione di
Silvio Spaventa nel discorso che ho citato sopra là dove parla "dei
poteri delegati ai cittadini non come agenti dello Stato, sebbene come
ordine, investiti da esso di questi poteri da usare non nell’interesse
proprio ma generale, responsabili dell’uso che ne fanno e non
stipendiati, ma per la loro posizione sociale in grado di attendere
gratuitamente agli uffici loro commessi" ed è questo proprio il
self-government come gli inglesi lo intendono. Quivi egli roca innanzi
alcuni dubbi: primieramente la tendenza prelevante nella società moderna
a ripartire il lavoro secondo gli obbietti a cui l’attività umana si
volge; e questo principio della divisione del lavoro si stende anche agli
uffici della vita pubblica. Quando oggi un cittadino ha pagato
l’imposta, egli non si crede in coscienza obbligato a dover fare altro
per lo Stato: il fungere oltre a ciò un ufficio pubblico pargli, come
direbbero teologi, opera di supererogazione. Una seconda difficoltà nasce
dalla condizione presente della proprietà stabile, imperocché per la
facilità dei trapassi e la divisione ereditaria è impedito che si formi
una classe durevole di possidenti ricchi, ed educati a sobbarcarsi e a
portare il carico della cosa pubblica. Né oggi la proprietà stabile è
il centro di gravità delle relazioni sociali, ma piuttosto la proprietà
mobile, e i possessori di questa son di tutti i meno disposti ad assumere
uffici estranei alle occupazioni loro abituali. In terzo luogo, supposto
che questa ch’egli chiama delegazione dello Stato, si attui da noi con
maggiore larghezza, vi mancherebbe ogni garanzia di giustizia. I mali che
abbiamo deplorato si moltiplicherebbero, trasferendone la sede in ogni
Consiglio o corpo locale dove la passione di parte, e la prepotenza della
maggioranza sarà anche più impura e più acre che non al centro. Di
quest’ultima difficoltà ebbi testé anch’io a far parola
nell’ordine della mia argomentazione.
Queste tre obbiezioni sono gravi e bisognerà ad una ad una analizzarle.
La divisione del lavoro che ha penetrato in ogni parte della società, e
n’è divenuta per così dire una qualità fondamentale concorda con
quell’altra tendenza di che ho toccato sopra, cioè quella che mira ad
introdurre l’elemento tecnico dell’amministrazione della cosa
pubblica, e quindi ad assegnare ciaschedun ufficio ad uomini idonei che
per istudi ed educazione siano i meglio accomodati per adempierlo e non già
ad altri. Però è da notare in primo luogo che per la ripartizione del
lavoro avviene nella società civile il medesimo che avviene nei corpi
formati da natura: che quanto più sono complessi, ed ogni funzione
peculiare ha suo peculiare organo che la esercita, tanto diventa più
necessario e più forte un organo comune coordinatore di tutte le azioni.
E se tu guardi la macchina del corpo umano, mirabilmente più molteplice
per varietà, e dove appunto gli organi hanno ciascuno suo peculiare
funzione, ivi è massimo l’accentramento nel cervello. In secondo luogo
come la divisione del lavoro portata ad estremo grado nella industria
finirebbe per spegnere ogni intelletto, e ogni sentimento nell’operaio,
se non si cerca di bilanciarne gli effetti con altre occupazioni materiali
e mentali, in simil guisa il tecnicismo messo nei singoli servigi pubblici
farebbe perdere di vista il tutto, e smarrire il concetto generale
politico ed amministrativo, onde le parti s’avvivano. Bisogna dunque
contemperare l’una cosa coll’altra, e congiungere dirò così
l’elemento umano e comune all’elemento speciale e tecnico. Né io
crederei vantaggioso affidare tutti gli affari pubblici ad una burocrazia
chiusa ed immobile; eppure sarebbe questa la conseguenza ultima della
obbiezione che s’informa al principio della divisione del lavoro e alla
competenza tecnica. Reputo inoltre che per quanto ogni cittadino abbia una
occupazione personale nella industria, nell’agricoltura, nel commercio,
cui rivolge come a fine l’attività propria, pure non tutto il suo tempo
è in ciò adoperato, e qualche frazione gliene rimane per consacrarlo
alla cosa pubblica. E d’altra parte una legittima ambizione, il piacere
di esercitare sane influenze, la soddisfazione di essere eletto ad un
ufficio pubblico, gli rendono gradito il sedere nei consigli del comune e
della provincia. Che se veramente altri fosse persuaso che, pagata
l’imposta, non è in coscienza obbligato a far nulla pel consorzio
civile nel quale vive, bisognerebbe emendare questo errore, e mostrargli
che, come nella sua giovinezza la legge lo piglia e lo costringe a servir
la patria col braccio nella milizia, così nella sua virilità il
sentimento morale lo obbliga a servirla coll’intelletto e coll’opera.
Né tampoco mi par vera in tutto l’asserzione, che la proprietà
stabile, avendo cessato di essere per di così il pernio della società, e
sovrastando invece la proprietà mobile, i possessori di questa si
rifiutino di assumere uffici che li frastornano dalle loro abituali
occupazioni. Queste al par di quelle della proprietà terriera, non sono
esclusive: anzi si dà frequentemente il caso che lasciano l’attività
del cittadino più libera dalla cura degli affari. Parlo di coloro per
esempio che posseggono titoli di rendita dello Stato o di compagnie, dove
tutta l’amministrazione del portatore di azioni o di obbligazioni si
riduce a riscuotere le cedole semestrali e i dividenti. Si dirà che le
occupazioni industriali e commerciali richieggono spesso il trasferirsi da
un luogo all’altro, e scemano in qualche guisa l’affetto al luogo
natio; ma se la premessa è vera, non è vera la conseguenza; anzi noi
scorgiamo gli uomini che hanno fatto qualche fortuna in lontani paesi, non
appena possono avere dei risparmi da investire, cercar qualche possesso
che li riconduca alla terra che li vide nascere. E poi questa mobilità da
luogo a luogo, non è essa una delle caratteristiche del tempo in che
viviamo? eppure in certi paesi non impedisce di accudire agli affari
pubblici. Ma vi è un’altra considerazione da fare; ed è che lo
svolgimento della ricchezza e la sua diffusione hanno accresciuto
moltissimo il numero di coloro che possono attendervi o vivano essi di
solo risparmio, o vivano parte dei profitti di un capitale e parte di
lavoro odierno. Le classi che potevano fornire in altro tempo gli
amministratori della provincia, del comune, degli istituti educativi o
benefici, erano ristrettissime; oggi si può quasi dire che abbracciano il
maggior numero; e poiché piace al cittadino di esser chiamato dalla
fiducia dei suoi conterranei ad adempiere alcuni di questi uffici, non sarà
difficile affidarli gratuitamente.
Finalmente la storia disdice le induzioni contrarie, imperocché la vita
libera, e la partecipazione dei cittadini al governo, nacque e si ordinò
nelle città manifattrici e commerciali prima che in ogni altri luogo. Che
se questo fatto della divisione del lavoro nell’America reca l’effetto
di allontanare i più fra gli ottimi della cosa pubblica, ciò debbe
attribuirsi ad alcune cause specialissime che ho già toccato innanzi.
L’una è che le facoltà del magistrato sono scarsissime dirimpetto alla
libertà individuale, sicché poco attraggono le ambizioni: l’altra è
che gli emigranti formano una parete non piccola della popolazione,, i
quali manifestamente non hanno tenerezza o predilezione per un luogo più
che per l’altro: la terza poi è il còmpito immenso agrario ed
industriale che sta innanzi a quei popoli ed offre larghissimi guadagni.
Si direbbe che sono dalla Provvidenza destinati a coltivare ed incivilire
quel continente vastissimo, e che il sentimento e la foga di questa
impresa non consente loro di pensare ad alcun altro intento. Ma in un
paese dove le attribuzioni governative sono molte, dove chi le esercita
riscuote il rispetto, e si procaccia gli onori, dove il movimento
industriale non ha né piò avere quella rapidità vertiginosa che tutto
trascina al di là dell’Atlantico, il rifiutarsi a prender parte alla
cosa pubblica non sarebbe già segno di un progresso civile, ma al
contrario di regresso, e di decadenza, e preparerebbe in un avvenire non
remoto il dispotismo sotto qualsivoglia forma. Noi dunque non abbiamo per
ora nessun timore di accrescere le facoltà dei corpi locali elettivi,
imperocché speriamo che si troveranno dovunque gli uomini pronti a
sobbarcarsi agl’incarichi comuni, e a servir gratuitamente il loro
paese.
Resterebbe un altro aspetto della questione, ed è che, dirimpetto allo
impiegato tecnico e stipendiato, quei cittadini faranno meno bene, e si
avrà tempo e spese impiegate con minore effetto utile. Ma di questo
aspetto della questione ho già detto innanzi alcuna cosa. E ripeto che
quand’anche le autorità elettive non facessero meglio né più
rapidamente degli agenti del governo, quand’anche le gestioni loro
fossero più dispendiose (di che in molti casi dubito fortemente, ma
concedasi) sarebbe nondimeno desiderabile che a quelle in preferenza di
questi fosse affidata la direzione di molti affari pubblici. Imperocché
ciò educa il cittadino, lo rende affezionato alla propria terra nativa,
svolge il patriottismo, e la dignità personale, e finalmente contenta
molte ambizioni legittime, le quali potranno essere appagate da un ufficio
amministrativo, e altrimenti avrebbero una mira più alta, cioè la
deputazione politica. Al tempo di Luigi Filippo, così poco importanti e
poco stimate erano le funzioni locali, che non appena uno mostrava
ingegno, o era roso da cupidigia di primeggiare, una sola via vedeva
aperta a sé, e quivi intendeva gli sforzi cioè a farsi eleggere
deputato: e questa specie di pletora fu una delle cause della rivoluzione
che lo balzò dal trono.
Ora posto che le amministrazioni comunali e provinciali siano più libere,
che il sindaco venga eletto dal Consiglio, e la deputazione provinciale
avendo il suo proprio presidente amministri al tutto indipendentemente dal
prefetto, posto che divenga possibile la formazione dei consorzi
interprovinciali, e che sia favoreggiata la costituzione di enti morali
autonomi, resta ad esaminare la terza obbiezione dello Spaventa che vede
ripetersi negli enti locali i mali deplorati oggi nelle amministrazioni
locali. Questa obbiezione mi era già venuta innanzi spontanea, e l’ho
descritta sopra. Intorno ad essa notai che l’alta vigilanza sopra
l’andamento degli Enti locali non dee appartenere a loro stessi ma allo
Stato. Io esprimeva questo concetto sin dal 1861 presentando il complesso
delle leggi per l’ordinamento amministrativo del Regno: e diceva queste
parole: "In uno stato ben ordinato la superiore vigilanza non dee mai
venir meno. E questa vigilanza versa intorno a due punti, il primo è che
le leggi siano osservate e nella sostanza e nella forma, e che comuni e
provincie siano mantenute nel limite della loro competenza, il che
appartiene al Governo di guardare: l’altro punto riguarda quegli atti
dei comuni e delle provincie che vincolino l’avvenire (o tocchino ad
interessi nazionali). E in questo caso ancora la vigilanza deve essere
governativa, imperocché chi rappresenta veramente la società tutta
intera e le generazioni avvenire, chi ha diritto di impedire che le parti
non lodano gli interessi del tutto, si è lo Stato".
Pertanto nel mio concetto dovrebbero cessare dell’aver vigore l’art.
82 § 2 della legge comunale e provinciale che pone gli stabilimenti di
carità e di beneficenza sotto la vigilanza del consiglio comunale, e
l’altro articolo 172 § 17 che dà una potestà analoga al Consiglio
provinciale, e finalmente l’art. 179 che attribuisce alla deputazione
provinciale, presieduta com’è oggidì dal prefetto, la tutela sopra i
comuni, i consorzi, le Opere pie. Ma si dirà: pongasi pure che la
vigilanza in via diretta o per mezzo d’ispettori appartenga
all’autorità governativa; ma ciò non scioglie ancora il quesito, cioè
di guarentire i diritti di tutti, e di porgere adito a tutti i reclami
contro la violazione loro. Se l’autorità comunale o provinciale non
deve esser giudice di se stessa, neppure il ministro e l’agente di esso
dev’essere giudice definitivo. Importa che vi sia un’autorità
indipendente e un procedimento con tutte le garanzie di giustizia e di
verità, che quell’autorità pronunzi sentenza non solo intorno agli
atti dei corpi morali ma altresì nelle contestazioni di essi coi
cittadini, e di questi e di quelli col governo. A questo patto solo
possono svolgersi i benefici effetti del decentramento, a questo patto
solo può esservi vera libertà individuale e locale.
Il primo pensiero che sorge nell’animo è di dare ai tribunali esistenti
questa facoltà di giudizio, e ci parve di averlo fatto nel 1865 quando
abolimmo il contenzioso amministrativo. Ma l’esame di quella legge,
l’indagine delle materie di che si tratta di giudicare, e finalmente la
esperienza ci provano che l’opera tentata allora lasciò una notevole
lacuna. Lo dimostrerò più oltre. Quindi il nostro pensiero si rivolge
alla Germania e ai tentativi di essa, dopo la costituzione dell’Impero,
per isciogliere l’arduo problema10.
Per avere un concetto chiaro di questo ordinamento in Prussia bisogna
riunire quattro leggi: 13 dicembre 1872, 23 giugno 1875, 3 luglio 1875 e
26 luglio 1876. Erano i Circoli un’antica istituzione prussiana che
colla prima di queste leggi furono riordinati con maggior autonomia e con
costituzione più democratica. I Circoli sono o urbani o rurali. Ogni città
che raggiunge la popolazione di venticinque mila anime può costituire un
Circolo indipendente. E ve ne sono quattordici che dalla popolazione
suindicata vanno sino a un milione di abitanti. Poi vi sono i Circoli
rurali che sono duecento quindici di numero, e la cui popolazione sta fra
un minimo di quindici mila e un massimo di centomila. A lor volta i
Circoli rurali si ripartono in baliaggi costituiti da uno o più comuni.
Ognuno di questi ha sue peculiari attribuzioni gerarchicamente ordinate
sino alla Dieta del Circolo che ne ha moltissimi. Questa è elettiva da
tre gruppi: l’uno dei grandi proprietari rurali, l’altro dei comuni
rurali, il terzo della città se nel Circolo ve ne sono. La Dieta ha il
suo magistrato esecutivo composto dal Landrath nominato dal governo sopra
una terna propostagli da essa, e di sei membri da essa pure eletti e
rinnovabili per terzi ogni due anni: obbligatoria per un triennio è la
pubblica funzione e gratuita, salvo casi previsti dalla legge, pena il
pagamento di un ottavo ad un quarto di più nelle imposte del Circolo.
Sopra il Circolo è la provincia, la quale per la sua estensione e
popolazione potrebbe chiamarsi veramente regione e ve ne sono cinque sole
la Prussia, il Brandeburgo, la Pomerania, la Slesia, e la Sassonia. Le
attribuzioni delle provincie sono grandi, la Dieta provinciale è composta
dei delegati eletti dalle Diete dei Circoli rurali ed urbani, in media due
per circolo. Anch’essa ha il suo magistrato esecutivo tutto elettivo,
compreso il capitano o direttore della provincia, che però deve essere
confermato dal governo ed ha la soprintendenza di tutti i servigi
amministrativi. Dura da sei a dodici anni nel suo ufficio che reputasi di
grado molto alto, e bene rimunerato. Fra la provincia e il Circolo v’è
un altra circoscrizione il distretto (Bezirk) che per popolazione e per
territorio somiglia anzi supera la nostra provincia, poiché va da mezzo
milione a un milione di abitanti. Questo distretto non ha un carattere di
amministrazione autonoma, essendo governato da un Consiglio nominato dalla
Dieta provinciale; ma per lo contrario ha una importanza grande nella
giurisdizione amministrativa ed è ciò di che ci intratteniamo al
presente.
Venendo adunque a descrivere l’ordinamento della giurisdizione
amministrativa, uopo è innanzi tutto dire che la Giunta del circolo ha
alcune funzioni amministrative ma principalmente di giurisdizione. Dico
che ha funzioni amministrative nella gestione degli affari propri di
quella circoscrizione, e nella tutela dei comuni rurali, ma soprattutto ha
funzioni giurisdizione, la legge determina non solo le materie su cui può
sentenziare, ma eziandio il procedimento che è tutto speciale ed ha forme
se non identiche, analoghe alle giudiziarie. Cosicché la detta Giunta
opera nelle prime funzioni e nelle seconde con regole e modi totalmente
distinti. Ma praticamente fa opera più spesso di corpo giudicante che di
consiglio amministrativo, ed è al Landrath che spetta la parte
sostanziale dell’amministrazione. Sopra al detto tribunale di Circolo
sta quello di Distretto; ed è al tutto scevro di attribuzioni
propriamente amministrative, ma ha solo quelle di giurisdizione. E’
composto di cinque membri due dei quali scelti dal re e inamovibili,
l’uno di carriera giudiziaria, l’altro di carriera amministrativa, e
di tre eletti dalla dieta provinciale, i quali si mutano ogni tre anni.
Finalmente vi ha la Corte suprema a Berlino, la quale è in alcuni casi
tribunale primo ed unico, in altri di revisione, in altri di cassazione
per mantener l’unità della giurisprudenza.
Tale l’organismo. Posto il quale è uopo dire come tutte le materie
amministrative siano divise in due categorie: quelle di amministrazione
pura nelle quali, come appo noi, non v’è richiamo se non in via
gerarchica, e l’ultima decisione appartiene al ministro o al suo
delegato; e quelle di amministrazione contenziosa dove è lecito portare
il richiamo dinanzi al tribunale, e trattarlo colle forme giudiziarie. E
le materie contenziose a lor volta sono di due qualità: le controversie
nelle quali un interesse privato sancito dalle leggi si trova in contrasto
coll’interesse pubblico affidato all’amministrazione; le controversie
fra gli associati in pubbliche corporazioni per effetto di diritti e di
doveri nascenti dai rapporti sociali. E si noti che in taluni casi, come
quando si tratta di provvedimenti di polizia locale delle città e delle
campagne, la legge lascia l’opzione fra il ricorso in via gerarchica, e
l’azione contenziosa.
Adunque il problema della giustizia amministrativa è stato sollevato e
risoluto in occasione di un grandi riordinamento politico. La formazione
dell’Impero germanico ha dato origine a questa riforma, la quale ebbe
altresì il duplice fine: di toglier via certi avanzi del reggimento
feudale nelle campagne, e di preservare l’amministrazione dai mali
effetti del governo parlamentare. La maggior parte degli atti
amministrativi che annoverai nel capitolo terzo, e sui quali in Italia non
è ricorso altro che all’autorità superiore in gerarchia a quella che
li ha eseguiti, sono portati in Prussia dinanzi al tribunale
amministrativo, dico tutto ciò che si riferisce alle deliberazioni
illegali delle rappresentanze locali, agli affari comunali e provinciali,
alla polizia preventiva, alla rurale, alla sanitaria, agli affari
scolastici, alla caccia, alla pesca, alle foreste, ai lavori pubblici, e
finalmente tutto che si riferisce alla disciplina degli impiegati e alle
pene loro inflitte dai superiori11.
E’ degno di nota lo studio profondo, vario che si è fatto in questa
materia in Germania negli ultimi tempi: noi non ne abbiamo in generale
quasi idea. Gli effetti del nuovo ordinamento amministrativo sembrano sino
ad ora produrre buoni frutti. Né il numero degli affari è stragrande,
imperocché non ha superato quello di cinque a sei mila in tutti i
tribunali amministrativi, e di mille pel Consiglio supremo. La differenza
sostanziale col sistema francese, dove pure, sino dal principio
dell’amministrazione napoleonica, v’ha il contenzioso amministrativo,
la differenza dico è in due punti. Primo, il consiglio giudicante in
Francia è il Consiglio di prefettura, cioè un ufficio stesso
dell’amministrazione attiva, in Germania è un tribunale indipendente:
che se v’ha miscela di attribuzioni nella Giunta di circolo, pure come
accennai l’autorità massima rispetto all’amministrazione attiva
spetta al Landrath: inoltre appena si sale di un grado, il tribunale
diventa autonomo: in secondo luogo i regolamento che servono di norma al
giudizio hanno quivi forza di legge, mentre in Francia sono naturalmente
più indeterminati ed acquistano vario valore secondo le interpretazioni
dell’amministrazione stessa. Ma di ciò più oltre.
L’esempio della Prussia fu seguito dagli altri Stati dell’Impero
germanico con qualche variazione, e in parte anche imitato dal Portogallo
nella sua legge del 6 maggio 1878. Ivi il tribunale di distretto eletto
sopra terna proposta dal Consiglio provinciale è presieduto dal
governatore civile, però havvi un tribunale supremo amministrativo, e fu
pubblicato contemporaneamente a questo ordinamento un codice
amministrativo12.
L’istituzione di una Corte suprema di giustizia amministrativa nella
Antustria-Ungheria data dalla legge 22 ottobre 1875 e merita special
menzione, come quella che soprapposta ad autorità locali in un
ordinamento assai decentrato, coordina e mantiene in esse il rispetto
della legge e l’unità della giurisprudenza. Ha per ufficio di conoscere
i ricorsi che le sono recati innanzi da ogni cittadino che si crede leso
nei suoi diritti da decisione o da provvedimento illegale di un’autorità
amministrativa. E il ricorso può essere fatto tanto contro le decisioni e
i provvedimenti dell’amministrazione centrale, quanto contro quelli
delle amministrazioni provinciali, compartimentali e municipali. A questo
tribunale pertanto non si può ricorrere per alcuno di quegli affari nei
quali l’amministrazione è fornita di un potere discrezionale e per gli
altri affari vi si ricorre solo dopo avere sperimentato i richiami
ordinari in via amministrativa e gerarchica. Esso non giudica d’altro
che del diritto e della legalità o illegalità degli atti. Ma se il
tribunale supremo accoglie il ricorso del cittadino, e con sentenza
motivata lo dichiara giusto, le autorità sono tenute di ottemperarvi,
anzi i principii della sentenza addivengono norme dell’azione futura
delle autorità amministrative. La differenza col tribunale supremo
germanico sta in ciò che questo è propriamente una Corte d’appello
dalle sentenze dei tribunali di prima istanza, e il tribunale
austro-ungarico potrebbe compararsi se non in tutto in parte una Corte di
Cassazione. Invero esso talvolta annullando l’atto dell’autorità
amministrativa, o perché la determinazione dei fatti apparisca
incompiuta, o perché talune forme essenziali della procedura non furono
osservate, annullando dico l’atto per questa cagioni, rinvia l’affare
di nuovo dinanzi all’autorità stessa amministrativa. Ma nessuna
restituzione in integro può aver luogo contro le decisioni di questa
Corte suprema. V’ha un’autorità sola che le sovrasta nel caso di
conflitto di competenza fra essa e i tribunali ordinari, ed è il
tribunale supremo dell’Impero sancito dalla costituzione. Il
procedimento è fissato dalla legge, il dibattito orale. Tale è la
guarentigia che l’Austria-Ungheria dà al cittadino contro gli abusi
dell’amministrazione, ed a siffatta guarentigia si dà grandissima
importanza eziandio come mezzo di preservare il governo parlamentare dalla
corruzione.
Ora può egli farsi qualche cosa di analogo in Italia? e sino a qual punto
si può andare?
Prima di tutto giova ricordare che l’Italia ebbe sino al 1866 varie
forme di contenzioso amministrativo, la più parte delle quali però si
rannodava al sistema francese. In Piemonte i Consiglieri d’intendenza
erano i primi giudici, il Consiglio di stato e la Corte dei conti
giudicavano in appello secondo la materia. In Napoli analogo ordinamento;
prima istanza, al Consiglio di Prefettura (ma secondo la legge i
consiglieri non erano ufficiali di carriera sibbene notabili della
provincia, ed erano modestamente rimunerati) appello alla Corte dei conti,
alla Camera di giustizia e dell’interno, al supremo Consiglio di
cancelleria. In Parma la istituzione del contenzioso amministrativo era
foggiata alla francese ed ebbe molta importanza e meritata. In Toscana,
eccetto nei contratti di accollo per le strade e per le pensioni, non vi
era vera e propria giurisdizione di contenzioso amministrativo; la massima
parte delle controversie andava innanzi ai tribunali ordinari. Anche in
Lombardia e in Modena l’autorità amministrativa decideva essa la
massima parte delle questioni senza erigersi a tribunale collegiale con
speciale procedura. Laonde può dirsi che l’ordinamento del contenzioso
amministrativo era diverso secondo i vari Stati d’Italia, sì per la
natura degli oggetto che sotto quel titolo si comprendevano, sì per la
giurisdizione alla quale erano sottoposti, per la forma della procedura e
per l’efficacia delle garanzie. Costituito il regno d’Italia, e
volendosi procedere al unificare dovunque questa materia, il ministro
dell’interno nel 186213 propose l’abolizione del contenzioso
amministrativo. Egli notò che la massima parte degli affari compresi
sotto questo titolo erano vere e proprie controversie di diritto privato,
le quali non richiedevano una giurisdizione speciale, ma potevano e
dovevano rimettersi ai tribunali ordinari. Per darne un esempio, ogni
volta che l’amministrazione pubblica agisce come qualunque cittadino o
ente morale nell’interesse suo proprio, non nell’interesse generale,
non v’è ragione perché le sue controversie non vadano dinanzi a
quelli. Poniamo che nasca una lite di servitù o di confine fra un podere
demaniale ed il potere di un privato: non vi è ragione perché questa
lite debba essere sottratta alla giurisdizione comune. Similmente una
volta che l’amministrazione pubblica ha stipulato un contratto, se
nascono differenze fra essa e gli assuntori, il tribunale ordinario può
essere giudice delle conseguenze del contratto; così dicasi delle cause
di contravvenzione e va dicendo. Ma codesta osservazione del Ministro
aveva un valore generale? tutto ciò che era giudicato altre volte proprio
del contenzioso amministrativo poteva esser dato o restituito ai tribunali
ordinarii? il ministro proponente poneva a sé medesimo tale questione, e
riconosceva che no: "Oltre agli affari, diceva esso14, che possono
esser deferiti ai tribunali ordinari, ve ne sono altri di vera e pretta
amministrazione i quali erano stati attribuiti alla giurisdizione
amministrativa di primo e di secondo grado, al fine di dare agli
amministratori una maggiore guarentigia dei loro diritti, conciliabili col
regolare andamento della cosa pubblica. Occorreva quindi esaminare se,
abolendo il contenzioso amministrativo, tali affari dovessero riservarsi
all’amministrazione attiva, con regole e forme proprie le quali fossero
nel tempo medesimo di sufficiente garanzia agli interessati". Il
ministro si risolveva per questo partito e ne diceva la ragione e
l’utilità. Pareva ad esso che mantenendo una speciale giurisdizione
amministrativa si corresse questo pericolo, che la massima parte degli
affari avrebbe continuato a portarsi dinanzi ad essa: sia per quella
naturale propensione che è nei cittadini a continuar pel sentiero
battuto, e valersi delle forme più semplici e spiccie, sia anche per
evitare quistioni delicate di competenza. Egli non taceva
l’inconveniente a cui s’andava incontro, cioè che l’amministrazione
rimaneva più sciolta e porgeva guarentigie minori nelle materie che non
potevano portarsi dinanzi ai tribunali; non lo dissimulava, sforzavasi
bensì in parte di ripararvi. Lasciava integra la giurisdizione
contenziosa delle Corte dei conti, in materia di contabilità e di
pensioni, integra quella del Consiglio di stato per le materie in cui
provvede in prima ed ultima istanza, integre le facoltà delle Commissioni
speciali, alle quali fosse per legge deferita qualche giurisdizione
speciale amministrativa: però eran questi parziali ordinamenti, e
l’inconveniente non era ovviato interamente. Il problema era posto in
chiaro, e non meno chiaramente messe in evidenza le obbiezioni.
"intendo bene che si ammetterà, diceva il ministro, come progresso
la restituzione ai tribunali ordinari di tutte le questioni che potevano
dirsi loro sottratte, ma si accuserà come regresso che taluni affari che
erano sottoposti ad un giudizio collegiale siano abbandonati alla
decisione della potestà amministrativa". Ma egli sperava che tali
affari fossero ridotti al minimo possibile, e per preservarsi
dall’arbitrio disponeva che l’autorità amministrativa dovesse
decidere con decreto motivato, ammesso la rappresentanza delle parti, e
uditi i consigli amministrativi che nei diversi gradi sono stabiliti dalla
legge.
Quel disegno di legge ritardato per diversi eventi tornò alla Camera e fu
discusso nel 1864. La discussione fu assai vivace, e l’abolizione del
contenzioso amministrativo ebbe contraddittori vigorosi, come il Cordova,
il Rattazzi, il Crispi. Quegli oratori notarono che l’amministrazione in
alcuni casi rimaneva in balìa dell’arbitrio assai più di quel che
fosse antecedentemente, ma come nota giustamente lo Spaventa, nessuno
degli avversari intravide il lato nuovo della questione relativo alle
guarentigie necessarie al diritto pubblico di un paese sotto un governo
parlamentare ossia di partito, né è da credere che i fautori della legge
avessero una coscienza più chiara di questa nuova faccia del problema.
Ora che da diecisette questa legge è vigente, è lecito riguardarla al
lume della esperienza. Ed io credo che sia stata autrice di utilità,
riconducendo ai tribunali ordinari tante questioni che appartengono al
diritto privato, e che a proposito volevansi giudicate dai Consigli di
prefettura. Ma la lacuna che lo stesso ministro proponente aveva indicata,
e che più manifestamente fu messa in aperto durante la discussione,
esiste veramente, ed è maggiore di quel che allora fu supposto; e diviene
più pericolosa ove si consideri l’amministrazione nei riguardi di che
tratta questo libro; e quindi se è possibile colmare questa lacuna, né
palese la convenienza. Certo gli effetti della maggior libertà
amministrativa degenerati in arbitrio hanno tardato a farsi sentire. Qui
ancora i grandi fini ai quali l’Italia mirava, e che a sé traevano le
menti di tutti, valsero a preservare per un tempo l’amministrazione
dagli arbitrii e dagli abusi. Ma venne il giorno in cui gli spiriti
partigiani s’infiltrarono per entro di essa, e influirono sulle sue
decisioni come ho mostrato addietro, sicché il bisogno di compiere la
legge del 1875 si rese più manifesto. A chi dunque dovrà riformare
l’ordinamento amministrativo il problema si para innanzi di nuovo reso
dall’esperienza più pratico, e illustrato dagli studi e dagli esempi
della Germania.
Soffermiamoci alquanto in questo punto, e cerchiamo di chiarirlo,
avvegnacché esso sia importantissimo nella presente trattazione. La
distinzione degli atti civili in amministrativi e giudiziari è
antichissima poiché sempre vi furono nella società disposizioni di
interesse pubblico al tutto distinte dalle sentenze del pretore; nondimeno
le due cose vennero spesso confuse. I tribunali in qualche evento
cassavano dei provvedimenti meramente amministrativi, l’amministrazione
a sua volta sospendeva l’esecuzione di talune sentenze. E fu gran pregio
dell’opera napoleonica l’aver disgiunto meglio l’una dall’altra
materia, abbenché nel suo ordinamento (che sino ad oggi continua in
sostanza ad essere vigente in Francia) l’amministrazione usurpò molte
spettanze giudiziarie, nel che noi dopo la legge del 1865 siamo invece
assai più corretti. Codesta è una questione di limiti come oggimai si
mostrano tutti gli ordinamenti che pigliano da varie scienze i loro
principii. E’ più agevole segnare queste distinzioni con gli esempi di
quello che con una definizione, e porgerne in copia sarebbe facilissimo.
Però il lettore non ha che a ricordare quanto noi abbiamo detto sopra nel
Cap. III rispetto all’Italia: e anche senza di ciò, pur solo
riflettendo all’argomento potrà supplirvi colla sua esperienza
quotidiana. Pure a maggior chiarezza indichiamone alcuno. Pongasi che una
legge sia promulgata per la quale debbano espropriarsi certi dati terreni
di ragion privata al fin di aprirvi una strada ferrata. Fin qui l’opera
è legislativa. Appresso il Ministero dei lavori pubblici la delineare dai
suoi ufficiali il tracciato e lo rende noto al pubblico. Suppongasi che
taluno creda quel tracciato poco conveniente e a sé stesso dannoso; a chi
può egli ricorrere? Sarebbe egli possibile di andare dinanzi ai tribunali
per simile piato? Qual legge applicherebbe il tribunale sul merito di un
tracciato di ferrovia? Mancherebbe ogni base di sentenza. Codesto adunque
appartiene all’amministrazione, ed oggi il cittadino che ha obbiezioni
le porge al ministro dei lavori pubblici il quale, sentito il consiglio
superiore, pronunzia il giudizio. Ora supponiamo deciso e accettato il
tracciato: trattasi di fornire il risarcimento agli espropriati e pongasi
che l’offerta del governo non paia sufficiente al proprietario. Qui il
tribunale è competente perché trattasi di un diritto privato e di
attribuire a ciascheduno il suo. Potrà il tribunale delegare dei periti i
quali valutino il terreno, ma esso è competente a deliberare. Però si
dirà; se il tribunale ha avuto facoltà di eleggere periti prima di
giudicare l’indennità dovuta al proprietario, perché non potrebbe
valersi similmente di periti, per giudicare il merito del tracciato
ferroviario? La ragione è questa che nell’un caso la perizia determina
la quantità del compenso, ma il diritto al compenso, è sancito dalla
legge: nel secondo caso il tribunale determinerebbe la legge stessa, il
principio (figura del tracciato) contro il quale il cittadino ha ricorso.
Facciamo un altro esempio e basti. Taluno chiede di erigere in città una
fabbrica di prodotti, che possono reputarsi insalubri, o pericolosi, o
anche sol rumorosi e perciò incomodi al pubblico. Il Prefetto sentito il
consiglio comunale nega, o concede il permesso con certe determinate
condizioni. Se nega, può il petente rivolgersi al tribunale ordinario?
Come potrebbe questo conoscere le ragioni igieniche o edilizie, e
sentenziare sulla convenienza della permissione? Ma se al cittadino fu
concessa la creazione della fabbrica, e se egli adempì tutte le
condizioni che gli furono prescritte, e venne dopo un giorno nel quale
all’autorità municipale parve che la fabbrica divenisse intollerabile
entro le mura della città, e il prefetto ne ordinò la chiusura, allora sì
che il tribunale è competente giudicando sulle norme del diritto
costituito, e può colla sua sentenza o mantenere la fabbrica, o
determinare il proporzionato ristoro che si dovrà darne al possessore,
qualora per ragioni amministrative si voglia chiuderla.
Ma per tornare al proposito nostro cercasi qual sia il criterio, quale la
nota caratteristica onde si possa saggiare e discernere le materie
contenziose giudiziarie dalle materie contenziose amministrative: intorno
a che parecchie formule furono recate innanzi, ma forse nessuna ancora
compiuta e per ogni parte scientificamente soddisfacente. Si è detto:
appartiene al contenzioso giudiziario ogni controversia che può esser
decisa con un testo preciso di legge, di ordinanza, o di decreto:
imperocché nel testo medesimo si trova già anticipatamente la soluzione
della questione, e il tribunale non ha altro ufficio che di dedurla. Ogni
controversi invece che sorge da un atto discretivo del governo non può
esser portata dinanzi ai tribunali, ma appartiene al contenzioso
amministrativo. Vi è certamente del vero in questa definizione, ma non è
intera né chiara. Ogni nuovo regolamento, ogni decreto che fissasse i
termini precisi elle obbligazioni del cittadino in una materia, farebbe
per ciò solo passare le controversie relative ad essa
dall’amministrazione alla magistratura giudiziaria. Eppure non è sempre
così. Tutti i tribunali amministrativi nella Germania e altrove giudicano
colla norma di regolamenti ai quali fu dato effetto giuridico, e noi
dobbiamo desiderare che anche le materie amministrative siano regolate da
discipline fisse e non a discrezione.
Altri pone per criterio questo; che i diritti sono materia propria della
autorità giudiziaria, gli interessi dell’autorità amministrativa; il
mandato della prima è di proteggere e mantenere il diritto, dichiarandolo
se negato, reintegrandolo se violato, rifacendone i danni se è stato
leso. Però la sua facoltà, che non può toccare il merito di un atto
amministrativo, si estende anche a giudicare della sua illegittimità,
quando esso pecchi per violazione di forma, per difetto di competenza o
per eccesso di potere15. Anche qui c’è parte di vero, ma se il diritto
suppone sempre un interesse sancito dalla legge positiva, vi sono
interessi che la legge non determina ma sono protetti da ordinanze, da
regolamenti, da consuetudini. Invero se noi avessimo la Corte di equità
come in Inghilterra, si potrebbe sostenere l’argomento; ma appo noi né
tutti i diritti sono portati dinanzi ai tribunali né tutti gli interessi
cessano in certi casi di piatire dinanzi a loro; e la distinzione diventa
talora sottilissima, e difficile quando si tratta di scendere alla
pratica.
Si è detto infine che la differenza apparisce da ciò che il tribunale
giudica del diritto privato, del mio e del tuo fra due contendenti che
cercano innanzi ad esso le loro ragioni, e la Corte decide applicando la
legge al caso: invece spetta all’amministrazione (e per conseguenza
anche ai tribunali amministrativi dove esistono) tutto ciò che è di
diritto pubblico interno, cioè che sorge dai rapporti dei cittadini e
degli Enti giuridici collo Stato, in quanto autorità regolatrice e
tutrice. Ricordi il lettore qual che abbiamo detto sopra, che lo Stato in
alcune circostanze conduce la gestione de’ suoi affari come un privato,
e quando ha fatto un contratto è obbligato similmente ad osservarne le
clausole, e in questi casi si presenta dinanzi al tribunale anch’esso
come ogni altri cittadino. Ma il più delle volte lo Stato impera come
potestà pubblica, e similmente le autorità locali sì delegate che
elettive: ed è degli atti fatti a fine di pubblica utilità che si tratta
di presente. Questo criterio corrisponde alla definizione datane dal
Romagnosi: "essere per sé stesse questioni di pubblica
amministrazione tutte quelle che cadono sopra oggetti di loro natura
appartenenti alla ragione pubblica, considerata tanto in relazione alla
persona individuale dello Stato, quanto in relazione ai cittadini
contemplati nelle loro generalità"16. Però anche questo criterio
non può ammettersi in tutta la sua ampiezza, e di vero ne seguirebbe quel
che l’autore stesso logicamente deduce, che appartiene all’autorità
amministrativa decidere di tutte le controversie sopra obbligazioni o
diritti che nascono dal fatto dell’Amministrazione pubblica, ossia da un
atto amministrativo. Ora vi sono degli atti amministrativi che possono
violare il diritto privato, e a giudicare dei quali basta il testo del
codice civile; sicché non v’è ragione di sottrarli ai tribunali
ordinarii.
Mediante un’accurata analisi dei casi di controversia, si può supplire
in parte a queste teoriche un po’ troppo assolute, pur riconoscendo che
talvolta è difficile determinare la competenza con precisione ed
anticipatamente. Ma è chiaro che sono di competenza giudiziaria tutte le
questioni di stato civile, e anche politico, tutte le questioni di
proprietà o di obbligazioni, contratti ecc., tutte le questioni intorno a
un diritto privato che si ben determinato e definitivamente acquisito. E
rispetto alle questioni che nascono da atti amministrativi, al giudice
ordinario si appartiene pronunziare della legalità di essi; né parmi
esatto quello che taluni affermano che il giudice non possa mai annullare
l’atto amministrativo: così per esempio se il fondo per il culto
prendesse possesso di un ente, e l’apprensione fosse dichiarata
illegittima, l’atto stesso rimarrebbe annullato. Quanto al contenzioso
amministrativo giova notare in primo luogo che la controversia non è solo
fra il privato cittadino e l’amministrazione dello Stato, ma fra
cittadini ed Enti morali, fra Stato ed Enti morali ed anche fra il governo
e i suoi agenti. Così appartiene a questo genere di contenzioso ogni
controversia che nasce fra Stato e Comune in materia di attribuzioni:
similmente se si tratta di aver trapassato le proprie facoltà, poniamo il
caso avvenuto non è guari che un municipio si faccia esercente di
un’industria, e per questo modo danneggi gli esercenti privati,
limitando la libera concorrenza. Così tutte le questioni di disciplina
interna dei pubblici ufficiali, e di responsabilità gerarchica, così
dello stato degli impiegati e va dicendo. Quando poi al ricorso del
privato cittadino contro l’amministrazione pubblica, anche qui è da
notare che la controversia prende sempre origine da un atto
amministrativo, che l’amministrazione non vi è mai o quasi attrice ma
è convenuta, e difende la propria libertà d’azione; e che il criterio
di interpretazione nel giudicare deve essere più largo nel giudice
amministrativo che nel giudice civile. E in vero in molti casi l’atto
amministrativo rimane inalterato, e si attribuisce solo un ristoro al
ricorrente, mentrecché la potenza del tribunale ordinario reintegra il
diritto che è stato offeso, e restituisce le cose in pristino per quanto
è possibile.
Le suddette avvertenze mi sembra che conducono naturalmente alla soluzione
del problema, e tuttavia il tema è ben lungi dall’essere esaurito, e
manca ancora la formula scientifica che raccolga ed esprima tutti i casi
in una proporzione generale. Io stesso sento che nel mio discorso v’ha
qualche cosa di vago e di oscuro. Ma per tornare dalla digressione al
soggetto principale, posto che la vita civile è intessuta di atti
amministrativi indirizzati all’utile pubblico, ma che possono tornare di
nocumento al privato e posto che dev’essere permesso contro questi atti
il ricorso, e la querela, ma non dinanzi all’autorità giudiziaria perché
non è competente a giudicare, qual via dovrà tenersi? A chi rivolgersi?
Ho notato più sopra, e giova ripeterlo, esservi qualche atto o
provvedimento la cui indole urgente, il cui giudizio discretivo, il cui
effetto momentaneo impedisce che possa mai essere deferito a tribunali né
giudiziarii né amministrativi, ma questa non è, e non deve essere la
regola generale. L’arbitrio dell’amministrazione deve limitarsi il più
che sia possibile e il ricorso del cittadino deve avere una protezione od
una guarentigia efficace. La Germania, come ho detto sopra, v’ha posto
mano ordinando tutta una gerarchia di tribunali amministrativi parallela
ai tribunali giudiziari, e questo ordinamento sembra aver fatto buona
prova.
E nondimeno io non oserei consigliare al mio paese tutta la macchina
immensa della giurisdizione prussiana, né tampoco è mio intendimento di
proporre un ordinamento preciso, descrivendolo nelle sue varie parti e
quasi apparecchiando uno schema di legge da discutere. Non è questo il
compito del libro presente, pago di segnare alcune linee generali. Però
siccome anche questa semplice delineazione vuol avere qualche forma
pratica, parmi che in Italia si potrebbe provvedere a ciò col metodo
austro-ungarico, cioè colla creazione di un tribunale amministrativo
supremo. Che se questo sembrasse insufficiente, perciocché detto
tribunale conosce solo del diritto e la esperienza confermasse tale
insufficienza, si potrebbe supplirvi ordinando i Consigli di prefettura in
modo alquanto diverso da quello che è stabilito agli articoli 5 e 6 della
legge comunale e provinciale. E poiché accenno a questa idea piacemi di
chiarirla alquanto maggiormente. Ho detto altrove che il Consiglio di
prefettura dovrebbe per ciò che riguarda l’esecuzione degli atti
importanti e per mantenere in continuo accordo i vari servigi, comporsi
dei capi di servizio stessi; e mantengo questo concetto. Ma diverso è il
Consiglio di chi io parlo: io parlo di quello che esiste già secondo gli
articoli 5 e 6 della nostra Legge comunale e provinciale del 20 marzo
1865, la quale dice che il Consiglio di prefettura si compone di un numero
non maggiore di tre consiglieri e di due aggiunti, e che le sue
attribuzioni gli sono commesse dalle leggi. Ora di questi cinque potrebbe
il Governo sceglierne due, uno fra i funzionari della carriera
amministrativa e l’altro fra quelli della carriera giudiziaria, altri
due venire dalla elezione del Consiglio provinciale per un periodo di
cinque o sei anni, il quinto procederebbe per delegazione della Corte dei
conti per attendere più particolarmente al còmpito dell’esame di tutti
i bilanci consuntivi dei comuni e delle Opere pie. A questo corpo, che
diventa una specie di tribunale amministrativo, sottoporrebbe il prefetto
le violazioni della legge che gli Enti morali avessero commesso, e
ricorrerebbero i cittadini e gli Enti morali pei gravami fra loro o verso
l’amministrazione.
E qui non posso fermarmi a determinare i particolari, né posso rispondere
a una quantità di piccole obbiezioni che mi si affollano innanzi, perché
come già accennai, non si tratta di porgere uno schema di legge a
discussione, ma di dare le linee generali di un disegno per soggettarlo ad
esame e a correzione. Nondimeno non posso pretermettere due difficoltà
che si presenteranno alla mente del lettore, e che appaiono gravi al primo
sguardo. L’una è che tale ordinamento sarebbe troppo complicato: ma
esso non aggiunge che un solo organo agli esistenti, e altri ne annulla o
ne semplifica. I Consigli di prefettura restano quali sono di numero, ma
con una parte dei loro membri elettivi, e con attribuzioni più chiare e
distinte. Molte commissioni speciali e corpi collegiali che vennero
sorgendo mano a mano soprattutto in materia di contenzioso finanziario,
possono finire cedendo le attribuzioni loro ai Consigli di prefettura. Un
solo corpo realmente nuovo vi sarebbe cioè la Corte suprema
amministrativa, ma in un paese che ha cinque cassazioni e tanti tribunali
civili che soverchiano il bisogno, la diminuzione di una piccola parte di
questi sarebbe compenso più che sufficiente alla formazione di un nuovo
ed unico tribunale. La Corte dei conti rimarrebbe com’è al presente
La seconda obbiezione è che con ciò si menoma l’importanza dei
Consigli superiori che esistono presso i Ministeri, e tali sono il
Consiglio di stato che nel sistema francese è il pernio del contenzioso
amministrativo, il Consiglio dei lavori pubblici, d’istruzione pubblica,
d’industria e commercio e simiglianti. Io non lo credo punto. Le
attribuzioni, siccome il titolo dice, sono di consiglio e precedono
l’atto; non sono di giurisdizione se non in pochissimi casi, cioè per
Consiglio di stato, nei casi indicati all’art. 10 della legge 20 marzo
1865, e di questi anche con altra legge del 31 marzo 1879 cessò il più
importante che era la decisione sui conflitti che insorgono fra
l’autorità ma: ed un altro caso di giurisdizione è quello del
Consiglio d’istruzione superiore per le pene da infliggersi ai
professori. Adunque l’importanza di tali facoltà non è di gran
momento, e l’opera loro non è meno necessaria né meno proficua come
sussidio, avviso, indirizzo del Ministro; dirò anzi che questi in certi
casi non dovrebbe poter operare diversamente dall’avviso loro. Certo le
leggi che li riguardano andrebbero lievemente ritoccate, ma non
alterandone la sostanza.
Lo Spaventa, nel discorso che ho più volte citato, indicò anch’egli le
tre maniere di rimedi che ho spiegato, maggior libertà individuale,
decentramento, giurisdizione amministrativa, ma venendo alle riforme
pratiche, si tenne pago a proporre alcune poche modificazioni alle leggi
vigenti. Laonde io penso che la differenza col mio disegno nasca
principalmente da ciò che ci temette scostandosi dagli ordini presenti di
incorrere la taccia di troppo speculativo e remoto dalla pratica, e volle
colla parità delle apparenti mutazioni rassicurare gli animi, laddove il
progresso che l’opinione pubblica ha fatto di poi in questa materia,
permette di tagliar più sul vivo. Ad ogni modo se queste differenze si
vogliano divisare, elleno mi paiono le seguenti: lo Spaventa manterrebbe
nelle deputazioni provinciali il diritto di revisione, di tutela e di
giudizio amministrativo, purché il prefetto ne rimanga il presidente. Io
invece lascio alla deputazione piena autonomia e facoltà di amministrare
la provincia; ma gli tolgo ogni prerogativa tutoria, perché a mio avviso
non le si conviene. Similmente egli vorrebbe svolgere le facoltà
giurisdizionali di alcuni corpi amministrativi, laddove io preferirei di
raccoglierne le attribuzioni nei Consigli di prefettura. Infine egli
modificherebbe nella composizione e nelle attribuzioni il Consiglio di
stato per accostarlo alquanto ad un tribunale supremo amministrativo, io
invece propongo la creazione di questo tribunale. Dissi che le idee
espresse dall’onorevole Spaventa hanno cominciato a penetrare negli
animi, e ciò può scorgersi anche nell’ultimo progetto di legge che il
Depretis aveva presentato al Parlamento per una riforma del Consiglio di
stato, perché vi si proponeva appunto di afforzare alcune attribuzioni
esistenti, di estenderle oltre i limiti odierni, e
di modificare la composizione del collegio17. Ma a me pare più semplice e
più efficace l’istituzione di un tribunale proprio, lasciando al
Consiglio di stato la sua grande e propria attribuzione di consigliere del
governo.
L’idea di trasformare i consigli di prefettura non è nuova e la espose
primo in Italia, a mia notizia, Costantino Baer in una serie di articoli
che avrebbero meritato tutta la meditazione e lo esame degli uomini
politici e di coloro che studiano sulle condizioni della società odierna;
ma passarono invece poco osservati, perché la opinione non era matura
ancora a tali indagini18, e poi Roma e l’acquisto della capitale
rapivano ancora a sé le menti di tutti. In quegli articoli ei proponeva
che i Consigli di prefettura nominati dal Governo fra i notabili del paese
e rinnovabili periodicamente avessero i seguenti uffici: 1° Imporre ai
comuni ed alle provincie l’adempimento degli obblighi previsti dalle
leggi mediante sentenza resa esecutiva. 2° Omologare come fanno i
tribunali per gli atti di giurisdizione volontaria tutti gli atti di
amministrazione che le leggi dichiarano sottoposti all’autorizzazione
del governo. 3° Giudicare dei conti consuntivi. 4° Giudicare della
responsabilità degli ufficiali pubblici e dell’adempimento dei loro
doveri. 5° Decidere sulla conformità alle leggi dei regolamenti generali
per servizi affidati ai comuni ed alle provincie. 6° Giudicare in prima
istanza delle questioni elettorali. 7° Decidere sui reclami in materia di
tasse comunali, salvo che sia questione di diritti da lasciarsi ai
tribunali. Il prefetto faceva secondo lui l’ufficio di pubblico
Ministero presso i consigli. Come ognun vede il concetto che io ho esposto
in questa parte, non differisce sostanzialmente dalle predette idee19.
Soltanto io estenderei il giudizio sui ricorsi non solo alle materie di
finanza ma a tutta l’amministrazione.
Ed ora parmi tempo di raccogliere le vele. Ho studiato di mostrare per
quale via gli Stati Uniti d’America, l’Inghilterra, la Germania
abbiano cercato di porre freno al male di che parliamo. M’è parso che
l’Italia non si trovi in grado di seguire una sola di queste vie poiché
la sua indole, le sue tradizioni, il modo di suo svolgimento vi porrebbero
troppo forti ostacoli. Resta adunque che l’Italia attinga a ciascuno di
questi tre esemplari ciò che v’ha di meglio e di più confacente ai
suoi costumi, e me faccia un tutto organico che abbia importanza
nazionale. Pertanto noi dovremmo sforzarci di togliere tutte le pastoie
alla libertà individuale che non sono punto necessarie, al qual fine
gioverebbe riprendere in esame parecchie leggi, e soprattutto i
regolamenti fatti dal governo, o approvati da esso, per sterparne tutto ciò
che non è strettamente richiesto dagli interessi generali e dai fini
dello Stato: e la parte restante e necessaria, salvarla e coordinarla
insieme dandole anzi un valore maggiore come dirò appresso. In secondo
luogo noi dovremmo fare opera di decentramento in ogni pubblico servigio
ed ufficio, sia per delegazione di facoltà data alle aziende provinciali
e comunali, sia togliendo ogni diretta ingerenza del governo
nell’amministrazione loro vera e propria, sia finalmente agevolando e
favoreggiando la costituzione di associazioni autonome aventi carattere di
Ente giuridico, e avvalorando quel che gli inglesi dicono diritto
d’incorporazione sotto determinate leggi e cautele. Finalmente noi
dovremmo costituire la giustizia amministrativa, togliendo
all’amministratore stesso il sindacato dei suoi propri atti, e il
definitivo pronunciato sui medesimi, e ammettere il richiamo
amministrativo per quelle controversie che non posson essere giudicate dai
tribunali ordinari. Al qual uopo è mestieri dare ai regolamenti effetto
giuridico e creare una giurisdizione amministrativa. Forse basterebbe un
tribunale supremo amministrativo, ma ove si creda necessario dare
guarentigie anche negli ordini inferiori, ho indicato i lineamenti di un
disegno che mi sembra non difficile ad eseguirsi.
V’ha chi invoca un codice amministrativo; v’ha chi nega potersi in
guisa alcuna codificare l’amministrazione e i più fra i francesi
propugnano questa ultima idea20. In Italia un’autorità molto competente
esprimeva pur dinanzi il medesimo concetto21. "Il regolamento, dice
il Mantellini, che volesse descrivere ogni atto della vita civile di un
popolo e di chi lo governa o amministra rischierebbe di costituire il
governo nella impossibilità di muoversi e di agire per riuscire
manchevole e arbitrario ad un tempo... E fra l’arbitrio dell’uomo e
l’arbitrio della regola, si rischia meno col primo che col secondo. La
regola che non risponde né può risponder di nulla, necessariamente
tracciata a priori in previsione dei casi avvenire, la si applica strida o
non strida, convenga o disconvenga col caso avvenuto o colle sue
fattispecie, si abbia per opportuna oppure no. E l’opportunità che è
la prima legge, il criterio costante da seguire nell’amministrazione
dipende da un insieme di circostanze che non si ripete e da un giudizio di
prevalenza delle une sulle altre che cambia da caso a caso".
Questa teoria ha una parte di vero, ma solo una parte; né io tacqui
esserci veramente dei casi nei quali il giudizio e l’atto amministrativo
sono determinati da un complesso di elementi che definire non si ponno, e
questo giudizio e questo atto dell’amministrazione bisogna accettarli
senza dar luogo a richiamo o al più rimettersene all’autorità
superiore in gerarchia. Ho detto inoltre non esservi legislazione
amministrativa che possa tutto definire e coercere sino nei particolari.
Ma ho parimenti detto sopra che nelle materie politiche e sociali, ella è
questione di limiti più che di principii. Già l’esperienza ha
dimostrato quante controversie che altra volta erano reputate
amministrative potevan decidersi dai tribunali ordinari come controversie
di diritto privato. La legge del 1865 e la giurisprudenza da quel tempo
sino ad oggi lo hanno determinato sufficientemente. Ma l’esperienza ha
mostrato ancora che molte controversie che si volevano evitare del tutto
per non offendere l’azione libera dell’amministrazione, possono dar
luogo a ricorso e a giudizio. V’ha una quantità di atti amministrativi
che si riferiscono a materie di polizia, d’imposte, o stradali, o
idrauliche o sanitarie e va dicendo, alle quali non solo si possono
prescriver delle norme, ma le norme sono già in gran parte prescritte,
mediante regolamenti, circolari, istruzioni. E si tratta di dare a queste
regole maggiore precisione e fissità,, e di statuire che l’autorità
che compie l’atto non sia quella medesima che giudichi dei richiami, ma
un’autorità diversa e collegiale che porga nella sua composizione,
nella procedura, nelle forme del giudizio le maggiori guarentigie
possibili al cittadino.
Già sin dal 1829 in alcuni suoi scritti sagaci e profondi il duca di
Broglie aveva preso ad esaminare lo stato del contenzioso amministrativo
in Francia, e a farne la critica22. il suo pensiero era di fare un lavoro
di discriminazione delle materie che erano allora di sua spettanza (ed
oggi ancora in massima parte gli spettano) e divideale in tre categorie.
La prima doveva comprendere tutte le controversie che oggi si reputano
amministrative e veramente sono di diritto privato e debbono sottoporsi ai
tribunali ordinari, avvegnacché sotto il nome di contenzioso
amministrativo, dic’egli, il governo anche oggi decide una quantità di
questioni giudiziarie, che posson dirsi usurpate alla giurisdizione
ordinaria, e che è un dovere il restituirle: la seconda tutte le
controversie che sono materia peculiare di contenzioso amministrativo e
sulle quali pur mantenendo gli ordinamenti vigenti invoca talune
modificazioni a guarentigia del cittadino: La terza finalmente le
questioni che non si possono portare né dinanzi al tribunale ordinario né
dinanzi ai Consigli amministrativi; ma debbono essere decise unicamente
dall’autorità che le ha fatte sorgere. Il concetto da me espresso muove
dalle stesse premesse del duca di Broglie. Inoltre mi sembra che non debba
esserne troppo ardua la esecuzione, specialmente in Italia, dove la legge
del 1865 e la giurisprudenza conseguente ha restituito ai tribunali
ordinari tutto ciò che era di loro appartenenza.
Ma invocando che le norme amministrative le quali oggi si trovano sparse
in regolamenti, istruzioni, circolari ecc., siano più precisamente
fissate per servire di fondamento ad un giudizio, non posso tacere che
questo lavoro vorrebbe essere compiuto, estendendolo anche a talune
materie che si lasciaron finora quasi a belle posta fuori della legge. Noi
italiani, e anche i popoli che sogliono chiamarsi di razza latina, abbiamo
una cotale repugnanza a stabilire regolamenti che abbian forza di legge, e
siamo propensi a darne piuttosto al governo la balia, e abilitarlo a
provvedere con decreti ed ordinanze che si rinnuovano, si contraddicono, e
lasciano sempre incertezza e modalità nelle regole amministrative. In
Inghilterra le leggi sono particolareggiate, minute e si stendono sin dove
ne sia d’uopo. E inoltre ogni anno di Parlamento vota centinaia di bill
privati che hanno forza di legge, e dai cittadini, sono invocati per
interessi loro propri.
Sarebbe argomento degnissimo di esame, sino a qual punto in un reggimento
costituzionale possa stendersi la facoltà del governo o essergli delegata
dal Parlamento di provvedere alla esecuzione della legge mediante
regolamento, decreti, e circolari che hanno sempre qualche parte di
legislativo: ma il lungo tema mi caccia. Però questa facilità di
lasciare tanta balia al governo deriva eziandio da un certo timore di
affisare taluni punti delicati della vita politica, nei quali piuttosto
che venire ad un determinazione precisa, preferiamo di dare a chi comanda
sconfinato arbitrio, il che è sorgente da un lato di abusi, dall’altro
di accuse e di rimprocci. Chi non ricorda le discussioni seguite in
Parlamento e fuori sul diritto di associazione e sui suoi limiti, sul
prevenire e sul reprimere? Anch’io vi presi parte non lieve, e non
vorrei ripetere le cose dette, ma chiederò solo: per qual motivo non si
osa fissarne le regole per legge? Oggi l’associazione è libera: tutti
vi consentono, ma tutti consentono similmente che siffatta libertà come
ogni altra ha i suoi limiti. Or bene, sian chiariti questi limiti: così né
al Governo sarà lecito oltrepassarli a danno del cittadino, né il
cittadino potrà servirsi di una libertà indefinita per attentare alla
sicurezza dello Stato.
Il medesimo dicasi delle leggi che possono occorrere in certi eventi
straordinari. Poniamo che il territorio nazionale sia improvvisamente
occupato, poniamo una insurrezione interna a mano armata, poniamo una
provincia dove briganti scorazzino e incutendo il terrore impediscano il
regolare procedimento, dell’azione della polizia e del tribunale. In
queste ricorrenze le leggi generali non bastano, e tutti i paesi forti vi
hanno provveduto con leggi speciali determinando bene le circostanze e
munendo l’autorità di facoltà così dette eccezionali, ovvero vi
provvedono volta per volta. In Inghilterra non è raro il caso che le
franchigie costituzionali siano in parte sospese: oggi anche per
l’Irlanda furono prese disposizioni severissime. In Francia fu supposta
la necessità dello stato d’assedio, e fu statuito che le Camere debbano
esse stesse bandirlo allorché seggono, se no il governo lo decreti di
proprio moto, salvo ad esse decidere appresso della convenienza e della
legalità del decreto23. In Germania la legge determina le norme, i
limiti, le competenze speciali dello stato d’assedio, ma lascia largo
margine al Governo di proclamarlo quando lo crede necessario. In Italia si
è sempre sfuggito con cura di definir questi casi, pur conoscendo in
fatto che la potestà esecutiva operi tutto ciò che stima necessario alla
salute pubblica: salus publica suprema lex. Così Genova fu posta in
istato d’assedio il 3 agosto 1848 né il parlamento subalpino se ne
diede per inteso: similmente la provincia di Sassari, con decreto del 29
febbraio 1852 e la Camera l’approvò con un ordine del giorno puro e
semplice. Il Ratazzi decretò lo stato d’assedio nelle provincie
siciliane il 27 agosto 1862, il 20 settembre nelle provincie napoletane.
Ma ciononostante quando nel 1875 il governo chiese la balìa di poche e
ben determinate facoltà straordinarie per le provincie che erano
infestate dal brigantaggio, trovò una opposizione forte, cavillosa,
focosissima sostenuta anche fuori dal Parlamento da molti, e riuscì a
mala pena a condurre in porto una legge gretta e stentata che per fortuna
non fu necessario attuare, per le migliorate condizioni della sicurezza
pubblica, ma che probabilmente da sé sola non sarebbe stata efficace.
Eppure non mancavano taluni fra i più furiosi oppositori, i quali
assediavano l’ufficio del ministro per dirgli: fate ciò che stimate
necessario, anche oltre le leggi, ma non ci chiedete anticipate facoltà,
riescite, e sarete approvati e lodati. E questo fece il ministero dopo il
18 marzo 1876: e non si può disconoscere che ottenne in Sicilia effetti
notevolissimi, ma trapassò senza scrupolo la legge e i diritti sanciti
dallo Statuto, negando sempre nei suoi giornali di farlo, e il pubblico
tenendogli bordone con tacito plauso, e le poche rimostranze fatte nella
Camera si attutirono come se fossero rivelazioni imprudenti. Questo stato
dell’opinione pubblica è a mio avviso morboso, e contrario alla buona e
ordinata costituzione di un reggimento libero; permettendo che si oscilli
tra l’impotenza a reprimere il male, e l’arbitrio governativo
giustificato da susseguenti voti sopra assai più che non paia, e ci
riconduce al concetto che bisogna quanto è possibile determinare con
leggi precise tutto ciò che riguarda i diritti dei cittadini e gli
interessi sostanziali della società.
Oltre la triplice riforma dei nostri ordini amministrativi, occorrono a
mio avviso altre due leggi per compiere un sistema di guarentigie
amministrative. l’una sullo stato degli impiegati, l’altra sulla
responsabilità di tutti gli amministratori della cosa pubblica.
E’ utile e necessario stabilire per legge i diritti e i doveri degli
impiegati? La scuola che favoreggia il governo assoluto lo nega, imperocché
vede nell’impiegato un servizio del Principe il quale può prenderlo e
licenziarlo ad arbitrio. La scuola democratica giunge alle stesse
conseguenze, perché il popolo non si differenzia dal sovrano assoluto là
dove può tutto. Laonde o egli stesso direttamente elegge a certi tempo
rettòri e giudici e impiegati, senza altra giustificazione che un
bollettino gittato nell’urna: ovvero se concede ai capi del governo le
nomine degli impiegati, tiene i primi dirimpetto a sé responsabili di
tutto, e non si cura degli agenti inferiori né li riconosce come
funzionari dello Stato. La scuola germanica sin dall’epoca della
restaurazione, nel 1815, rivolse a ciò le sue mire e lo Stein
nell’ordinamento dell’amministrazione prussiana pose fra gli ordini
essenziali la legge sullo stato degli impiegati. Fin d’allora furono
scorti i vantaggi e gli inconvenienti di questo sistema, e li notava più
tardi, con quella precisione che è propria della sua eloquenza il
principe Bismarck in un suo discorso al Reichstag, sul diritto elettorale,
e sulla eligibilità degli impianti "Noi abbiamo, diceva egli, nella
Prussia in qualche modo due costituzioni che corrono parallele: la vecchia
del governo assoluto che trovava la sua difesa contro l’arbitrio nella
inamovibilità non pare potersi accordare. Il governo prussiano checché
faccia, e si muova, sentesi da ogni parte impacciato. Esso non può
revocare un impiegato che abbia obbedito alle istruzioni dategli, stando
alla lettera delle medesime; ancorché ne abbiano franteso lo spirito.
Eppure anche codesto ha i suoi grandi vantaggi: né io vorrei a verun
costo immolare l’integrità del funzionario prussiano, la sua dignità,
il sentimento che lo sottrae alle tentazioni di uno scarso e spesso
insufficiente salario; laonde preferisco di sopportare animoso gli
inconvenienti di un governare impacciato al gittarmi impreparato in altre
difficoltà"24. In Francia v’hanno norme per l’ammissione, per
l’avanzamento, per le pensioni: ma garanzie vere e proprie in favore
dell’impiegato non vi sono: se ne eccettui la magistratura, la quale però
da ultimo ebbe anch’essa a patire iatture. Vi supplisce in gran parte la
tradizione solida, e rispettosa dei diritti acquisiti, salvo nei momenti
di rivoluzione, quando la smania delle così dette purificazioni vela la
cupidigia e la vendetta. In Inghilterra dove, come dicemmo altrove, il
maggior numero degli uffici pubblici rampolla da una posizione sociale e
si adempie gratuitamente, poco era da provvedere sull’argomento: la
massima parte degli impiegati veri e propri s’intendeva assicurata del
suo ufficio sino che non demeritasse (during good behaviour) e il
principio colà tanto operativo della sequitas ed bona fides aveva
stabilito per essi una inamovibilità di fatto. Però mano a mano che
alcune forme continentali penetrano nella costituzione britannica, si
sente la convenienza di regolare lo stato degli impiegati, e dal 1853 si
cominciò dal sancire gli esami di concorso per l’ammissione.
Un punto fondamentale da determinare è quello della responsabilità
diretta dell’impiegato, principio ammesso sostanzialmente in Germania, e
per isbieco introdotto nella nostra legge di contabilità all’art. 60 ma
di ciò più oltre. Non poté la legge sullo stato deg’impiegati essere
recata innanzi nei primordi del regno d’Italia: imperocché si trattava
di disfare tutte le amministrazioni passate, e di ricomporle in unico
stampo, di guisa che sarebbe stato impossibile il riuscirvi senza una
certa libertà d’azione. Ma non appena l’ordinamento parve almeno
nelle sue parti principali assodato, cioè sin dal 1864 il Minghetti
disegnò di presentare un apposito di legge, e ne accettò l’invito
dalla Camera in un ordine del giorno, ma le vicende de’ tempi ne
impedirono l’esecuzione. Più tardi il Lanza dapprima al senato nel
marzo 187025, poscia nel 1871 alla Camera dei deputati26 presentava il
progetto di legge che determinava le categorie degli impiegati, i titoli
richiesti e gli esami che si dovevan sostenere per essere ammessi: dava
norma alle promozioni e ai trasferimenti, alle disponibilità e alle
aspettative. Stabiliva per quali motivi l’impiegato potesse essere
punito e con quali ammende, fino alla destinazione, e fissava le
guatentigie di esso dirimpetto al Governo: ancora delineava i casi di
collocamento a riposo, e i diritti a pensioni che all’impiegato
spettavano. La Giunta parlamentare fece una relazione accurata e
sostanzialmente accettò le idee del ministro; ma non ebbe luogo
discussione. Più tardi ancora, nel 1876, l’on. Depretis ripresentò un
altro progetto27 ma in termini più ristretti perché abbassava il grado
di cultura richiesta dal suo predecessore per l’ammissione agli
impieghi: e lasciava al ministro troppo maggiore larghezza nel licenziare
gli impiegati dal servizioPubblico ogni volta che ei lo giudicasse
conveniente al servizio mesedimo. Portato innanzi alla Camera questo
disegno, toccava quasi il porto dopo parecchi giorni di discussione,
quando non so qual vento lo respinse in ignoti mari, donde non uscì più
mai sino ad oggi. Ora io credo che questa legge dello stato degli
impiegati sia una delle cose essenziali al fine che noi ci proponiamo, e
dovrebbe quindi senza indugio essere proposta al Parlamento in tali
termini, da sottrarre l’impiegato stesso all’arbitrio, al capriccio,
alle influenze parlamentari. A tal fine converrebbe ch’essa offrisse
guarentigie sicure all’impiegato non solo di non esser dimesso, ma
neppure scaraventato da un capo all’altro della penisola, per ciò solo
che non seppe sobbarcarsi alle voglie di un deputato, né consentì di
farsi strumento dei soprusi di un partito, o addiventare un agitatore
zelante di elezioni. Ma d’altra parte converrebbe che stabilisse
eziandio regole e discipline severe contro l’impiegato che parteggia!
questo dupplice argomento renderebbe l’ufficiale pubblico più
indipendente, e frustrerebbe le indebite ingerenze della politica
nell’amministrazione. Per ora egli non ha verace difesa, ed a provarlo
basterebbe una sentenza recente della Corte di Cassazione la quale
dichiara l’autorità giudiziaria incompetente, e l’impiegato privo di
ogni azione per ammenda di danni nel caso di destituzione. E v’ha di
peggio; ché lo spirito pubblico non si commove punto alle ingiustizie di
tal fatta; anzi udiamo risonare il plauso a cambiamenti repentini e
radicali, e il ministro andare lodato non che impunito, perché, dicesi,
diede prova di forza e seppe spezzar le maglie della burocrazia.
Ma è possibile questa legge senza menomare la responsabilità del
ministro? La responsabilità, dice la scuola radicale, deve essere solo e
tutta di lui: ogni altra menomerebbe la pienezza di sue facoltà, e del
sindacato parlamentare. Certamente il concetto della responsabilità dei
ministri è fondamentale nel governo costituzionale. Le sue origini in
Inghilterra risalgono alle origini stesse della monarchia28 e il principio
che il Re non può far male e che esso è inviolabile, si collega
intimamente a ciò che ogni suo atto debba essere controfirmato da un
ministro che n’è responsabile. "E’ mirabile, dice il Balbo,
questa istituzione, questo mezzo termine, questo ritrovato non di nessun
uomo, ma dei tempi progrediti in civiltà, questa combinazione della
irresponsabilità del Principe colla responsabilità dei ministri, che fa
possibile ed effettiva la riunione di tutti i vantaggio della monarchia e
della repubblica nella monarchia rappresentativa"29. V’ha poi una
responsabilità collettiva fra tutti i ministri, e per quanto può
attenersi al subietto di questo libro, essa fu ben definita da Lord
Derby30. L’essenza di un governo responsabile è il vincolo mutuo fra i
suoi membri pel quale essi agiscono come partito, vanno insieme,
consertano i loro atti, e se un di essi cade (salvo casi speciali) cadon
tutti con esso. Ma di responsabilità ve n’ha di più specie: ve n’ha
una tutta privata, quando il ministro opera come ogni altro cittadino; e
ve n’ha una veramente e propriamente ministeriale nell’esercizio delle
funzioni del governo, la quale può dar luogo a mettere i ministri in
istato di accusa secondo l’art. 36 dello Statuto. Ciò presuppone
manifestamente un delitto di alto tradimento, un attentato alla sicurezza
dello Stato, la violazione delle leggi costituzionali. Spesso si è
parlato della necessità di una legge precisa su questa materia, e ve
n’ha eziandio qualche esempio. In verità tutta la parte che riguarda il
procedimento può ben determinarsi, come pure la sanzione delle pene. Ma
definire la responsabilità dei ministri è grandemente difficile, e
coloro che si commentarono si ristettero ai termini generali di
tradimento, concussione, prevaricazione. La legge austriaca del 25 luglio
1870 che è pure la più precisa parla anche essa di opere o di omissioni
colle quali si viola la costituzione e la legge.
Ma come ognun vede, non è questa la responsabilità che al nostro fine
vogliamo propriamente sottoporre ad analisi. V’ha una responsabilità
che non è giudiziaria o penale, ma piuttosto politica, ed è quella che
si manifesta col sindacato del Parlamento. Un ministro, poniamo, lascia
gli affari in disordine, favorisce gli uni a preferenza degli altri, ha
poca parsimonia del pubblico denaro, adopera una spietata fiscalità,
suscita colle sue esosità liti allo Stato, rasenta per arbitrii la
violazione della legge senza però che apparisca manifesta la intenzione
di trasgredirla. Codeste sono tutte colpe per le quali non si può
metterlo in istato d’accusa: ma la Camera può esaminarle, discuterle, e
pronunziare il suo giudizio con una mozione, o con un ordine del giorno
che lo costringa a rassegnare il suo ufficio. Or ecco appunto il caso al
quale alludono i partigiani della scuola più sfrenata, dandovi una
estensione esagerata. Essi dicono: a che giova stabilire la responsabilità
per gli ufficiali pubblici? essi sono meri strumenti del ministero e
debbono esser tali. Il ministro è responsabile per tutti loro davanti
alla Camera: è in lui che debbono convergere tutte le accuse. Or qui ci
troviamo fra un astrattezza e una ipocrisia. E’ una astrattezza quella
di supporre che il ministro possa davvero prender sulle sue spalle la
responsabilità di tutto ciò che gli agenti dell’amministrazione in
ogni parte del regno. Questo carico sarebbe tanto grave e sproporzionato,
che per la sproporzione sua stessa si risolverebbe in nulla. Se un
ufficiale pubblico ha commesso un atto scorretto nell’interpretazione e
nella esecuzione della legge e del regolamento, chi vorrà perciò
condannare seriamente il ministro, quando anch’esso non lo abbia punito
e talora per sentimento di solidarietà cerchi di difenderlo? E’ poi
un’ipocrisia quella di supporre che la decisione del Parlamento abbia
sempre un valore di efficace riparazione. Il Parlamento assolverà o come
dicesi oggi, darà un bill d’indennità, al ministro che ha commesso
un’ingiustizia per assecondare la passione del partito, e fors’anche
un ordine del giorno consacrerà la violazione del diritto. Questo è il
punto sul quale insisto, e al quale io prego il lettore di rivolgere il
pensiero. Imperocché la responsabilità ministeriale estesa così
largamente non ha significato alcuno, o se ne ha uno è di servire la
maggioranza in tutti i suoi capricci.
E facciasi pure la legge della responsabilità ministeriale, ma restano
due quesiti. Gli ufficiali pubblici sono responsabili e possono esser
chiamati in giudizio pei loro atti? Provvede a ciò bastantemente il
codice civile e penale? O è necessaria una legge speciale? Nella presente
legislazione, i prefetti, i sotto prefetti e coloro che ne fanno le veci,
come pure i sindaci, non "possono essere chiamati a render conto
dello esercizio delle loro funzioni, fuorché dalla superiore autorità
amministrativa, né sottoporsi a procedimento per alcun atto di tale
esercizio, senza autorizzazione del Re previo parere del Consiglio di
Stato"31. Questa disposizione di legge che abbiamo imitata dalla
Francia pur temperandola, non può andare in accordo colla responsabilità
vera degli impiegati. Uopo è che questi possano esser tradotti in
giudizio per violazione di legge, ed eziandio per risarcimento di danni;
insomma che l’azione penale e civile sia aperta contro di loro. Ma fino
a che limite? Ecco un problema delicato quanto mai. A risolverlo non mi
par che basti citare gli articoli del codice civile32 "che qualunque
fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del
quale è accaduto il danno, a risarcirlo; e che ciascuno è obbligato non
solo pei danni cagionati per fatto proprio, ma eziandio delle persone
delle quali deve rispondere". E’ d’uopo bensì esaminare a fondo
quali sono i casi nei quali l’impiegato è responsabile, quali i casi
nei quali è responsabile per lui lo Stato, e finalmente quando né egli né
lo Stato può esser convenuto. Per accusare un ufficiale pubblico o
dimandargli un risarcimento di danni, è d’uopo che vi sia parte di lui
o accesso di potere, o diniego di giustizia, o offesa alle leggi, o
negligenza colpevole dei suoi doveri. Rispetto poi allo Stato, e ai casi
nei quali lo si possa chiamare responsabile di danni in via principale o
sussidiaria, il tema è lungi dall’essere chiarito in ogni sua parte.
Certamente quando lo Stato agisce e contratta come qualunque ente civile
esso trovasi esposto al rifacimento del danno secondo il diritto comune.
Ma la forte questione non è ivi: è nei casi nei quali lo Stato impera e
provvede come ente politico, o agisce nell’interesse della società.
Imperocché non può accusarsi di intenzione malvagia, mentre intende anzi
a tutelare il pubblico bene, non può accusarsi d’aver scelto un
ufficiale più che un altro, perché la nomina degl’impiegati è fatta
secondo certe regole preordinate; e infine la società civile non è come
alcuni reputano identica a una società d’assicurazione. Anche
s’ingannano coloro che paragonano lo Stato ad un appaltatore di opere,
perché l’uno dispone e fa nell’interesse pubblico, mentre l’altro
fa nell’interesse proprio, e se corre rischio talvolta di perdere, nel
più dei casi guadagna, e tale è il suo intento. Poniamo che lo Stato
modifichi le tariffe doganali abbassandole, non v’è chi abbia diritto
di ripetere da esso i lucri che gli cessano dal cessare delle tariffe più
alte. Invece certi atti, pur collegati colle funzioni essenziali dello
Stato, possono produrre danni meritevoli di risarcimento, per esempio se
ordini lavori di difesa alle ripe di un fiume che apportino la ruina di
edifizi, o scemino la proprietà di un privato sulla ripa opposta. Notisi
che la Corte di cassazione ha pronunziato in parecchie circostanze non
essere applicabile allo Stato la regola di diritto privato relativa ai
delitti o quasi delitti, e questa tesi è vigorosamente sostenuta
dall’avvocato erariale33.
Finalmente non mi par che basti neppure la distinzione dello Stato quando
agisce e contratta come Ente civile, e risponde come ogni altro ente degli
effetti della sua gestione, dall’altro caso quando lo Stato provvede
come Ente politico nell’interesse generale, avvegnacché vi sono dei
casi nei quali tal distinzione è sottile, onde riesce difficile
distinguere gli atti che dall’una o dall’altra forma promanano. Da
tutto ciò discende quello che accennai sopra, cioè che la materia
aspetta ancora una trattazione completa e definitiva. Mi sia lecito
ripetere anche qui ciò che più volte ho detto: trattasi una questione di
limiti, e questi limiti stessi si rimuovono a seconda delle condizioni dei
popoli e del progredire della civiltà. Ma qualunque sia la teoria e la
giurisprudenza che in tal materia prevalga, egli è certo che quando siano
fissate le regole rispetto alla responsabilità dello Stato e dei suoi
agenti, regole analoghe vogliono statuirsi rispetto alla provincia ed al
comune, e devono eziandio riferirsi agli amministratori di Opere pie e di
pubblici Istituti.
Un altro punto da esaminare è sino a qual grado l’ufficiale pubblico può
essere difeso dirimpetto al tribunale, dell’ordine preciso del suo
superiore, il quale sottentrerebbe in sua vece come reo convenuto. Il
Mancini in un suo disegno di legge non ammetteva l’eccezione
dell’obbligo di obbedienza gerarchica, per liberare l’esecutore
dell’atto abusivo della solidaria responsabilità del danno, qualora
l’ordine dato dal superiore fosse manifestamente illegale, ma codesta è
dizione troppa vaga, e veramente pericolosa in quanto ché abiliterebbe
l’ufficiale subordinato ad una continua discussione sul valore degli
ordini che gli fossero dati. Certamente se il superiore ti comanda di
commettere un’azione che non abbia attinenza coll’obbligo del tuo
ufficio o che, se pur l’ha, costituisca per se medesima un delitto, la
legge morale e il sentimento della giustizia, impongono di rifiutare; ma
vi sono degli atti, in materia poniamo di prevenzione per cagione di
pubblica sicurezza, la legalità dei quali dipende da molte circostanze e
fra queste eziandio dall’opportunità e dalla possibilità della
riuscita: ora lasciando illimitata discussione a chi deve eseguire
l’atto stesso, si avrebbero inconvenienti ad ogni ora, e il rimedio
sarebbe più pericoloso del male: tanto più che concedendo la
giustificazione per obbedienza gerarchica, la persona contro la quale si
può procedere per violato diritto c’è, anzi dal fatto stesso
dell’ordine dato è specificata e la responsabilità non vien meno
passando dall’uno all’altro34. Il nostro codice penale sui reati per
abuso di autorità, attentato alla libertà individuale, e violazione di
domicilio, dichiara35 essere sciolto da ogni responsabilità l’ufficiale
o impiegato che ha agito per ordine dei superiori in oggetti della
competenza loro, e pei quali oggetti era ai medesimi dovuta obbedienza.
Ma è ella veramente necessaria questa legge sulla responsabilità, o non
basta già il diritto comune? Non si trova nei nostri codici, nelle nostre
leggi, nel nostro Statuto tanto da provvedere ad ogni giusta esigenza? La
tesi venne sostenuta con molta sagacità e con soda erudizione
dall’egregio Professore Adeodato Bonasi36 il quale trovò nondimeno
anch’egli una lacuna perciò che riguarda i ministri. Imperocché lo
Statuto avendoli sottratto alla giurisdizione ordinaria, manca tuttora la
procedura che debba seguirsi in questo giudizio speciale. Parvegli
eziandio che dovessero abrogarsi quelle disposizioni, le quali senza
alcuna ragione di grande interesse che le legittimi, potrebbero essere di
ostacolo alla piena applicazione del diritto comune a tutti i pubblici
funzionari. Consento nell’uno e nell’altro punto, ma non mi credo
abbastanza competente ad affermare o negare la proposizione generale
sostenuta dal Bonasi, la quale meriterebbe un’ampia disamina37, e
confesso che ne rimango in dubbio, per la qual cosa parlai di una legge
fatta apposta. Egli stesso riconosce che fra il codice e certe leggi
speciali come quella di pubblica sicurezza non vi è un coordinamento
sufficiente e che bisognerebbe rivederle in questo intento. Ora io
aggiungo che almeno in occasione di codesta revisione, oltre il desiderato
coordinamento, debba esaminarsi accuratamente se qualche deficienza non si
riscontri, ed a questa supplire. Certo non è ben chiaro, quando il
pubblico ufficiale possa chiamarsi in giudizio, né tampoco è noto a
tutti quando gli amministratori dei comuni, delle provincie, delle Opere
pie, degli Istituti autonomi siano responsabili anche civilmente. Ciò
vuol essere posto in piena luce, imperocché è parte sostanziale della
giustizia amministrativa.
Ho detto delle tre vie per le quali si può procedere al fine che ci siamo
proposto; ho parlato inoltre di due leggi, l’una sullo stato degli
impiegati, l’altra sulla responsabilità degli agenti del governo e
degli amministratori della cosa pubblica, che dovrebbero far parte
sostanziale dell’ordinamento di che trattiamo. Ora mi conviene eziandio
accennare all’importanza di dare nelle nostre università allo studio
del diritto amministrativo un più ampio svolgimento, e di fondarvi una
vera facoltà politica e amministrativa38. Gli studi meramente giuridici
tennero e tengono tuttavia il campo, ed è naturale in quanto che offrono
agli studiosi una carriera rapida e lucrosa, quella dell’avvocato. Se
non che il progresso degli studi rese manifesto che il diritto privato non
era che una parte del diritto generale, e quindi le facoltà giuridiche si
arricchirono di cattedre di diritto pubblico, costituzionale, e
internazionale. Talvolta anche vi si unì quella di diritto
amministrativo, e di economia, ma quasi accessorie e di completamento. Ora
ciò non basta, e se l’amministrazione deve essere esercitata da uomini
esperti, uopo è che vi sia un corso di studi destinato a formarli. Laonde
mentre le cattedre che ho accennato sopra sarebbero comuni ad entrambi
gl’insegnamenti, ve ne sarebbero altre speciali alla facoltà giuridica
o alla facoltà politica amministrativa: queste si dovrebbero bipartire
come due rami da un tronco, ed avrebbero alla fine propri esami e diplomi.
Converrebbe perciò allargare il campo di tutte le scienze che
all’amministrazione si attengono: e per esempio non solo trattare il
diritto costituzionale, ma più propriamente gli uffici del governo, le
sue relazioni colle istituzioni ed associazioni civili, la sua azione
ossia la politica: così il diritto internazionale si svolgerebbe
nell’arte diplomatica, così l’economia andrebbe corredata dagli
insegnamenti affini come la statica, la finanza, e la ragioneria. Né
dovrebbe mancare la parte tecnica, almeno in modo ausiliare, come per
esempio l’igiene pubblica, la condotta delle acque, l’ordinamento
della difesa nazionale. Laonde ben fece Ruggiero Bonghi allorché, essendo
ministro della pubblica istruzione, col regolamento 11 ottobre 1875
decretava potersi istituire in alcune università corsi speciali di
discipline politiche e amministrative, e il de Sanctis più tardi (10
dicembre 1878) fondava in Roma un corso di scienze
economico-amministrative. Codesti germi bisognerebbe spargere, imperocché
se non si comincia dal dimostrare scientificamente quale debba essere il
compito del governo dal dimostrare scientificamente quale debba essere il
compito del governo, che cosa sia amministrazione pubblica, delineandone
le differenze colla giurisprudenza, sarà difficile che nella pratica sia
rettificato e si migliori l’andamento delle cose, e si tronchino dalla
radice gli abusi di che abbiamo parlato. Egli è alla gioventù che esce
dalle scuole pubbliche, innamorata del giusto e del buono non solo nella
ragion privata, ma eziandio nella pubblica, che si appartiene di preparar
l’opinione, affinché siano recati in atto legislativo i provvedimenti
atti a riparare questi mali, fondandolo lo Stato giuridico nella sua
pienezza.
Intanto a menomare i mali discorsi, ed a preservare il sistema
costituzionale dagli abusi più manifesti e più dannosi, io indicherò
alcuni rimedi indiretti, ed altri secondari o piuttosto espedienti che
pure avrebbero qualche efficacia sul migliore andamento della cosa
pubblica. E innanzi tutto gioverà che ciascuna delle potestà che la
nostra costituzione pone come essenziali, operi secondo suo diritto e
secondo suo dovere, e che la inerzia e la mala abitudine non finiscano per
cedere l’impero ai più audaci ed impronti. Così per mio avviso la
Corona dee accuratamente serbare le prerogative che le accorda lo Statuto
e mai lasciare che altri le usurpi, imperocché quelle prerogative ben
usate sia nella scelta dei ministro sia nello scioglimento della Camera
possono in talune circostanze salvare il paese. E fra le prerogative della
Corona pongo eziandio quella di vigilare che il suo governo non istenda
radici partigiane nella giustizia e nell’amministrazione, e dove ne
vegga i segni ammonirlo e trattenerlo. Credo che un ministro, richiamato
dal Re all’osservanza della equità nel momento che gli porge a firmare
un decreto di nomina o di promozione, si rassegnerebbe ossequente
all’ammonizione e ne prenderebbe norma per l’avvenire; tanto più che
qui non si tratta d’indirizzo generale politico, ma di fatti peculiari.
Un altro punto importante è quello che oggi chiamasi formazione e
condotta del Gabinetto, cioè del Consiglio dei ministri in quanto essi
sono e si sentono in solido sotto un capo che è il presidente del
consiglio medesimo: ora il Gabinetto è mediatore fra la Corona e il
Parlamento, e fra i due rami del Parlamento medesimo. Il concetto del
Gabinetto in Inghilterra fu opera lenta, e ognor progressiva durante due
secoli. Come bene osserva il Gladstone, "la teoria del governo misto
e dei tre poteri, trasmessaci dagli antichi e soprattutto da Cicerone nel
suo libro della Repubblica, è troppo fredda e cruda, né corrisponde
all’indole della costituzione inglese, mancandovi un elemento
conciliatore, una specie di organo di compensazione, che mantenga in
bilancia le forze politiche, le coordini fra loro, e le indirizzi ai fini
del civile consorzio... Il gabinetto è forse la più singolare creazione
del mondo politico nei tempi moderni, non per la sua dignità, ma per la
sua sottigliezza, elasticità e varietà, ed apparisce come il complemento
di un intero sistema: il quale sembra poter sfidare tutti i pericoli anche
nelle età future, né a tal uopo altro richiede che una perfetta lealtà,
e una discreta intelligenza in coloro che lo adoperano. Questa istituzione
che ha tanta parte nella vita politica inglese, agisce per tacito
consenso, senza che la legge scritta o la costituzione contengano pur un
verso che determini le sue relazioni col monarca, col parlamento e colla
nazione, né tampoco le relazioni dei suoi membri fra loro e col loro
capo. Essa non fu il portato di un’idea preconcetta, né l’attuazione
di un disegno filosofico o di un principio astratto; ma l’azione lenta
di forze invisibili gli diè la struttura che il mondo oggi ammira. Crebbe
senza rumore, e si può dire di essa quel che il poeta (Heber’s
Palestine) dice del tempio di Gerusalemme: - Non risuonarono acciari
battuti dal pesante martello, ma il superbo edificio sorse come una palma
gigantesca"39. Ora questa istituzione mentre dà maggior unità e
consenso a tutti gli atti del governo, per quanto riguarda la questione
che trattiamo, ha reso e tende a rendere più equa e temperata l’azione
di ciaschedun ministro, e ad attutire in esso gli spiriti partigiani che
deploriamo40.
Sebbene il Presidente dei ministri sia libero nella scelta dei colleghi
che vuol presentare all’approvazione del Re, pure codesta scelta non
dovrebbe che in rari casi e come per eccezione uscir fuori dai due rami
del Parlamento. Nello spirito della costituzione è ovvio che l’uomo il
quale è assunto al governo abbia avuto occasione di esprimere
pubblicamente la propria opinione, si trovi in grado di difendere non solo
ciò che è proprio del suo dicastero ma anche la politica in generale,
infine ch’ei pure eserciti una autorità acquistata precedentemente
sopra i membri del parlamento. Laonde il Presidente del Consiglio pur
cercando uomini esperti delle materie da reggere, dovrà avere anche di
mira l’elemento politico finché questo titolo predomina sovra
l’elemento tecnico. Ora in Italia noi abbiamo veduto avvenire di recente
il contrario, e in cinque anni una diecina di ministri essere
inopinatamente pescati fuori delle acque parlamentari. E perché poi
avessero qualche requisito politico, almeno apparente, si creavano
senatori di botto, quasi questo bastasse ad informare in essi l’arte
parlamentare: né ciò era senza scapito del Senato, prodigandosene il g
rado quasi in difetto di ogni altra qualità: certo non aggiunge prestigio
o autorità a colui che di tal grado sia investito improvvisamente e
soltanto per occasione41.
Fu suggerito talvolta l’esempio inglese di die segretari generali di
ogni ministero, l’uno dei quali permanente, ed amministrativo,
l’altro, politico e transitorio insieme col ministro. Questi pubblici
ufficiali permanenti (dice il Wood)42 mantengono tutte le tradizioni
dell’ufficio, e sbrigan tutti gli affari ordinari. Essi porgon
consiglio, e sino ad un certo punto mettono freno ai nuovi ministri, sorti
senza sufficiente esperienza; ma siccome d’altra banda la permanenza in
un ufficio tende a cambiar l’usato sentiero in solco, per ciò il
cambiamento del capo, quando è assistito da colui che sta sempre
nell’ufficio, produce utili effetti in ogni parte
dell’amministrazione.
Può chiedersi se convenga mantenere presso i principali ministeri un
Consiglio, come dicono, superiore e si è molto disputrato se meglio
convenga avere una responsabilità per così dire accentrata in un solo o
divisa in molti. Ma siccome il Consiglio non è un vincolo assoluto al
ministro se non in pochi casi dalla legge prescritti, e siccome d’altra
parte importa mantenere fissità nella giurisprudenza, e
nell’interpretazione delle leggi, uniformità nei contratti, e nelle
concessioni; ed alla compilazione dei regolamenti e dei disegni di legge
non basta l’opera degli impiegati comuni né quella di aiutatori
avventizi, perciò è da riconoscere la necessità e l’utilità di
codesti Consigli, dei quali anzi parmi che si dovrebbe afforzare il
prestigio e l’autorità. E l’esperienza dimostra che sono freno
salutare, e quando il ministro ha voluto commettere un arbitrio, ha dovuto
calpestarne gli avvisi, sicché io non esisto punto ad adffermate la
convenienza loro anche a moderare il governo di aprtito, e le sue tendenze
sinistre ad insinuarsi nell’amministrazione e quindi ad esprimere il
voto che non solo si debbano mantenere ma eziandio rinvigorire.
Queste questioni costituzionali hanno moltissimi aspetti, ciascuno dei
quali vorrebbe essere trattato con ampiezza di considerazioni, ma ciò mi
distorrebbe dal mio tema, ed io ne tocco solo in quanto possano
indirettamente ad esso collegarsi. A qual risguardo a me pare che sarebbe
anche da rivedere la legge delle incompatibilità parlamentari. Io dubito
forte se il magistrato giudicante possa in nessun caso attorarsi nei
combattimenti della politica. Parmi eziandio che la presenza nella Camera
del Sindaco di un comune o dei membri della deputazione provinciale, sia
cagione prossima a tentazioni. Perché costoro non possono per così dire
far astrazione degli interessi lcoali che rappresentano, e il ministro
concedendo o negando, proferisce loro una troppo grave seduzione a
sacrificare il voto politico allo interesse della città o della provincia
nativa. Sopratutto, notai fra i più gravi danni di alcune provincie che
la deputazione la quale dovrebbe essere intesa unicamente a ben
amministrarle diventa invece centro elettorale, e si fa autrice o complice
di politiche ingerenze. Io credo poi che dannosa e pericolosa sia la
frequenza di avvocati esercenti nelle assemblee deliberanti. Le cagioni
son molte e notorie, e dalla esperienza riconfermate: chi vuol avere
contezza dell’azione malaugurata che hanno gli avvocati nei parlamenti
legga il Colletta, il Balbo, il Gioberti43. Ma considerando la cosa solo
nel riguardo di che si tratta, è evidente che la professione loro li
rende inchinevoli a farsi patrocinatori di questo o di quell’affare. e
anche rispetto ai tribunali toccai il danno che dai deputati oranti nel
foro e dagli influssi loro anche involontariamente deriva alla giustizia.
La nostra Camera è composta per un terzo di avvocati, non so se tutti
patrocinanti: certo la massima parte. Ora non sarebbe egli possibile
almeno mettere un limite al numero di essi, provvedendo col sorteggio?
come si fa oggi per le classi dei magistrati, e dei professori quando
superano il numero di dieci, e per tutti glialtri impiegati quando
superano il numero di venti: servolo non m’interno.
Checché ne sia delle incompatibilità parlamentari, un punto gravissimo
per l’avvenire delle istituzioni è questo, che il deputato, mentre
nella Camera dev’essere tutto cioè avere la pienezza della sua
rappresentanza e delle sue prerogative, quando è fuori di parlamento non
possegga privilegio sopra alcuno degli altri cittadini. Io credo cattiva
la usanza, e generatrice di vanità e corruzione, onde il deputato è
visitato e careggiato dai prefetti e dagli impiegati nelle provincie, gli
si dà un posto migliore nelle ferrovie, eprsino leggo che in alcune
mostre, come a spettacoli, mentre tutti pagano, egli ha l’ingresso
libero e gratuito. Perché tali favori? Spacciando pretezione e grandezza
si falsa il carattere austero del deputato, e se le due iniziali M.P. (Member
Parliament) sono in Inghilterraun titolo di rispetto personale, non danno
però che io sappia alcun vantaggio materiale, e neppure apparenza di
maggioreggiare. Né saprei lodare le domande che si fanno e si esauriscono
d’inviare deputazioni a qualsivoglia cerimonia abbia un poco
d’importanza. Si innalza un monumento? Si apre una sala? Si accompagna
un feretro? Ecco subito una deputazione del Senato e della Camera la quale
è ricevuta con onori reali a suon di tamburo, come la sovranità sia
impersonata in essa, e poi vengono cerimunie e banchetti e feste d’ogni
maniera. Persino le Commissioni che vanno per inquirente sopra elezioni o
sopra qualsiasi altro argomento sono ricevute dalle autorità, e
festeggiate dalle popolazioni, il che farebbe in Inghilterra la più
grande meraviglia. Tutto ciò a me sembra non iscevro da pericolo di
guastare lo spirito delle istituzioni, e di dare al popolo idee false,
perché spontaneo gli nasce il pensiero che presentando le suppliche ai
deputati, da costoro pioveranno le grazie, e assai meno si briga di sapere
se facciano o no buone leggi.
Parecchie modificazioni nel regolamento della Camera tornerebbero utili al
fine che ci proponiamo. Tale sarebbe quella di scemare l’importanza
delle Giunte e massime dei relatori loro. Egli è soprattutto nella Giunta
generale del bilancio che apparvero inconvenienti non lievi. Lasciamo
stare che la Giunta non paga di riferire com’è suo còmpito, vuol
ingerirsi talvolta nei modi di amministrazione, e anche nella politica. Ma
ogni ministro sa che il relatore di un bilancio è un personaggio col
quale talvolta bisogna venire a patti. Il ministro avrà per esempio
proposto un aumento di dotazione ad un capitolo del bilancio perché lo
stima necessario al pubblico servizio. Il relatore glielo nega sotto
colore di rigorose economie, ma poi cede pur che si aumenti anche la
dotazione di un altro istituto che interessa la sua provincia. E il
ministro non crede di mancare al suo dovere facendo un atto di favore,
perché il vantaggio del servizio pubblico in generale scusa la propria
coscienza. Invero non sarebbero lecite le conferenze fra i relatori della
Giunta e gli impiegati superiori dei ministeri, ma si tengono. Allo stesso
ministro le dimande dovrebbero essere indirizzate per iscritto a mezzo
della presidenza della camera, chiamandolo dove occorre a dare di persona
schiarimenti alla Giunta plenaria; ma queste buone pratiche a poco a poco
vanno in disuso, non già che manchino le corrispondenze scritte, o le
adunanze ove il ministro intervenga, ma le une e le altre sovente non sono
che la forma esteriore di ciò che in privati colloqui è stato
concordato.
E poiché mi è accaduto di aprlare di bilancio, un punto importante
sarebbe di sottrarre alla discussione annua quella parte delle spese
pubbliche che nasce da leggi in atto, le quali non si tratta in quel
momento di mutare. Così gli inglesi non ritornano mai, come noi facciamo,
a rimettere in discussione tutta quella parte di bilancio che si chiama
intangibile, ma discutono soltanto qualla parte che ha bisogno di speciale
legge, o stanziamento che si rinnuova ogni anno. Né certamente il
bilancio è appo loro una specie di tessera per introdursi a parlare di
tutte le cose possibili, posto che ogni cosa ha una relazione più o meno
remota con esso; ma il dibattito vien sobriamente mantenuto nei limiti
richiesti dalla ragione o dalla opportunità.
Finalmente un altro punto che a prima giunta non pare aver diretto
rapporto coll’argomento che trattiamo, e pure ne ha moltissimo, è la
frequenza delle crisi ministeriali, e il nascer loro all’oscuro, sovra
incidenti, non sopra questioni vitali. Si comprende che quanfo vi ha una
grande questione di essa possa avere un significato di fiducia o di
sfiducia in quanto che anticipa il giudizio della Camera44, ma in generale
questo porre le questioni di fiducia in un episodio insignificante, o
peggio ritirarsi senza discussione, o peggio ancora serbar dopo il
silenzio intorno alle cagioni della crisi, e al programma del nuovo
ministero, tutto ciò corrompe le vitali sorgenti della vita
costituzionale. Ben a ragione Guglielmo Pitt alla Camera, che gli era
ostile, domandava un fair play cioè una solenne occasione di dibattito
prima di rassegnare l’ufficio. Procedendo diversamente si formano
nell’ombra accolte d’uomini che pensano diversamente fra loro, ma che
per rancori o cupidigia di potere son pronti a trovarsi d’accordo anche
cogli avversari, pur di nmegare al Gabinetto le forze della sussistenza.
Ma questo punto vorrebbe essere svolto ampiamente, e richiederebbe per se
solo un libro: imperocché è uno dei più sostanziali per l’esercizio
regolare della costituzione.
Io ho toccato a tanti e sì vari oggetti al solo intento di mostrare che,
se ogni potestà costituzionale adempiesse attivamente gli uffici propri,
se il Gabinetto serbasse quell’unità che gli è congenita sotto la
vigilanza del suo capo, se non cedesse che a sfiducia espressa in
questioni vitali, se i Consigli superiori che assistono il ministro
fossero resi più forti e più liberi nel senso stesso di ogni dicastero,
se si introducesse un segretario generale permanente e che mantenga le
tradizioni dell’amministrazione centrale, se le incompatibilità fossero
meglio regolate, se il bilancio in alcune parti sostanziali fosse
sottratto alle disputazioni annue, se il regolamento della Camera fosse
migliorato, se la posizione del deputato altissima nell’assemblea
legislativa perdesse ogni trattativa fuori di essa; se insomma la
costituzione dello Stato fosse praticata più secondo gli abusi onde
abbiamo parlato. Ma di questo genere (di) rimedi al tutto indiretti
sarebbe il numero grandissimo, e si troverebbe in ogni ordine di fatti
pubblici. Ed a me par tempo di finire.
Dissi già nella prefazione che l’axxusa mossami di avere in un discorso
tenuto a Napoli offeso le prerogative del Parlamento, m’indusse a
pigliar la penna. Ma dalle considerazioni sul caso particolare fui
naturalmente condotto a meditare sopra i modi onde le istituzioni
parlamentari si svolgono, e mi apparvero in tutta la gravità loro taluni
problemi, che sinora gli scrittori più sommi di diritto costituzionale o
hanno trascurato, o appena accennarono non dando ad essi la debita
importanza. Imperocché l’ordinamento del governo, la maniera delle
elezioni, le guarentigie della rappresentanza non sono al certo
l’obbietti precipuo al quale mira il cittadino. Il quale vuole godere la
massima libertà personale che sia compatibile colla sicurezza sociale,
vuole che la giustizia sia fatta sempre e imparzialmente, vuole che
l’amministrazione sia condotta con facilità, speditezza, e regolarità
e col rispetto del diritto di tutti. E’ questo, secondo la frase
moderna, il contenuto vero e sostanziale delle istituzioni politiche, le
quali perciò si riguardano piuttosto come mezzi al fine di assicurare
siffatti beneficii al cittadino. Ciò posto, la ragione e la esperienza
dimostrano che il governo parlamentare è un governo di aprtito, e come
tale ha la tendenza a favoreggiare gli amici, e ad opprimere gli
avversari, e quindi s’ingerisce indebitamente nella giustizia e
nell’amministrazione, e ne perturba l’andamento, e ne guasta gli
effetti salutari. Di tal guisa la forma distrugge la sostanza, e i mezzi
tanto tantati a guarentigia. Si trovano essere i contraddizione col fine.
Ora se questi fatti fossero inevitabili, bisognerebbe concluderne che il
governo parlamentare poco s’addice a più matura civiltà. Io son lungi
dal pronunziare siffatta sentenza, anzi mi sforzai di delineare alcuni
rimedi che mi parrebbero convenienti a prevenire il male o a ripararlo; ma
non dubito di affermare che il problema proposto affaticherà ancora
lungamente le menti degli studiosi. Io sarò pago di averli chiamato a
meditare intorno a siffatto tema, e di avere lumeraggiato taluno dei suoi
aspetti più di nota. Ma ciò che mi pare indubitabile si è questa
conclusione: che la durata e la efficacia del sistema parlamentare
dipenderanno molto dal suo collegamento con ordini tali, i quali salvino
la giustizia e l’amministrazione dalla ingerenza dei partiti politici. |
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